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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 aprile 2026

Cassazione n. 10009/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

, unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] eAndrea Merolle-ricorrente-controAgenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale delloStato-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale per laLombardia n. 2610/2022 depositata il 20/6/2022;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/4/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. ha formulato ricorso in qualitàdi proprietaria di un’unità immobiliare sita in Como alla [OSCURATO:PERSONA] BensoCavour nn. 33/34, censita in catasto con rendita pari a euro 82.985,00,determinata mediante stima diretta in quanto immobile a destinazionespeciale.Numero registro generale 833/2023Numero sezionale 3157/2026Numero di raccolta generale 10009/2026Data pubblicazione 17/04/20262.

Nel mese di febbraio dell’anno 2004, essa aveva già presentato unaprima denuncia DOCFA, con cui aveva proposto una rendita analoga, chel’ufficio erariale non ha contestato.

Successivamente, in data 28/12/2016,essa ha presentato una nuova denuncia DOCFA, ai sensi dell’art. 20 delr.d.l. n. 652/1939, conv. con mod. in legge n. 1249/1939, dichiarando unadiversa distribuzione degli spazi interni e proponendo il classamento incategoria D/8 con rendita ridotta (pari ad euro 37.978,00), sul presuppostoche la revisione fosse giustificata dall’intervento dell’art. 1, commi 21 e 22,della legge n. 208/2015, la quale ha escluso dalla stima diretta macchinarie impianti funzionali allo specifico processo produttivo.3.

L’Agenzia delle Entrate – Territorio, in sede di verifica, ha rettificatotale rendita con avviso prot. n.

CO00146557/2017, attribuendonuovamente la rendita di euro 89.426,03.4. [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. ha, indi, impugnato l’atto direttifica e la [OSCURATO:PERSONA] di Como ha emesso lasentenza n. 284/2018, con cui ha respinto il ricorso.5.

Tale decisione è stata poi confermata dalla Commissione tributariaregionale per la Lombardia, con sentenza n. 3595/04/2021, a seguitodell’appello di parte medesima contribuente.

Contro quest’ultima decisioneè stato proposto un ricorso per cassazione.6.

Nelle more, la [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. ha eseguitoulteriori lavori interni all’immobile, presentando in data 1/6/2018 una nuovadenuncia DOCFA, nuovamente con proposta di rendita pari a euro37.978,00.7.

L’Ufficio erariale, a seguito di sopralluogo, ha emesso l’avviso diaccertamento prot. n.

CO0045011/2019, confermando la rendita giàassegnata in precedenza, pari ad euro 89.426,03.8. [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. ha impugnato anche tale attoe la Commissione tributaria provinciale di Como ha pronunciato la sentenzan. 54/2020, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui ha respinto il ricorso, ritenendoNumero registro generale 833/2023Numero sezionale 3157/2026Numero di raccolta generale 10009/2026Data pubblicazione 17/04/2026l’avviso adeguatamente motivato e confermando la correttezza della rendita9.

Avverso tale decisione la [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. haproposto appello innanzi alla Commissione tributaria regionale per laLombardia, sostenendo, da un lato, la nullità dell’avviso per insufficientemotivazione e, dall’altro, l’inverosimiglianza della rendita assegnata rispettoai criteri introdotti dalla legge n. 208/2015.10. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha definito il giudizio consentenza n. 2610/2022, depositata il 20/6/2022, con la quale ha rigettatol’appello.

In particolare, essa ha osservato che l’avviso di accertamento nonaveva disatteso gli elementi di fatto indicati dalla [OSCURATO:PERSONA] delLavoro S.p.A. nel DOCFA, ma si era limitato a rettificare la renditaluce della giurisprudenza di legittimità – a soddisfare l’obbligo motivazionalenella procedura DOCFA.

Nel merito, il collegio ha rilevato che la riduzioneproposta dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. non trovava riscontro nellanormativa dell’anno 2015, poiché gli impianti da escludere dalla stima nonrisultavano dichiarati nelle precedenti valutazioni, né vi erano modifichedella consistenza dell’immobile tali da giustificare un abbattimento dellarendita.

Ha sottolineato, inoltre, che la stessa aveva già proposto, nell’anno2004, una rendita sostanzialmente analoga a quella attribuitadall’amministrazione finanziaria e che la nuova DOCFA si limitava ariproporre una rendita nettamente inferiore, già oggetto di precedentegiudizio non ancora definito.11.

Avverso la suddetta sentenza di gravame la [OSCURATO:PERSONA] delLavoro S.p.A. ha, indi, proposto ricorso per cassazione affidato a quattromotivi, cui ha resistito con controricorso l’Agenzia delle Entrate.12.

Successivamente, parte ricorrente ha depositato memoriaillustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 833/2023Numero sezionale 3157/2026Numero di raccolta generale 10009/2026Data pubblicazione 17/04/20261.

Va preliminarmente dato atto che il ricorso per cassazione invocatonel ricorso e formulato avverso la precedente rettifica a seguito della DOCFAdell’anno 2006 risulta allo stato definito, con rigetto, con ordinanzadepositata da questa Corte l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 16255.2.

Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsaapplicazione degli artt. 3 della legge n. 241/1990 e 7 della legge n.212/2000, nonché degli artt. 8 e 10 del r.d.l. n. 652/1939, conv. con mod.in legge n. 1249/1939, e degli artt. 8 e 30 del regolamento di cui al d.P.R.n. 1142/1949, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c., e all’art.62 del d.lgs. n. 546/1992.2.1.

In particolare, si censura la sentenza impugnata per avereritenuto sufficiente, ai fini del requisito motivazionale, la meracontrapposizione da parte dell’Ufficio di un valore diverso rispetto a quelloindicato nel DOCFA, senza che venissero esposte le ragioni tecniche egiuridiche poste a base della rettifica.

La ricorrente sostiene che lamotivazione dell’avviso non possa esaurirsi nella sola indicazione di unadiversa valutazione economica, essendo invece necessario chel’amministrazione finanziaria illustri il percorso logico-estimativo seguito,indicando gli elementi di raffronto, i criteri adottati e le ragioni del mancatoaccoglimento della proposta del contribuente, in ossequio all’art. 7 del cd.“Statuto del contribuente” e ai principi consolidati elaborati dallagiurisprudenza della Cassazione.2.2.

Nel controricorso, l’Agenzia ha replicato che l’avviso contiene tuttigli elementi necessari a ricostruire l’iter valutativo dell’Ufficio, includendoesso la descrizione dell’immobile, la metodologia estimativa, i prospetti deidati vecchi e nuovi, i criteri di stima, la tipologie DEI e i valori unitari.

