CassazionedecretoSezione 5Decisione del 24 ottobre 2023
Cassazione n. 48490/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto dei ricorsi; letta la memoria difensiva, corredata di allegati, del difensore dei ricorrenti, il quale ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Napoli ha confermato la pronuncia di condanna di primo grado emessa nei confronti dei ricorrenti per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, riducendo solo la durata delle pene accessorie. 2. Avverso la richiamata sentenza hanno proposto ricorsi per cassazione gli imputati, mediante il comune difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando, con l'unico motivo di ricorso, nullità assoluta della sentenza per la mancata notifica al predetto difensore del decreto di citazione a giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'unico motivo sotteso a entrambi i ricorsi è fondato. Dall'esame del fascicolo d'ufficio del processo che si è svolto dinanzi alla Corte d'appello - giudizio al quale l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha sottoscritto il relativo atto di gravame, non ha partecipato attivamente, neppure mediante l'invio delle conclusioni scritte nel rito cartolare - risulta che, effettivamente, il decreto di citazione a giudizio è stato notificato solo all'avv. [OSCURATO:PERSONA], che, tuttavia, non risulta mai essere stato nominato difensore dai ricorrenti e che pure è indicato come tale nella stessa epigrafe della sentenza impugnata. Come questa Corte ha ripetutamente affermato l'omessa notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello al difensore di fiducia dell'imputato determina una nullità d'ordine generale (ex aliis, Sez. 4, n. 7968 del 06/12/2013, dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258615 - 01; Sez. 2, n. 2784 del 11/10/1991, dep. 1992, Sanino e altro, Rv. 189389 - 01). La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli. Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2023 [OSCURATO:PERSONA]