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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 10349/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2020 della CORTE APPELLO di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. La Corte d'appello di Potenza ha confermato la sentenza del Tribunale di Matera, appellata dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] Raffaele, con la quale costui era stato condannato per il reato di lesioni stradali ai danni di MALLANO Emanuele.

Secondo l'ipotesi d'accusa l'imputato, alla guida di un'autovettura, dopo essersi fermato per far passare dei pedoni all'altezza di un attraversamento segnalato, non aveva azionato l'indicatore di direzione all'atto di effettuare una svolta, andando a collidere con il motociclo condotto dalla persona offesa che si trovava alla destra dell'autovettura.

2. L'imputato ha proposto ricorso, a mezzo di difensore, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto violazione dell'art. 521, cod. proc. pen., per avere il primo giudice ritenuto a carico dell'imputato un fatto diverso da quello contestatogli.

Nella specie, secondo la difesa, il consulente di parte aveva escluso che la violazione della regola cautelare originariamente richiamata nella imputazione fosse etiologicamente collegata al sinistro e il giudice aveva ritenuto plausibile detta spiegazione, salvo poi ad affermare che l'evento si sarebbe comunque realizzato, non per violazione della regola cautelare contestata ab origine, ma in ragione della violazione di altra regola cautelare (omesso utilizzo dello specchietto retrovisore).

3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Francesca COSTANTINI, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso.

4. La difesa del [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale, con la quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Alla luce dell'unica doglianza formulata con il ricorso, pare sufficiente in questa sede richiamare il ragionamento svolto dalla Corte territoriale in ordine alla intervenuta riqualificazione del fatto contestato al LISENTI: quel giudice, investito di analoga doglianza con il gravame, ha affermato che il potere del giudice di riqualificare il fatto d'ufficio è coerente con il diritto interno e con quello sovranazionale e che costituisce ius receptum l'affermazione secondo la quale ciò è certamente consentito in tutti i casi in cui la decisione sia ancora soggetta a impugnazione, giacché resterebbe in tal modo impregiudicata la facoltà dell'imputato di controdedurre, scongiurandosi ogni vulnus difensivo, esito che, nella specie, non era stato neppure spiegato dall'appellante, avendo il primo giudice fondato il suo ragionamento solo sugli elementi emersi nel corso dell'istruzione dibattimentale nel contraddittorio delle parti.

3. Il ragionamento del giudice d'appello è giuridicamente corretto, ponendosi in linea di coerenza e continuità con l'insegnamento di questa Corte di legittimità e di questa stessa sezione, secondo cui, proprio in tema di reati colposi, il ricorso per cassazione con cui si deduca la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, ai fini della sua ammissibilità, sotto il profilo della specificità, non può limitarsi a segnalare la mancanza formale di coincidenza tra l'imputazione originaria e il fatto ritenuto in sentenza, dovendo altresì allegare il concreto pregiudizio che ne è derivato per l'esercizio del diritto di difesa, non sussistendo la violazione predetta ove, sulla ricostruzione del fatto operata dal giudice, le parti si siano confrontate nel processo (cfr. sez. 4, n. 32899 del 8/1/2021, Castaldo, Rv. 281997, in cui, in motivazione, la Corte ha precisato, altresì, che la motivazione della sentenza deve dare conto dei dati processuali dai quali risulti che sul fatto, come ritenuto in sentenza, le parti abbiano avuto modo di dare vita al contraddittorio).

Nella specie, il giudice di primo grado aveva ricostruito minuziosamente la dinamica degli eventi, anche alla luce delle acquisite testimonianze, e ritenuto conseguentemente accertato che il LISENTI era stato consapevole della presenza del motociclo a fianco dell'auto, a prescindere dalla regolarità del suo posizionamento e dalla repentinità della ripartenza impressa al proprio mezzo dalla vittima (che avrebbe reso inutile l'utilizzo dell'indicatore di direzione), ma ha anche precisato che, a prescindere dalla violazione di tale specifica regola cautelare, l'agente non si era accertato, prima di effettuare la manovra e nella consapevolezza della presenza del motociclo a fianco dell'auto, anche guardando nello specchietto retrovisore, che il conducente di questo non lo seguisse, rendendo impossibile effettuare la manovra in sicurezza.