Haribadito che la procedura DOCFA ha natura partecipata e che, secondoconsolidata giurisprudenza di legittimità, quando l’Ufficio non disattende glielementi di fatto indicati dal contribuente, ma si limita a fornire una diversavalutazione tecnica del valore economico dei beni, l’obbligo motivazionaleNumero registro generale 833/2023Numero sezionale 3157/2026Numero di raccolta generale 10009/2026Data pubblicazione 17/04/2026risulta adempiuto con l’indicazione dei dati oggettivi e della renditanel riclassamento d’ufficio ex commi 335-336 della legge n. 311/2004, bensìnella verifica ai sensi dell’art. 1 del d.m. n. 701/1994, rendendo nonpertinenti le sentenze citate dalla ricorrente.2.3.

Il motivo non merita accoglimento.2.4.

Vi è carenza di autosufficienza per omessa trascrizione oriproduzione (almeno dei passi salienti) dell’atto impositivo.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale si è uniformata allagiurisprudenza costante di legittimità, secondo cui, qualora l'attribuzionedella rendita abbia luogo a seguito di procedura DOCFA, in base ad unastima diretta eseguita dall'amministrazione finanziaria (come accade, perl’appunto, per gli immobili classificati nei gruppi catastali D ed E), tale stima,che integra il presupposto ed il fondamento motivazionale dell'avviso diaccertamento catastale (esprimendo un giudizio sul valore economico deibeni classati di natura eminentemente tecnica, in relazione al quale lapresenza e l'adeguatezza della motivazione rilevano ai fini non già dellalegittimità, ma dell'attendibilità concreta del cennato giudizio, e, in sedecontenziosa, della verifica della bontà delle ragioni oggetto della pretesa),costituisce un atto conosciuto e, comunque, prontamente e facilmenteconoscibile per il contribuente, in quanto posto in essere nell'ambito di unprocedimento a struttura fortemente partecipativa, con la conseguenza chela sua mancata riproduzione o allegazione all'avviso di accertamentocatastale non si traduce in un difetto di motivazione (tra le tante: Cass.,Sez. 5^, 21/7/2006, n. 16824; Cass., Sez. 5^, 10/11/2006, n. 24064;Cass., Sez. 5^, 14/5/2010, n. 11804; Cass., Sez. 6^-5, 9/7/2018, n.17971; Cass., Sez. 5^, 16/4/2020, n. 7854; Cass., Sez. 5^, 20/12/2021,n. 40735; Cass., Sez. 5^, 25/10/2022, n. 31554; Cass., Sez. Trib.,31/10/2023, n. 30303; Cass., Sez. Trib., 12/6/2024, n. 16359; Cass., Sez.Trib., 2/8/2025, n. 22314).Numero registro generale 833/2023Numero sezionale 3157/2026Numero di raccolta generale 10009/2026Data pubblicazione 17/04/2026Inoltre, in caso di classamento di immobili con destinazione speciale(opifici), l'attribuzione della rendita catastale realizzata in seguito alla cd.procedura DOCFA è determinata, ex art. 10, r.d.l. n. 652/1939, conv. conmod. in legge n. 1249/1939, con stima diretta per ogni singola unità e puòavvenire tanto con procedimento diretto, ossia partendo dal reddito lordoordinariamente ritraibile e detraendo le spese e le eventuali perdite, quantocon procedimento indiretto, ossia attraverso un calcolo fondato sul valoredel capitale fondiario, costituito dal valore di mercato dell'immobile ovverodal costo di ricostruzione, tenendo conto, in tale ultimo caso, deldeprezzamento delle unità in ragione del loro stato attuale, del livello diobsolescenza e del ciclo di vita tecnico-funzionale (Cass., Sez. 5^,16/4/2020, n. 7854; Cass., Sez. Trib., 21/12/2024, n. 33799).2.5.

Nel caso di specie, la ricorrente non ha in alcun modo dedottoche gli elementi di fatto indicati dalla medesima fossero stati disattesidall'Ufficio, e cioè che l’atto impugnato avesse posto a base dellarideterminazione catastale diversi elementi di fatto rispetto a quelliprospettati dalla contribuente.2.6.

Costituisce, invero, principio consolidato nella giurisprudenza diquesta Corte che, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga aseguito della cd. procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione del relativoavviso sia soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e dellaclasse attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente nonsiano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza tra la rendita proposta equella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante ilvalore economico dei beni, mentre, nel caso in cui vi sia una diversavalutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere piùapprofondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pienoesercizio del diritto di difesa del contribuente e sia per delimitare l'oggettodell'eventuale contenzioso (cfr. Cass., Sez. 6^-5, 7/12/2018, n. 31809;Cass., Sez. 5^, 20/11/2019, n. 30166; Cass., Sez. 5^, 9/2/2021, n. 3104)Numero registro generale 833/2023Numero sezionale 3157/2026Numero di raccolta generale 10009/2026Data pubblicazione 17/04/20262.7.

La censura va, dunque, rigettata.3.

Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente contesta laviolazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 21 e 22, della legge n.208/2015, e dell’art. 1, comma 3, del d.m. n. 701/1994, in relazione all’art.360, comma primo, n. 3) c.p.c., e all’art. 62 del d.lgs. n. 546/1992.3.1.

La ricorrente deduce che la CTR avrebbe violato la normativasugli “imbullonati”, avendo ritenuto preclusiva alla riduzione della rendita lacircostanza che in passato essa avesse proposto una rendita più elevata eche pendesse altro giudizio sul medesimo immobile.

La stessa sostiene che,dopo la legge n. 208/2015, il contribuente può proporre una nuova renditain base ai criteri sopravvenuti anche in mancanza di modifiche edilizie, eche la precedente dichiarazione DOCFA non assume valore confessorio népuò impedire la rettifica di una rendita che si riveli non conforme ai nuovicriteri legali di stima.

Richiama, inoltre, l’orientamento secondo cui ilcontribuente può sempre emendare la dichiarazione DOCFA, anche in sedecontenziosa, quando contenga errori.3.2.

Nel controricorso, l’Agenzia sostiene che il motivo è infondato,rilevando come gli impianti che la banca tenta di scorporare non fosseromai stati compresi nella precedente stima dell’anno 2004.

Pertanto, lanorma sugli imbullonati non sarebbe applicabile al caso concreto, poichénon si tratta di rimuovere componenti prima assoggettate a stima.L’Agenzia ribadisce che la rettifica operata si è conformata alle istruzioniimpartite dalla circolare n. 2/E del 2016 e che la banca non ha dimostratoche la precedente rendita contenesse elementi oggi non più stimabili.

