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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10461/2026

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LINI ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/05/2025 della Corte d'appello di Napoli; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] checon la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno e mesi tre di arresto ed euro 2000,00 di ammenda, per i reati di cui agli artt. 4 della legge n. 110 del 1975 e all’art. 707 cod. pen.; che con il ricorso si deduce la illogicità della motivazione e la contraddittorietà della stessa anche in relazione al mancato riconoscimento dell’attenuante prevista dal comma 3 dell’art. 4 legge cit., alla mancata concessione delle attenuanti generiche, e infine in ordine alla commisurazione dell’aumento per la continuazione. [OSCURATO:PERSONA] che le doglianze concernenti il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’ art. 4, comma 3, legge n. 110 del 1975 e le circostanze attenuanti generiche riproducono i medesimi profili di censura già vagliati dalla Corte di appello con argomenti corretti e puntuali, avendo dato conto delle ragioni del diniego; che, infatti, la Corte di appello, quanto alla circostanza attenuante, ha evidenziato l’insussistenza delle condizioni per il suo riconoscimento attraverso l’indicazione di plurimi e puntuali elementi, quali il luogo in cui è avvenuto il controllo, ovvero in prossimità di attività commerciali chiuse al pubblico e, pertanto, probabili destinatarie di gesti predatori, il rinvenimento di altri e numerosi arnesi atti all’apertura di porte e serrature ed ancora, il rinvenimento di un totale di quattro coltelli, dei quali uno nel vano portaoggetti, ritenuto quindi nella immediata disponibilità del ricorrente; che, inoltre, la sentenza, con motivazione coerente e puntuale, ha negato il riconoscimento delle attenuanti generiche alla luce dei suddetti elementi valutati non solo congiuntamente ai precedenti penali del ricorrente, non circoscritti ai reati contro il patrimonio, ma anche evidenziando l’ assenza di indici positivi desumibili dal comportamento processuale; che, quanto al motivo concernente la mancata motivazione da parte della Corte di appello sul motivo di gravame relativo all’ aumento per la continuazione, esso è inammissibile per essere stato genericamente prospettato con l’atto di appello (Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306 - 01); che, infatti,è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione. (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970 - 01); che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
LINI ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/05/2025 della Corte d'appello di Napoli; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] checon la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno e mesi tre di arresto ed euro 2000,00 di ammenda, per i reati di cui agli artt. 4 della legge n. 110 del 1975 e all’art. 707 cod. pen.; che con il ricorso si deduce la illogicità della motivazione e la contraddittorietà della stessa anche in relazione al mancato riconoscimento dell’attenuante prevista dal comma 3 dell’art. 4 legge cit., alla mancata concessione delle attenuanti generiche, e infine in ordine alla commisurazione dell’aumento per la continuazione. [OSCURATO:PERSONA] che le doglianze concernenti il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’ art. 4, comma 3, legge n. 110 del 1975 e le circostanze attenuanti generiche riproducono i medesimi profili di censura già vagliati dalla Corte di appello con argomenti corretti e puntuali, avendo dato conto delle ragioni del diniego; che, infatti, la Corte di appello, quanto alla circostanza attenuante, ha evidenziato l’insussistenza delle condizioni per il suo riconoscimento attraverso l’indicazione di plurimi e puntuali elementi, quali il luogo in cui è avvenuto il controllo, ovvero in prossimità di attività commerciali chiuse al pubblico e, pertanto, probabili destinatarie di gesti predatori, il rinvenimento di altri e numerosi arnesi atti all’apertura di porte e serrature ed ancora, il rinvenimento di un totale di quattro coltelli, dei quali uno nel vano portaoggetti, ritenuto quindi nella immediata disponibilità del ricorrente; che, inoltre, la sentenza, con motivazione coerente e puntuale, ha negato il riconoscimento delle attenuanti generiche alla luce dei suddetti elementi valutati non solo congiuntamente ai precedenti penali del ricorrente, non circoscritti ai reati contro il patrimonio, ma anche evidenziando l’ assenza di indici positivi desumibili dal comportamento processuale; che, quanto al motivo concernente la mancata motivazione da parte della Corte di appello sul motivo di gravame relativo all’ aumento per la continuazione, esso è inammissibile per essere stato genericamente prospettato con l’atto di appello (Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306 - 01); che, infatti,è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione. (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970 - 01); che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa de
Sentenza Cassazione n. 10461/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris