CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 2 dicembre 2021
Cassazione n. 18404/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI TRENTOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2020 della CORTE APPELLO di TRENTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo ,,f,f ~4.4-1-k av-44.-C C.‘• i ìu gx.t, A V si [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore generale della Repubblica di Trento ricorre avverso la sentenza con cui la locale Corte di appello, in riforma della sentenza di primo grado, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 186, comma 7, codice strada, per essersi rifiutato di sottoporsi agli accertamenti clinici sull'assunzione di alcool e sostanze stupefacenti. 2. I giudici, hanno censurato la mancanza, nel caso concreto, dei preventivi avvisi all'imputato delle facoltà difensive e, dunque, della condizione per ritenere il rifiuto una scelta consapevole dell'imputato e legittimo l'intervento dell'organo accertatore. 3. Nel ricorso si denuncia violazione di legge in relazione all'applicazione degli artt. 114 disp. att. c.p.p. e 356 cod. proc. pen. Il PG ricorrente assume, infatti, richiamando pertinente giurisprudenza della Corte di legittimità, che gli avvisi prescritti dall'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. non fossero necessari poiché la richiesta degli operatori sanitari, sollecitata dalla polizia giudiziaria, era stata formulata in una fase prodromica agli accertamenti mentre gli avvertimenti sulle garanzie difensive sono funzionali solo all'esecuzione degli esami alcolennici e alla regolarità degli esami stessi. 4. Il difensore ha presentato memoria ex art.121 c.p.p. chiedendo il rigetto del ricorso. 5. Il Procuratore generale in sede ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Secondo l'orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità, che ormai va consolidandosi, l'obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore per l'attuazione dell'alcoltest non sussiste in caso di rifiuto di sottoporsi all'accertamento, in quanto la presenza del difensore è funzionale esclusivamente a garantire che l'atto in questione, trattandosi di accertamento non ripetibile, sia condotto nel rispetto dei diritti della persona sottoposta alle indagini (così, Sez. 4, n. 34355 del 25/11/2020, Cavalieri, Rv. 279920; Sez. 4, n. 29939 del 23/09/2020, Merlino, Rv. 280028; Sez. 4, n. 4896 del 16/01/2020, Lachhab, Rv. 278579. Da ultimo, Sez. 4, n. 10182 del 10/12/2020, dep. il 17/3/21; Sez. 4, n. 18343 del 13/04/2021, dep. il 12/5/21). La decisione dei giudici distrettuali che ha escluso rilevanza penale al rifiuto opposto dall'imputato appare, pertanto, frutto di una lettura giuridica errata della disciplina normativa evocata in sentenza ed in contrasto con l'interpretazione ad essa data dalla giurisprudenza di questa Corte, da ribadirsi in questa sede. 3. La sentenza impugnata va per tali considerazioni annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano. Così deciso il 2 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] .ente [OSCURATO:PERSONA] tvere DEPOSITAT