Neconsegue che la nuova proposta di rendita non è giustificata da realimutamenti né da adeguamenti ai nuovi criteri di legge.3.3.

La censura non merita accoglimento.3.4.

La DOCFA è derivata da una mera “redistribuzione degli spaziinterni”, per cui la rendita non poteva ridursi rispetto alla precedente DOCFAdell’anno 2017.

Inoltre, la lieve maggiorazione della rendita rispetto allaNumero registro generale 833/2023Numero sezionale 3157/2026Numero di raccolta generale 10009/2026Data pubblicazione 17/04/2026DOCFA dell’anno 2004 è motivata dall’incremento della superficie.

Va ancheaggiunto che, come già è stato accertato nel giudizio definito da Cass., Sez.Trib., 11/6/2024, n. 16255 («la Società non ha in alcun modo dedotto, nédimostrato che nella precedente dichiarazione DOCFA, presentata primadell’entrata in vigore della normativa dianzi indicata, erano stati indicati, aifini della quantificazione della rendita catastale dell’immobile, i macchinari,i congegni, le attrezzature e gli altri impianti, funzionali allo specificoprocesso produttivo relativo all’immobile in oggetto)», anche nella specie,la Commissione tributaria regionale ha constatato che: «Nella stimaprecedente, presentata dalla stessa parte appellante nel 2004, dettiimbullonati, tuttavia, non erano né presenti né considerati.

Sotto taleprofilo, pertanto, il richiamo a detta normativa non appare pertinente.Inoltre, per l'unità immobiliare in contestazione, nella modulistica utilizzatadalla BANCA appellante, risulta del tutto carente qualsivoglia riferimento,ancorché generico, alla suddetta normativa.

L'immobile in questione èperaltro rimasto identico a quello risultante nel 2004, salvo, per un verso,la dichiarazione di 738 mq. di superficie coperta, presentata con ilprecedente DOCFA del 2016, che teoricamente dovrebbe determinare unaumento della rendita e non certamente la sua diminuzione e, per altroverso, la diversa distribuzione degli spazi interni avvenuta con il DOCFA dicui è giudizio. e che, come tale, non è comunque idonea ad incidere,positivamente o negativamente, sulla rendita stessa. (…) Questeconsiderazioni inducono a condividere la valutazione fatta dal primo giudiceed a ritenere, pertanto, che la nuova dichiarazione, fermo restando lacategoria D, è finalizzata soltanto a riproporre quella rendita catastale, digran lunga, inferiore a quella in precedenza determinata (€ 37.978,00contro € 82.985,00) e già oggetto di un giudizio non ancora conclusosi conuna sentenza definitiva (…) Nel caso in esame si è, invece, soltanto inpresenza della medesima classificazione già proposta e rettificata eNumero registro generale 833/2023Numero sezionale 3157/2026Numero di raccolta generale 10009/2026Data pubblicazione 17/04/2026nuovamente riproposta utilizzando l'irrilevante avvenuta modifica deglispazi interni».3.5.

Alla luce di tali considerazioni, dunque, non può che seguire ilrigetto del motivo di censura.4.

Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 1, comma 3, del d.m. n. 701/1994,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., e all’art. 62 del d.lgs.n. 546/1992.4.1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale avrebbe invertito l’oneredella prova, ponendo a carico della contribuente la dimostrazione dellacorrettezza della rendita proposta, in contrasto con il costante orientamentodella Cassazione secondo cui, nelle controversie sulla rettifica delclassamento DOCFA, è l’amministrazione finanziaria, quale attoresostanziale, a dover provare gli elementi di fatto posti a fondamentodell’aumento di rendita.

La banca sostiene che il giudice del gravame si sialimitato a valorizzare la “verosimiglianza” della precedente stima dell’anno2004, senza verificare se l’Ufficio avesse fornito alcuna prova concreta asostegno del nuovo classamento.4.2.

Nel controricorso, l’Agenzia replica che il motivo non coglie nelsegno, evidenziando come, trattandosi di procedura DOCFA basata suimedesimi dati forniti dal contribuente, non vi fosse alcun nuovo fatto daprovare, e l’Ufficio si sia limitato a una diversa valutazione tecnica del valoreeconomico dell’immobile.

Richiama la giurisprudenza secondo cui, quandol’avviso si fonda sugli stessi elementi di fatto dichiarati dal contribuente,non grava sull’Ufficio erariale un particolare onere probatorio, essendosufficiente rendere note le ragioni della differente valutazione, comeavvenuto mediante l’allegazione della stima e dei valori DEI.4.3.

Come già rilevato nella decisione precedentemente citata (Cass.,Sez.

Trib., 11/6/2024, n. 16255), la violazione del precetto di cui all'art.2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma,Numero registro generale 833/2023Numero sezionale 3157/2026Numero di raccolta generale 10009/2026Data pubblicazione 17/04/2026n. 3), c.p.c., è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbiaonerata, secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulladifferenza tra fatti costitutivi ed eccezioni, e non invece laddove oggetto dicensura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove propostedalle parti (sindacabile, quest'ultima, in sede di legittimità, entro i ristrettilimiti del «nuovo» art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ.) (cfr. exmultis: Cass., Sez. 2^, 4/8/2010, n. 18092; Cass., Sez. 2^, 23/7/2010, n.17313; Cass., Sez. 3^, 29/5/2018, n. 13395).4.4.

È vero che, nelle controversie riguardanti la verifica delladall'amministrazione finanziaria in rettifica di quello proposto dalcontribuente a mezzo della procedura DOCFA di cui al d.m. n. 701/1994,l'onere di provare nel contraddittorio con il contribuente gli elementi di fattogiustificativi della propria pretesa, nel quadro del parametro prescelto,spetta alla stessa amministrazione finanziaria, salva comunque la facoltàdel contribuente di assumere su di sé l'onere di dimostrare l'infondatezzadella pretesa di maggiore rendita catastale, avvalendosi dei criteri astrattiutilizzabili per l'accertamento del classamento o del concreto raffronto conle unità immobiliari presenti nella stessa zona censuaria in cui è collocatol'immobile; ne consegue che il giudice del merito, dovendo verificare se lacategoria, la classe e la rendita attribuite all'immobile risultino adeguatesecondo i dati presenti nella motivazione dell'atto, non può trarre tale provapositiva dall'insuccesso dell'onere probatorio assunto dal contribuente, indifetto dell'assolvimento dell'onere della prova posto a caricodell'amministrazione finanziaria (tra le tante: Cass., Sez. 6^-5, 20/6/2013,n. 15495; Cass., Sez. 5^, 11/5/2020, n. 8724; Cass., Sez. 5^, 18/5/2021,n. 13341; Cass., Sez. 5^, 27/7/2022, n. 23535; Cass., Sez. Trib.,10/5/2023, n. 12747; Cass., Sez. Trib., 13/6/2024, n. 16569; Cass., Sez.Trib., 19/11/2024, n. 29811; Cass., Sez. Trib., 1/9/2025, n. 24331).Numero registro generale 833/2023Numero sezionale 3157/2026Numero di raccolta generale 10009/2026Data pubblicazione 17/04/2026Non si può, però, ravvisare alcuna alterazione nella ripartizione tra leparti dell’onere probatorio (con conseguente infrazione all’art. 2697 c.c.)nella selezione degli elementi probatori che il giudice di merito ritiene divalorizzare nella formazione del proprio convincimento al fine di decidere lacontroversia.