Nella specie, non si rinviene alcuna trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge (cfr., sul punto, Sez.

U, n. 36551 del 15/7/2010, Care/li, Rv. 248051), né una condizione di impossibilità per l'imputato di difendersi dal fatto successivamente ritenuto in sentenza, da intendersi come accadimento storico oggetto di qualificazione giuridica da parte della legge penale, che spetta al giudice individuare nei suoi esatti contorni (cfr. sez. 5 n. 7984 del 24/9/2012, dep. 2013, RV. 254648).

Tali principi sono coerenti con quelli costituzionali racchiusi nella norma di cui al novellato art. 111 Costituzione, ma anche con l'art. 6 della Convenzione E.D.U., siccome interpretato, in base alla sua competenza esclusiva, dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, a partire dalla nota pronuncia Drassich c.

Italia (cfr.

CEDU 2 sez. 11 dicembre 2007); e, più di recente, con la pronuncia del 22 febbraio 2018, Drassich c.

Italia (n.2), con la quale la Corte di Strasburgo ha escluso la violazione dell'art. 6 cit. nel caso in cui l'interessato abbia avuto una possibilità di preparare adeguatamente la propria difesa e di discutere in contraddittorio sull'accusa alla fine formulata nei suoi confronti.

Nel caso in esame, difetta una lesione del diritto di difesa, alla cui salvaguardia il principio di correlazione è direttamente funzionale, non apprezzandosi un rapporto di eterogeneità del fatto ritenuto rispetto a quello contestato (sez. 6, n. 10140 del 18/2/2015, Bossi e altro, Rv. 262802): la condotta contestata non costituisce profilo inedito di accusa, bensì sviluppo degli addebiti espressamente evocati nell'editto accusatorio, tra i quali rientra la mancata verifica della possibilità di eseguire la manovra di svolta in sicurezza.4.

Alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr.

