CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 febbraio 2023
Cassazione n. 14052/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. URANCOVSCHI Serghei ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confermato la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la quale lo aveva ricono- sciuto colpevole in concorso di due episodi di furto pluriaggravato di televisori e del reato di ricettazione e, riconosciuta la continuazione con i fatti già giudicati dal Tribunale di Parma, irrevocabile il 3 Luglio 2017, lo aveva condannato alla pena di un anno di reclusione ed euro 200 di multa in aumento rispetto alla pena applicata per detti fatti. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge in relazione alla valutazione della prova di responsabilità a suo carico, sia quale titolarAlla utenza intercettata, sia quale autore dei reati contestati, sia in ordine al possesso del furgone sottratto per il carico e il trasporto del materiale sottratto. Con una seconda articolazione si duole della misura del trattamento sanziona- torio del tutto incongruo rispetto agli aumenti applicati a titolo di continuazione sulla pena base nella sentenza di condanna del Tribunale di Parma. 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto generici e tesi ad ottenere una rilettura di medesimi argomenti già introdotti nel giudizio di appello. Invero i giudici di merito hanno fornito ade- guata, logica e non contraddittoria risposta ai temi oggi sollevati dalle parti ricor- renti, evidenziando in termini assolutamente puntuali e logici gli elementi indiziari ed oggettivi per cui erano risaliti alla persona del ricorrente a seguito dell'attività captativa (monitoraggi, fotografie, sopralluoghi, esame diretto dell'imputato), al riconoscimento di una sua personale responsabilità nell'organizzazione delle ope- razioni furtive e nel successivo trasporto del materiale sottratto presso un luogo di stoccaggio (intercettazioni telefoniche, accertamenti di PG, controllo celle tele- foniche) e al possesso del furgone ire-C-6ga e successiva all'azione furtiva. A fronte di tali plurimi e argomentati profili indiziari, evidenziati dal giudice di appello, è mancato un puntuale confronto, accompagnato da analisi censoria, da parte del motivo di ricorso, in quanto generico e ripetitivo. 3.1 Quanto poi al trattamento sanzionatorio il giudice distrettuale con motiva- zione assolutamente logica e priva di contraddizioni ha fornito adeguata contezza delle ragioni per cui il trattamento sanzionatorio, costituito da aumenti a titolo di continuazione, sia stato determinato in misura non minimale, tenuto conto della gravità della condotta, del rilevante valore economico della merce sottratta e per- tanto della gravità dell'offesa e della particolare intensità del dolo tenuto conto della posizione verticistica rivestita dal ricorrente nell'organizzazione della intra- presa furtiva, caratterizzata da una accurata preparazione e da una fase esecutiva articolata in fasi e molto elaborata.4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 27 Febbraio 2023 Il Consigliere est