In tal senso, questa Corte ha chiarito che la violazione delprecetto dettato dall'art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensidell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., è configurabile soltanto nell'ipotesiin cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa daquella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione dellefattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e noninvece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbiasvolto delle prove proposte dalle parti (sindacabile, quest'ultima, in sede dilegittimità, entro i ristretti limiti del "nuovo" art. 360, primo comma, n. 5),c.p.c.) (Cass., Sez. 3^, 29/5/2018, n. 13395; Cass., Sez. 6^-3, 31/8/2020,n. 18092; Cass., Sez. 5^, 19/11/2021, n. 35641; Cass., Sez. Trib.,23/9/2022, n. 27987; Cass., Sez. Trib., 20/12/2023, n. 35642; Cass., Sez.Trib., 13/12/2024, n. 32361; Cass., Sez. 3^, 31/12/2025, n. 35000; Cass.,Sez. 1^, 4/2/2026, n. 2284).4.5.

Nella specie, la Commissione tributaria regionale ha fatto correttaapplicazione degli oneri probatori, in quanto ha ritenuto che la produzionedocumentale fornita dall'Ufficio fosse adeguata a giustificare la rettifica dellarendita, e che di contro le contestazioni della contribuente, in quantogeneriche e non documentate, fossero insufficienti a costituire una provacontraria.4.6.

Ne deriva che la censura non coglie nel segno e va, dunque,rigettata.5.

Con il quarto motivo di ricorso, si deduce la nullità della sentenzaimpugnata per omessa pronuncia in relazione all’art. 360, comma primo, n.4, c.p.c., e all’art. 62 del d.lgs. n. 546/1992.Numero registro generale 833/2023Numero sezionale 3157/2026Numero di raccolta generale 10009/2026Data pubblicazione 17/04/20265.1.

Si lamenta, nello specifico, l’omessa pronuncia sull’istanza diconsulenza tecnica d’ufficio, più volte reiterata, in ragione della naturastrettamente tecnica della controversia, fondata sul confronto tra differentistime del valore dell’immobile.

La banca assume che il giudice del gravameavrebbe dovuto pronunciarsi sulla richiesta, spiegando le ragionidell’eventuale rigetto, e che la mancata valutazione dell’istanza integri viziodi motivazione e violazione delle norme processuali.5.2.

Nel controricorso, l’Agenzia sostiene che il motivo è infondatopoiché il giudice non è tenuto a pronunciarsi separatamente su tutte lerichieste istruttorie, quando la soluzione adottata comporta il rigettoimplicito delle medesime; e rileva che la Commissione tributaria regionale,ritenendo sufficiente la stima dell’Ufficio, ha implicitamente escluso lanecessità della consulenza tecnica d’ufficio.

Viene richiamata lagiurisprudenza della Cassazione, secondo cui non sussiste omessapronuncia quando la decisione adottata è incompatibile con la pretesa dellaparte, rendendo superflua una specifica motivazione sul punto5.3.

Come già rilevato in altra decisione (Cass., Sez. Trib., 11/6/2024,n. 16255), il giudizio sulla necessità e utilità di far ricorso allo strumentodella consulenza tecnica d'ufficio rientra, invero, nel potere discrezionale delgiudice di merito, la cui decisione è censurabile per cassazione unicamenteai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., soggiacendo peraltro larelativa impugnazione alla preclusione derivante dalla regola della cd.doppia conforme di cui all'art. 348-ter, quinto comma, c.p.c. (rationetemporis vigente ed applicabile al caso in esame) (cfr. Cass., Sez.

Lav.,25/8/2023, n. 25281).

In particolare, posto che il giudizio sulla necessitàed utilità di far ricorso allo strumento della consulenza tecnica d’ufficiorientra nel potere discrezionale del giudice del merito, la cui decisione è, diregola, incensurabile nel giudizio di legittimità, è consentito, dunque, giustala nuova formulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., denunciarein Cassazione, oltre all'anomalia motivazionale, solo il vizio specifico relativoNumero registro generale 833/2023Numero sezionale 3157/2026Numero di raccolta generale 10009/2026Data pubblicazione 17/04/2026all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cuiesistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che siastato oggetto di discussione tra le parti, ed abbia carattere decisivo, al checonsegue che il ricorrente non può limitarsi a denunciare né l’omessapronuncia sull’istanza di disporre la consulenza tecnica d’ufficio, né l’omessoesame di elementi istruttori, ma deve indicare l’esistenza di uno o più fattispecifici, il cui esame è stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, dacui essi risultino, il come ed il quando tali fatti siano stati oggetto didiscussione processuale tra le parti e la loro decisività (cfr. Cass., Sez. 1^,23 marzo 2017, n. 7472), onere a cui, in ogni, caso la ricorrente si èsottratta, essendosi limitata a lamentare la nullità della sentenza peromessa pronuncia sulla richiesta di consulenza tecnica d’ufficio.5.4.

Anche il presente motivo non può, dunque, essere accolto.6.

Alle luce delle argomentazioni che precedono, il ricorso deve essererigettato.7.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sonoliquidate nella misura indicata in dispositivo.8.