C. cost. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 8 marzo 2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2020 della CORTE APPELLO di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Potenza ha confermato la sentenza del Tribunale di Matera, appellata dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] Raffaele, con la quale costui era stato condannato per il reato di lesioni stradali ai danni di MALLANO Emanuele. Secondo l'ipotesi d'accusa l'imputato, alla guida di un'autovettura, dopo essersi fermato per far passare dei pedoni all'altezza di un attraversamento segnalato, non aveva azionato l'indicatore di direzione all'atto di effettuare una svolta, andando a collidere con il motociclo condotto dalla persona offesa che si trovava alla destra dell'autovettura. 2. L'imputato ha proposto ricorso, a mezzo di difensore, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto violazione dell'art. 521, cod. proc. pen., per avere il primo giudice ritenuto a carico dell'imputato un fatto diverso da quello contestatogli. Nella specie, secondo la difesa, il consulente di parte aveva escluso che la violazione della regola cautelare originariamente richiamata nella imputazione fosse etiologicamente collegata al sinistro e il giudice aveva ritenuto plausibile detta spiegazione, salvo poi ad affermare che l'evento si sarebbe comunque realizzato, non per violazione della regola cautelare contestata ab origine, ma in ragione della violazione di altra regola cautelare (omesso utilizzo dello specchietto retrovisore). 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Francesca COSTANTINI, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. La difesa del [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale, con la quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Alla luce dell'unica doglianza formulata con il ricorso, pare sufficiente in questa sede richiamare il ragionamento svolto dalla Corte territoriale in ordine alla intervenuta riqualificazione del fatto contestato al LISENTI: quel giudice, investito di analoga doglianza con il gravame, ha affermato che il potere del giudice di riqualificare il fatto d'ufficio è coerente con il diritto interno e con quello sovranazionale e che costituisce ius receptum l'affermazione secondo la quale ciò è certamente consentito in tutti i casi in cui la decisione sia ancora soggetta a impugnazione, giacché resterebbe in tal modo impregiudicata la facoltà dell'imputato di controdedurre, scongiurandosi ogni vulnus difensivo, esito che, nella specie, non era stato neppure spiegato dall'appellante, avendo il primo giudice fondato il suo ragionamento solo sugli elementi emersi nel corso dell'istruzione dibattimentale nel contraddittorio delle parti. 3. Il ragionamento del giudice d'appello è giuridicamente corretto, ponendosi in linea di coerenza e continuità con l'insegnamento di questa Corte di legittimità e di questa stessa sezione, secondo cui, proprio in tema di reati colposi, il ricorso per cassazione con cui si deduca la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, ai fini della sua ammissibilità, sotto il profilo della specificità, non può limitarsi a segnalare la mancanza formale di coincidenza tra l'imputazione originaria e il fatto ritenuto in sentenza, dovendo altresì allegare il concreto pregiudizio che ne è derivato per l'esercizio del diritto di difesa, non sussistendo la violazione predetta ove, sulla ricostruzione del fatto operata dal giudice, le parti si siano confrontate nel processo (cfr. sez. 4, n. 32899 del 8/1/2021, Castaldo, Rv. 281997, in cui, in motivazione, la Corte ha precisato, altresì, che la motivazione della sentenza deve dare conto dei dati processuali dai quali risulti che sul fatto, come ritenuto in sentenza, le parti abbiano avuto modo di dare vita al contraddittorio). Nella specie, il giudice di primo grado aveva ricostruito minuziosamente la dinamica degli eventi, anche alla luce delle acquisite testimonianze, e ritenuto conseguentemente accertato che il LISENTI era stato consapevole della presenza del motociclo a fianco dell'auto, a prescindere dalla regolarità del suo posizionamento e dalla repentinità della ripartenza impressa al proprio mezzo dalla vittima (che avrebbe reso inutile l'utilizzo dell'indicatore di direzione), ma ha anche precisato che, a prescindere dalla violazione di tale specifica regola cautelare, l'agente non si era accertato, prima di effettuare la manovra e nella consapevolezza della presenza del motociclo a fianco dell'auto, anche guardando nello specchietto retrovisore, che il conducente di questo non lo seguisse, rendendo impossibile effettuare la manovra in sicurezza. Nella specie, non si rinviene alcuna trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge (cfr., sul punto, Sez. U, n. 36551 del 15/7/2010, Care/li, Rv. 248051), né una condizione di impossibilità per l'imputato di difendersi dal fatto successivamente ritenuto in sentenza, da intendersi come accadimento storico oggetto di qualificazione giuridica da parte della legge penale, che spetta al giudice individuare nei suoi esatti contorni (cfr. sez. 5 n. 7984 del 24/9/2012, dep. 2013, RV. 254648). Tali principi sono coerenti con quelli costituzionali racchiusi nella norma di cui al novellato art. 111 Costituzione, ma anche con l'art. 6 della Convenzione E.D.U., siccome interpretato, in base alla sua competenza esclusiva, dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, a partire dalla nota pronuncia Drassich c. Italia (cfr. CEDU 2 sez. 11 dicembre 2007); e, più di recente, con la pronuncia del 22 febbraio 2018, Drassich c. Italia (n.2), con la quale la Corte di Strasburgo ha escluso la violazione dell'art. 6 cit. nel caso in cui l'interessato abbia avuto una possibilità di preparare adeguatamente la propria difesa e di discutere in contraddittorio sull'accusa alla fine formulata nei suoi confronti. Nel caso in esame, difetta una lesione del diritto di difesa, alla cui salvaguardia il principio di correlazione è direttamente funzionale, non apprezzandosi un rapporto di eterogeneità del fatto ritenuto rispetto a quello contestato (sez. 6, n. 10140 del 18/2/2015, Bossi e altro, Rv. 262802): la condotta contestata non costituisce profilo inedito di accusa, bensì sviluppo degli addebiti espressamente evocati nell'editto accusatorio, tra i quali rientra la mancata verifica della possibilità di eseguire la manovra di svolta in sicurezza.4. Alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. cost. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 8 marzo 2022
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