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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 ottobre 2023

Cassazione n. 43397/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Messina ha confermato la condanna alla pena di anni due di reclusione ed Euro 1.000,00 inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 56, 110, 624-bis, comma 1, cod. pen. (fatto commesso in Messina in data 9 maggio 2021); - che ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo cel difensore, articolando quattro motivi; - che in data 9 ottobre 2023 il difensore del ricorrente ha concluso depositando memoria; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, che contesta l'affermazione di sua responsabilità per il reato contestatogli, è generico e non consentito in questa sede, perché costituito da mere doglianze in fatto, pedissequamente reiterative di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito (vedasi pag. 3 della sentenza impugnata), come tali aspecifiche e volte ad ottenere una ricostruzione alternativa della vicenda sulla base criteri di valutazione delle prove diversi da quelli adottati dai giudice di merito nelle loro conformi decisioni; - che il secondo motivo, con il quale si censura il diniego della circostanza attenuante di cui art. 62 n. 4 cod. pen., è manifestamente infondato, posto che, per la pacifica giurisprudenza di legittimità, «In tema di tentato furto, la valutazione del danno patrimoniale, ai fini dell'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4„ cod. pen., deve essere fatta attraverso una prognosi postuma "ex ante", alla luce delle modalità della condotta e di ogni altra ulteriore acquisizione probatoria, verificando il valore della cosa che avrebbe formato oggetto della sottrazione se l'evento si fosse verificato.» (Sez. 5, n. 47144 del 29/11/2022, Rv. 283980), come nel caso che occupa, posto che l'imputato tentava di impossessarsi di 4 rubinetti da bagno, 15 maniglie di porte e di varie suppellettili in marmo, non potendosi certamente considerare il danno conseguente alla loro sottrazione di speciale tenuità, atteso il loro valore complessivo (vedasi pag. 4 della sentenza impugnata); - che il terzo ed il quarto motivo, che formulano censure in ordine all'operata graduazione della pena sono fondati quanto alla sola determinazione della pena della multa: in effetti, pur vera l'esclusione di tutte le circostanze aggravanti contestate e la concessione all'imputato delle circostanze attenuanti generiche, il Tribunale, considerata la forbice edittale ratione temporis vigente in relazione al delitto di cui all'art. 624-bis, cc: nmma 1, cod. pen,, da quattro a sette anni di reclusione e da 927,00 a 1.500,00 euro di multa, ha ritenuto congrua una pena base detentiva pari alla media edittale, calcolata in sei anni di reclusione, sulla quale ha calcolato la riduzione di 1/3 per il tentativo, l'ulteriore riduzione fino ad 1/3 per le attenuarvi generiche e sulla pena così ottenuta l'ulteriore riduzione di un terzo per il rito prescelto, così da giungere ad due di reclusione; sulla pena pecuniaria base di Euro 1.500,00, ha invece calcolato la sola riduzione di 1/3 per il tentativo, senza applicare le ulteriori riduzioni per le attenuanti generiche e per il rito prescelto: tanto impone che, ai sensi dell'art. 620 cod. proc. pen., la pena della multa sia rideterminata computando le riduzioni omesse; - che, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla pena pecuniaria, che va rideterminata in Euro 533,00 di multa, mentre il ricorso va dichiarato inammissibile nel resto; PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena pe uniaria, che rideterminata in Euro 533,00 di multa.

Dichiara inammissibile nel resto il ricors Così deciso il 18 ottobre 2023 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Messina ha confermato la condanna alla pena di anni due di reclusione ed Euro 1.000,00 inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 56, 110, 624-bis, comma 1, cod. pen. (fatto commesso in Messina in data 9 maggio 2021); - che ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo cel difensore, articolando quattro motivi; - che in data 9 ottobre 2023 il difensore del ricorrente ha concluso depositando memoria; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, che contesta l'affermazione di sua responsabilità per il reato contestatogli, è generico e non consentito in questa sede, perché costituito da mere doglianze in fatto, pedissequamente reiterative di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito (vedasi pag. 3 della sentenza impugnata), come tali aspecifiche e volte ad ottenere una ricostruzione alternativa della vicenda sulla base criteri di valutazione delle prove diversi da quelli adottati dai giudice di merito nelle loro conformi decisioni; - che il secondo motivo, con il quale si censura il diniego della circostanza attenuante di cui art. 62 n. 4 cod. pen., è manifestamente infondato, posto che, per la pacifica giurisprudenza di legittimità, «In tema di tentato furto, la valutazione del danno patrimoniale, ai fini dell'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4„ cod. pen., deve essere fatta attraverso una prognosi postuma "ex ante", alla luce delle modalità della condotta e di ogni altra ulteriore acquisizione probatoria, verificando il valore della cosa che avrebbe formato oggetto della sottrazione se l'evento si fosse verificato.» (Sez. 5, n. 47144 del 29/11/2022, Rv. 283980), come nel caso che occupa, posto che l'imputato tentava di impossessarsi di 4 rubinetti da bagno, 15 maniglie di porte e di varie suppellettili in marmo, non potendosi certamente considerare il danno conseguente alla loro sottrazione di speciale tenuità, atteso il loro valore complessivo (vedasi pag. 4 della sentenza impugnata); - che il terzo ed il quarto motivo, che formulano censure in ordine all'operata graduazione della pena sono fondati quanto alla sola determinazione della pena della multa: in effetti, pur vera l'esclusione di tutte le circostanze aggravanti contestate e la concessione all'imputato delle circostanze attenuanti generiche, il Tribunale, considerata la forbice edittale ratione temporis vigente in relazione al delitto di cui all'art. 624-bis, cc: nmma 1, cod. pen,, da quattro a sette anni di reclusione e da 927,00 a 1.500,00 euro di multa, ha ritenuto congrua una pena base detentiva pari alla media edittale, calcolata in sei anni di reclusione, sulla quale ha calcolato la riduzione di 1/3 per il tentativo, l'ulteriore riduzione fino ad 1/3 per le attenuarvi generiche e sulla pena così ottenuta l'ulteriore riduzione di un terzo per il rito prescelto, così da giungere ad due di reclusione; sulla pena pecuniaria base di Euro 1.500,00, ha invece calcolato la sola riduzione di 1/3 per il tentativo, senza applicare le ulteriori riduzioni per le attenuanti generiche e per il rito prescelto: tanto impone che, ai sensi dell'art. 620 cod. proc. pen., la pena della multa sia rideterminata computando le riduzioni omesse; - che, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla pena pecuniaria, che va rideterminata in Euro 533,00 di multa, mentre il ricorso va dichiarato inammissibile nel resto; PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena pe uniaria, che rideterminata in Euro 533,00 di multa. Dichiara inammissibile nel resto il ricors Così deciso il 18 ottobre 2023 Il
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