In conseguenza dell’esito del giudizio ricorrono i presuppostiprocessuali per dichiarare la sussistenza dei presupposti per il pagamentodi una somma pari al contributo unificato previsto per la presenteimpugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.n. 115/2002.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spesedel giudizio di legittimità in favore della controricorrente, liquidandole ineuro 5.500,00 per compensi oltre alle spese prenotate a debito; dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto peril ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15/4/2026.Numero registro generale 833/2023Numero sezionale 3157/2026Numero di raccolta generale 10009/2026Data pubblicazione 17/04/2026Il Presidente(Dott. [OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] eAndrea Merolle-ricorrente-controAgenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale delloStato-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale per laLombardia n. 2610/2022 depositata il 20/6/2022;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/4/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. ha formulato ricorso in qualitàdi proprietaria di un’unità immobiliare sita in Como alla [OSCURATO:PERSONA] BensoCavour nn. 33/34, censita in catasto con rendita pari a euro 82.985,00,determinata mediante stima diretta in quanto immobile a destinazionespeciale.Numero registro generale 833/2023Numero sezionale 3157/2026Numero di raccolta generale 10009/2026Data pubblicazione 17/04/20262. Nel mese di febbraio dell’anno 2004, essa aveva già presentato unaprima denuncia DOCFA, con cui aveva proposto una rendita analoga, chel’ufficio erariale non ha contestato. Successivamente, in data 28/12/2016,essa ha presentato una nuova denuncia DOCFA, ai sensi dell’art. 20 delr.d.l. n. 652/1939, conv. con mod. in legge n. 1249/1939, dichiarando unadiversa distribuzione degli spazi interni e proponendo il classamento incategoria D/8 con rendita ridotta (pari ad euro 37.978,00), sul presuppostoche la revisione fosse giustificata dall’intervento dell’art. 1, commi 21 e 22,della legge n. 208/2015, la quale ha escluso dalla stima diretta macchinarie impianti funzionali allo specifico processo produttivo.3. L’Agenzia delle Entrate – Territorio, in sede di verifica, ha rettificatotale rendita con avviso prot. n. CO00146557/2017, attribuendonuovamente la rendita di euro 89.426,03.4. [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. ha, indi, impugnato l’atto direttifica e la [OSCURATO:PERSONA] di Como ha emesso lasentenza n. 284/2018, con cui ha respinto il ricorso.5. Tale decisione è stata poi confermata dalla Commissione tributariaregionale per la Lombardia, con sentenza n. 3595/04/2021, a seguitodell’appello di parte medesima contribuente. Contro quest’ultima decisioneè stato proposto un ricorso per cassazione.6. Nelle more, la [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. ha eseguitoulteriori lavori interni all’immobile, presentando in data 1/6/2018 una nuovadenuncia DOCFA, nuovamente con proposta di rendita pari a euro37.978,00.7. L’Ufficio erariale, a seguito di sopralluogo, ha emesso l’avviso diaccertamento prot. n. CO0045011/2019, confermando la rendita giàassegnata in precedenza, pari ad euro 89.426,03.8. [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. ha impugnato anche tale attoe la Commissione tributaria provinciale di Como ha pronunciato la sentenzan. 54/2020, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui ha respinto il ricorso, ritenendoNumero registro generale 833/2023Numero sezionale 3157/2026Numero di raccolta generale 10009/2026Data pubblicazione 17/04/2026l’avviso adeguatamente motivato e confermando la correttezza della rendita9. Avverso tale decisione la [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. haproposto appello innanzi alla Commissione tributaria regionale per laLombardia, sostenendo, da un lato, la nullità dell’avviso per insufficientemotivazione e, dall’altro, l’inverosimiglianza della rendita assegnata rispettoai criteri introdotti dalla legge n. 208/2015.10. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha definito il giudizio consentenza n. 2610/2022, depositata il 20/6/2022, con la quale ha rigettatol’appello. In particolare, essa ha osservato che l’avviso di accertamento nonaveva disatteso gli elementi di fatto indicati dalla [OSCURATO:PERSONA] delLavoro S.p.A. nel DOCFA, ma si era limitato a rettificare la renditaluce della giurisprudenza di legittimità – a soddisfare l’obbligo motivazionalenella procedura DOCFA. Nel merito, il collegio ha rilevato che la riduzioneproposta dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. non trovava riscontro nellanormativa dell’anno 2015, poiché gli impianti da escludere dalla stima nonrisultavano dichiarati nelle precedenti valutazioni, né vi erano modifichedella consistenza dell’immobile tali da giustificare un abbattimento dellarendita. Ha sottolineato, inoltre, che la stessa aveva già proposto, nell’anno2004, una rendita sostanzialmente analoga a quella attribuitadall’amministrazione finanziaria e che la nuova DOCFA si limitava ariproporre una rendita nettamente inferiore, già oggetto di precedentegiudizio non ancora definito.11. Avverso la suddetta sentenza di gravame la [OSCURATO:PERSONA] delLavoro S.p.A. ha, indi, proposto ricorso per cassazione affidato a quattromotivi, cui ha resistito con controricorso l’Agenzia delle Entrate.12. Successivamente, parte ricorrente ha depositato memoriaillustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 833/2023Numero sezionale 3157/2026Numero di raccolta generale 10009/2026Data pubblicazione 17/04/20261. Va preliminarmente dato atto che il ricorso per cassazione invocatonel ricorso e formulato avverso la precedente rettifica a seguito della DOCFAdell’anno 2006 risulta allo stato definito, con rigetto, con ordinanzadepositata da questa Corte l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 16255.2. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsaapplicazione degli artt. 3 della legge n. 241/1990 e 7 della legge n.212/2000, nonché degli artt. 8 e 10 del r.d.l. n. 652/1939, conv. con mod.in legge n. 1249/1939, e degli artt. 8 e 30 del regolamento di cui al d.P.R.n. 1142/1949, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c., e all’art.62 del d.lgs. n. 546/1992.2.1. In particolare, si censura la sentenza impugnata per avereritenuto sufficiente, ai fini del requisito motivazionale, la meracontrapposizione da parte dell’Ufficio di un valore diverso rispetto a quelloindicato nel DOCFA, senza che venissero esposte le ragioni tecniche egiuridiche poste a base della rettifica. La ricorrente sostiene che lamotivazione dell’avviso non possa esaurirsi nella sola indicazione di unadiversa valutazione economica, essendo invece necessario chel’amministrazione finanziaria illustri il percorso logico-estimativo seguito,indicando gli elementi di raffronto, i criteri adottati e le ragioni del mancatoaccoglimento della proposta del contribuente, in ossequio all’art. 7 del cd.“Statuto del contribuente” e ai principi consolidati elaborati dallagiurisprudenza della Cassazione.2.2. Nel controricorso, l’Agenzia ha replicato che l’avviso contiene tuttigli elementi necessari a ricostruire l’iter valutativo dell’Ufficio, includendoesso la descrizione dell’immobile, la metodologia estimativa, i prospetti deidati vecchi e nuovi, i criteri di stima, la tipologie DEI e i valori unitari. Haribadito che la procedura DOCFA ha natura partecipata e che, secondoconsolidata giurisprudenza di legittimità, quando l’Ufficio non disattende glielementi di fatto indicati dal contribuente, ma si limita a fornire una diversavalutazione tecnica del valore economico dei beni, l’obbligo motivazionaleNumero registro generale 833/2023Numero sezionale 3157/2026Numero di raccolta generale 10009/2026Data pubblicazione 17/04/2026risulta adempiuto con l’indicazione dei dati oggettivi e della renditanel riclassamento d’ufficio ex commi 335-336 della legge n. 311/2004, bensìnella verifica ai sensi dell’art. 1 del d.m. n. 701/1994, rendendo nonpertinenti le sentenze citate dalla ricorrente.2.3. Il motivo non merita accoglimento.2.4. Vi è carenza di autosufficienza per omessa trascrizione oriproduzione (almeno dei passi salienti) dell’atto impositivo.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale si è uniformata allagiurisprudenza costante di legittimità, secondo cui, qualora l'attribuzionedella rendita abbia luogo a seguito di procedura DOCFA, in base ad unastima diretta eseguita dall'amministrazione finanziaria (come accade, perl’appunto, per gli immobili classificati nei gruppi catastali D ed E), tale stima,che integra il presupposto ed il fondamento motivazionale dell'avviso diaccertamento catastale (esprimendo un giudizio sul valore economico deibeni classati di natura eminentemente tecnica, in relazione al quale lapresenza e l'adeguatezza della motivazione rilevano ai fini non già dellalegittimità, ma dell'attendibilità concreta del cennato giudizio, e, in sedecontenziosa, della verifica della bontà delle ragioni oggetto della pretesa),costituisce un atto conosciuto e, comunque, prontamente e facilmenteconoscibile per il contribuente, in quanto posto in essere nell'ambito di unprocedimento a struttura fortemente partecipativa, con la conseguenza chela sua mancata riproduzione o allegazione all'avviso di accertamentocatastale non si traduce in un difetto di motivazione (tra le tante: Cass.,Sez. 5^, 21/7/2006, n. 16824; Cass., Sez. 5^, 10/11/2006, n. 24064;Cass., Sez. 5^, 14/5/2010, n. 11804; Cass., Sez. 6^-5, 9/7/2018, n.17971; Cass., Sez. 5^, 16/4/2020, n. 7854; Cass., Sez. 5^, 20/12/2021,n. 40735; Cass., Sez. 5^, 25/10/2022, n. 31554; Cass., Sez. Trib.,31/10/2023, n. 30303; Cass., Sez. Trib., 12/6/2024, n. 16359; Cass., Sez.Trib., 2/8/2025, n. 22314).Numero registro generale 833/2023Numero sezionale 3157/2026Numero di raccolta generale 10009/2026Data pubblicazione 17/04/2026Inoltre, in caso di classamento di immobili con destinazione speciale(opifici), l'attribuzione della rendita catastale realizzata in seguito alla cd.procedura DOCFA è determinata, ex art. 10, r.d.l. n. 652/1939, conv. conmod. in legge n. 1249/1939, con stima diretta per ogni singola unità e puòavvenire tanto con procedimento diretto, ossia partendo dal reddito lordoordinariamente ritraibile e detraendo le spese e le eventuali perdite, quantocon procedimento indiretto, ossia attraverso un calcolo fondato sul valoredel capitale fondiario, costituito dal valore di mercato dell'immobile ovverodal costo di ricostruzione, tenendo conto, in tale ultimo caso, deldeprezzamento delle unità in ragione del loro stato attuale, del livello diobsolescenza e del ciclo di vita tecnico-funzionale (Cass., Sez. 5^,16/4/2020, n. 7854; Cass., Sez. Trib., 21/12/2024, n. 33799).2.5. Nel caso di specie, la ricorrente non ha in alcun modo dedottoche gli elementi di fatto indicati dalla medesima fossero stati disattesidall'Ufficio, e cioè che l’atto impugnato avesse posto a base dellarideterminazione catastale diversi elementi di fatto rispetto a quelliprospettati dalla contribuente.2.6. Costituisce, invero, principio consolidato nella giurisprudenza diquesta Corte che, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga aseguito della cd. procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione del relativoavviso sia soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e dellaclasse attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente nonsiano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza tra la rendita proposta equella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante ilvalore economico dei beni, mentre, nel caso in cui vi sia una diversavalutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere piùapprofondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pienoesercizio del diritto di difesa del contribuente e sia per delimitare l'oggettodell'eventuale contenzioso (cfr. Cass., Sez. 6^-5, 7/12/2018, n. 31809;Cass., Sez. 5^, 20/11/2019, n. 30166; Cass., Sez. 5^, 9/2/2021, n. 3104)Numero registro generale 833/2023Numero sezionale 3157/2026Numero di raccolta generale 10009/2026Data pubblicazione 17/04/20262.7. La censura va, dunque, rigettata.3. Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente contesta laviolazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 21 e 22, della legge n.208/2015, e dell’art. 1, comma 3, del d.m. n. 701/1994, in relazione all’art.360, comma primo, n. 3) c.p.c., e all’art. 62 del d.lgs. n. 546/1992.3.1. La ricorrente deduce che la CTR avrebbe violato la normativasugli “imbullonati”, avendo ritenuto preclusiva alla riduzione della rendita lacircostanza che in passato essa avesse proposto una rendita più elevata eche pendesse altro giudizio sul medesimo immobile. La stessa sostiene che,dopo la legge n. 208/2015, il contribuente può proporre una nuova renditain base ai criteri sopravvenuti anche in mancanza di modifiche edilizie, eche la precedente dichiarazione DOCFA non assume valore confessorio népuò impedire la rettifica di una rendita che si riveli non conforme ai nuovicriteri legali di stima. Richiama, inoltre, l’orientamento secondo cui ilcontribuente può sempre emendare la dichiarazione DOCFA, anche in sedecontenziosa, quando contenga errori.3.2. Nel controricorso, l’Agenzia sostiene che il motivo è infondato,rilevando come gli impianti che la banca tenta di scorporare non fosseromai stati compresi nella precedente stima dell’anno 2004. Pertanto, lanorma sugli imbullonati non sarebbe applicabile al caso concreto, poichénon si tratta di rimuovere componenti prima assoggettate a stima.L’Agenzia ribadisce che la rettifica operata si è conformata alle istruzioniimpartite dalla circolare n. 2/E del 2016 e che la banca non ha dimostratoche la precedente rendita contenesse elementi oggi non più stimabili. Neconsegue che la nuova proposta di rendita non è giustificata da realimutamenti né da adeguamenti ai nuovi criteri di legge.3.3. La censura non merita accoglimento.3.4. La DOCFA è derivata da una mera “redistribuzione degli spaziinterni”, per cui la rendita non poteva ridursi rispetto alla precedente DOCFAdell’anno 2017. Inoltre, la lieve maggiorazione della rendita rispetto allaNumero registro generale 833/2023Numero sezionale 3157/2026Numero di raccolta generale 10009/2026Data pubblicazione 17/04/2026DOCFA dell’anno 2004 è motivata dall’incremento della superficie. Va ancheaggiunto che, come già è stato accertato nel giudizio definito da Cass., Sez.Trib., 11/6/2024, n. 16255 («la Società non ha in alcun modo dedotto, nédimostrato che nella precedente dichiarazione DOCFA, presentata primadell’entrata in vigore della normativa dianzi indicata, erano stati indicati, aifini della quantificazione della rendita catastale dell’immobile, i macchinari,i congegni, le attrezzature e gli altri impianti, funzionali allo specificoprocesso produttivo relativo all’immobile in oggetto)», anche nella specie,la Commissione tributaria regionale ha constatato che: «Nella stimaprecedente, presentata dalla stessa parte appellante nel 2004, dettiimbullonati, tuttavia, non erano né presenti né considerati. Sotto taleprofilo, pertanto, il richiamo a detta normativa non appare pertinente.Inoltre, per l'unità immobiliare in contestazione, nella modulistica utilizzatadalla BANCA appellante, risulta del tutto carente qualsivoglia riferimento,ancorché generico, alla suddetta normativa. L'immobile in questione èperaltro rimasto identico a quello risultante nel 2004, salvo, per un verso,la dichiarazione di 738 mq. di superficie coperta, presentata con ilprecedente DOCFA del 2016, che teoricamente dovrebbe determinare unaumento della rendita e non certamente la sua diminuzione e, per altroverso, la diversa distribuzione degli spazi interni avvenuta con il DOCFA dicui è giudizio. e che, come tale, non è comunque idonea ad incidere,positivamente o negativamente, sulla rendita stessa. (…) Questeconsiderazioni inducono a condividere la valutazione fatta dal primo giudiceed a ritenere, pertanto, che la nuova dichiarazione, fermo restando lacategoria D, è finalizzata soltanto a riproporre quella rendita catastale, digran lunga, inferiore a quella in precedenza determinata (€ 37.978,00contro € 82.985,00) e già oggetto di un giudizio non ancora conclusosi conuna sentenza definitiva (…) Nel caso in esame si è, invece, soltanto inpresenza della medesima classificazione già proposta e rettificata eNumero registro generale 833/2023Numero sezionale 3157/2026Numero di raccolta generale 10009/2026Data pubblicazione 17/04/2026nuovamente riproposta utilizzando l'irrilevante avvenuta modifica deglispazi interni».3.5. Alla luce di tali considerazioni, dunque, non può che seguire ilrigetto del motivo di censura.4. Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 1, comma 3, del d.m. n. 701/1994,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., e all’art. 62 del d.lgs.n. 546/1992.4.1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale avrebbe invertito l’oneredella prova, ponendo a carico della contribuente la dimostrazione dellacorrettezza della rendita proposta, in contrasto con il costante orientamentodella Cassazione secondo cui, nelle controversie sulla rettifica delclassamento DOCFA, è l’amministrazione finanziaria, quale attoresostanziale, a dover provare gli elementi di fatto posti a fondamentodell’aumento di rendita. La banca sostiene che il giudice del gravame si sialimitato a valorizzare la “verosimiglianza” della precedente stima dell’anno2004, senza verificare se l’Ufficio avesse fornito alcuna prova concreta asostegno del nuovo classamento.4.2. Nel controricorso, l’Agenzia replica che il motivo non coglie nelsegno, evidenziando come, trattandosi di procedura DOCFA basata suimedesimi dati forniti dal contribuente, non vi fosse alcun nuovo fatto daprovare, e l’Ufficio si sia limitato a una diversa valutazione tecnica del valoreeconomico dell’immobile. Richiama la giurisprudenza secondo cui, quandol’avviso si fonda sugli stessi elementi di fatto dichiarati dal contribuente,non grava sull’Ufficio erariale un particolare onere probatorio, essendosufficiente rendere note le ragioni della differente valutazione, comeavvenuto mediante l’allegazione della stima e dei valori DEI.4.3. Come già rilevato nella decisione precedentemente citata (Cass.,Sez. Trib., 11/6/2024, n. 16255), la violazione del precetto di cui all'art.2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma,Numero registro generale 833/2023Numero sezionale 3157/2026Numero di raccolta generale 10009/2026Data pubblicazione 17/04/2026n. 3), c.p.c., è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbiaonerata, secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulladifferenza tra fatti costitutivi ed eccezioni, e non invece laddove oggetto dicensura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove propostedalle parti (sindacabile, quest'ultima, in sede di legittimità, entro i ristrettilimiti del «nuovo» art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ.) (cfr. exmultis: Cass., Sez. 2^, 4/8/2010, n. 18092; Cass., Sez. 2^, 23/7/2010, n.17313; Cass., Sez. 3^, 29/5/2018, n. 13395).4.4. È vero che, nelle controversie riguardanti la verifica delladall'amministrazione finanziaria in rettifica di quello proposto dalcontribuente a mezzo della procedura DOCFA di cui al d.m. n. 701/1994,l'onere di provare nel contraddittorio con il contribuente gli elementi di fattogiustificativi della propria pretesa, nel quadro del parametro prescelto,spetta alla stessa amministrazione finanziaria, salva comunque la facoltàdel contribuente di assumere su di sé l'onere di dimostrare l'infondatezzadella pretesa di maggiore rendita catastale, avvalendosi dei criteri astrattiutilizzabili per l'accertamento del classamento o del concreto raffronto conle unità immobiliari presenti nella stessa zona censuaria in cui è collocatol'immobile; ne consegue che il giudice del merito, dovendo verificare se lacategoria, la classe e la rendita attribuite all'immobile risultino adeguatesecondo i dati presenti nella motivazione dell'atto, non può trarre tale provapositiva dall'insuccesso dell'onere probatorio assunto dal contribuente, indifetto dell'assolvimento dell'onere della prova posto a caricodell'amministrazione finanziaria (tra le tante: Cass., Sez. 6^-5, 20/6/2013,n. 15495; Cass., Sez. 5^, 11/5/2020, n. 8724; Cass., Sez. 5^, 18/5/2021,n. 13341; Cass., Sez. 5^, 27/7/2022, n. 23535; Cass., Sez. Trib.,10/5/2023, n. 12747; Cass., Sez. Trib., 13/6/2024, n. 16569; Cass., Sez.Trib., 19/11/2024, n. 29811; Cass., Sez. Trib., 1/9/2025, n. 24331).Numero registro generale 833/2023Numero sezionale 3157/2026Numero di raccolta generale 10009/2026Data pubblicazione 17/04/2026Non si può, però, ravvisare alcuna alterazione nella ripartizione tra leparti dell’onere probatorio (con conseguente infrazione all’art. 2697 c.c.)nella selezione degli elementi probatori che il giudice di merito ritiene divalorizzare nella formazione del proprio convincimento al fine di decidere lacontroversia. In tal senso, questa Corte ha chiarito che la violazione delprecetto dettato dall'art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensidell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., è configurabile soltanto nell'ipotesiin cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa daquella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione dellefattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e noninvece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbiasvolto delle prove proposte dalle parti (sindacabile, quest'ultima, in sede dilegittimità, entro i ristretti limiti del "nuovo" art. 360, primo comma, n. 5),c.p.c.) (Cass., Sez. 3^, 29/5/2018, n. 13395; Cass., Sez. 6^-3, 31/8/2020,n. 18092; Cass., Sez. 5^, 19/11/2021, n. 35641; Cass., Sez. Trib.,23/9/2022, n. 27987; Cass., Sez. Trib., 20/12/2023, n. 35642; Cass., Sez.Trib., 13/12/2024, n. 32361; Cass., Sez. 3^, 31/12/2025, n. 35000; Cass.,Sez. 1^, 4/2/2026, n. 2284).4.5. Nella specie, la Commissione tributaria regionale ha fatto correttaapplicazione degli oneri probatori, in quanto ha ritenuto che la produzionedocumentale fornita dall'Ufficio fosse adeguata a giustificare la rettifica dellarendita, e che di contro le contestazioni della contribuente, in quantogeneriche e non documentate, fossero insufficienti a costituire una provacontraria.4.6. Ne deriva che la censura non coglie nel segno e va, dunque,rigettata.5. Con il quarto motivo di ricorso, si deduce la nullità della sentenzaimpugnata per omessa pronuncia in relazione all’art. 360, comma primo, n.4, c.p.c., e all’art. 62 del d.lgs. n. 546/1992.Numero registro generale 833/2023Numero sezionale 3157/2026Numero di raccolta generale 10009/2026Data pubblicazione 17/04/20265.1. Si lamenta, nello specifico, l’omessa pronuncia sull’istanza diconsulenza tecnica d’ufficio, più volte reiterata, in ragione della naturastrettamente tecnica della controversia, fondata sul confronto tra differentistime del valore dell’immobile. La banca assume che il giudice del gravameavrebbe dovuto pronunciarsi sulla richiesta, spiegando le ragionidell’eventuale rigetto, e che la mancata valutazione dell’istanza integri viziodi motivazione e violazione delle norme processuali.5.2. Nel controricorso, l’Agenzia sostiene che il motivo è infondatopoiché il giudice non è tenuto a pronunciarsi separatamente su tutte lerichieste istruttorie, quando la soluzione adottata comporta il rigettoimplicito delle medesime; e rileva che la Commissione tributaria regionale,ritenendo sufficiente la stima dell’Ufficio, ha implicitamente escluso lanecessità della consulenza tecnica d’ufficio. Viene richiamata lagiurisprudenza della Cassazione, secondo cui non sussiste omessapronuncia quando la decisione adottata è incompatibile con la pretesa dellaparte, rendendo superflua una specifica motivazione sul punto5.3. Come già rilevato in altra decisione (Cass., Sez. Trib., 11/6/2024,n. 16255), il giudizio sulla necessità e utilità di far ricorso allo strumentodella consulenza tecnica d'ufficio rientra, invero, nel potere discrezionale delgiudice di merito, la cui decisione è censurabile per cassazione unicamenteai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., soggiacendo peraltro larelativa impugnazione alla preclusione derivante dalla regola della cd.doppia conforme di cui all'art. 348-ter, quinto comma, c.p.c. (rationetemporis vigente ed applicabile al caso in esame) (cfr. Cass., Sez. Lav.,25/8/2023, n. 25281). In particolare, posto che il giudizio sulla necessitàed utilità di far ricorso allo strumento della consulenza tecnica d’ufficiorientra nel potere discrezionale del giudice del merito, la cui decisione è, diregola, incensurabile nel giudizio di legittimità, è consentito, dunque, giustala nuova formulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., denunciarein Cassazione, oltre all'anomalia motivazionale, solo il vizio specifico relativoNumero registro generale 833/2023Numero sezionale 3157/2026Numero di raccolta generale 10009/2026Data pubblicazione 17/04/2026all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cuiesistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che siastato oggetto di discussione tra le parti, ed abbia carattere decisivo, al checonsegue che il ricorrente non può limitarsi a denunciare né l’omessapronuncia sull’istanza di disporre la consulenza tecnica d’ufficio, né l’omessoesame di elementi istruttori, ma deve indicare l’esistenza di uno o più fattispecifici, il cui esame è stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, dacui essi risultino, il come ed il quando tali fatti siano stati oggetto didiscussione processuale tra le parti e la loro decisività (cfr. Cass., Sez. 1^,23 marzo 2017, n. 7472), onere a cui, in ogni, caso la ricorrente si èsottratta, essendosi limitata a lamentare la nullità della sentenza peromessa pronuncia sulla richiesta di consulenza tecnica d’ufficio.5.4. Anche il presente motivo non può, dunque, essere accolto.6. Alle luce delle argomentazioni che precedono, il ricorso deve essererigettato.7. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sonoliquidate nella misura indicata in dispositivo.8. In conseguenza dell’esito del giudizio ricorrono i presuppostiprocessuali per dichiarare la sussistenza dei presupposti per il pagamentodi una somma pari al contributo unificato previsto per la presenteimpugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.n. 115/2002. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spesedel giudizio di legittimità in favore della controricorrente, liquidandole ineuro 5.500,00 per compensi oltre alle spese prenotate a debito; dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto peril ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15/4/2026.Numero registro generale 833/2023Numero sezionale 3157/2026Numero di raccolta generale 10009/2026Data pubblicazione 17/04/2026Il Presidente(Dott. [OSCURATO:PERSONA])