CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 16888/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lamento dell'ordinanza con rinvio per nuovo giudizio.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di sorveglianza di Catania harigettato l’istanza avanzata nell’interesse di XXXXXXXXXXXXXXXXXX volta ad ottenere laconcessione della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale, ai sensidell’art. 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario esull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà; d’ora in poi Ord. pen.) e delladetenzione domiciliare ai sensi dell’art. 47-ter Ord. pen.2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione XXXXXXXXXXXXXXXXXX,per il tramite del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unicoarticolato motivo, l’erronea applicazione e l’inosservanza della disposizione di cui all’art. 47Ord pen, nonché la sussistenza di una motivazione apparente.2.1. Ad avviso della difesa, il Tribunale ha fondato il diniego dell’istanza sulla basedella mera valutazione della gravità del reato e dell’assenza di rivisitazione critica del vissutocriminoso, da cui ha tratto il fondato pericolo di reiterazione di ulteriori reati, ritenuti arginabilicon la sola misura inframuraria, senza procedere alla necessaria valutazione degli elementipositivi dalla relazione di sintesi dell’osservazione intramuraria del 9 gennaio 2025.Secondo il ricorrente la dichiarazione di innocenza da parte del detenuto, il qualecontinua a dichiararsi estraneo ai fatti e vittima di un disegno ordito dal suocero, comeribadito dalla moglie, non potrebbe fondare il diniego della misura alternativa, atteso che lamancata ammissione di colpevolezza non può integrare la mancanza di rivisitazione critica,la quale deve essere intesa piuttosto come consapevolezza del disvalore sociale morale egiuridico di quei fatti.Si rileva nel ricorso che il processo di revisione critica non può essere inteso comeconfessione, ma quale espressione di adesione del condannato alle iniziative trattamentali,alle quali, come risulta dalla relazione di sintesi, il condannato ha partecipato riportandogiudizi positivi.Pertanto, il Tribunale avrebbe fondato il giudizio prognostico di reiterazione dei reatidistaccandosi dalla relazione di sintesi nella quale si attesta l’insussistenza del rischio direcidiva o pericolosità sociale, senza considerare che quello in corso è l’unico procedimentoa suo carico, non essendo gravato il ricorrente né da precedenti penali, né da carichipendenti.Si osserva, in particolare, che nel periodo intercorrente tra i fatti risalenti al 2018 el’ordine di carcerazione del 19 aprile 2024, il ricorrente non è stato destinatario di alcunadenuncia o segnalazione, con la conseguenza che il Tribunale avrebbe omesso di valutareanche tale utile elemento, in punto di motivazione sul pericolo di reiterazione. Né, infine, ilTribunale ha valutato quale elemento di segno positivo, la sofferenza del figlio minorecertificata dalla relazione psicologica e il fatto che la moglie sia affetta da una patologiatumorale.3. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA] haconcluso chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.2.Giova premettere chein tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini delgiudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui è finalizzato l'istituto e,quindi, dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza, non possono di per sé soli assumeredecisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenutacondanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, né può richiedersi,in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del propriopassato, essendo sufficiente che, dai risultati dell'osservazione della personalità, emergache un siffatto processo critico sia stato almeno avviato. (In motivazione la Corte ha chiaritoche il giudice deve valutare in concreto l'esistenza di elementi positivi in base ai quali sipossa ragionevolmente ritenere che l'affidamento si riveli proficuo, valorizzando i precedentipenali, le informazioni fornite dagli organi di polizia e dai servizi sociali, l'assenza di nuovedenunzie, il ripudio delle condotte devianti del passato, l'adesione alle ragioni più profonde divalori socialmente condivisi, l'attaccamento al contesto familiare, la condotta di vita attuale,la congruità della condanna e l'eventuale buona prospettiva risocializzante). (Sez. 1, n.43863 del 23/10/2024, Scuotto, Rv. 287151 - 01).In particolare, con riferimento alla concessione dei benefici penitenziari e, conspecifico riferimento all’ affidamento in prova al servizio sociale, in un arresto risalente cheva qui ribadito, questa Corte ha affermato che la mancanza di senso critico verso lecondanne subite può essere valutata negativamente qualora sia espressione dellapersistenza di un atteggiamento mentale del condannato giustificativo del propriocomportamento antidoveroso, e quindi sintomatico di una mancata risposta positiva alprocesso di rieducazione, non quando è frutto di una protesta di innocenza, che è dirittoincontestabile di ciascuno, non soltanto in pendenza di un processo, ma anche dopo ilpassaggio in giudicato di una sentenza di condanna, considerata la possibilità di unarevisione di essa. (Sez. 1, n. 2295 del 28/03/2000, Romano, Rv. 216076 - 01). E, incontinuità con i principi affermati, si è inoltre specificato che non configura una ragioneostativa alla concessione della misura dell’affidamento in prova la mancata ammissione degliaddebiti, occorre, invece, valutare se il condannato abbia accettato la sentenza e lasanzione inflittagli, in quanto ciò che assume rilievo è l'evoluzione della personalitàsuccessivamente al fatto nella prospettiva di un ottimale reinserimento sociale (Sez. 1, n.10586 del 08/02/2019, Catalano, Rv. 274993 - 01).3. Tanto precisato, va rilevato che il Tribunale di sorveglianza, se da un lato hacorrettamente negato la misura della detenzione domiciliare in considerazione del carattereostativo del reato, dall’altro, quanto al diniego della più ampia misura dell’affidamento inprova al servizio sociale, non si è attenuto ai principi della giurisprudenza di legittimità sopraricordati, non avendo adempiuto in modo adeguato al relativo onere motivazionale.Il diniego della misura si è fondato sull’affermata e ritenuta incontestabile gravità deifatti, valutata unitamente all’ampia libertà di azione connaturata alla misura dell’affidamento.Da tali elementi il Tribunale ha desunto la sussistenza di un concreto pericolo di recidiva,evidenziando altresì la totale assenza di una rivisitazione critica del vissuto criminoso. Taleconclusione è stata tratta sulla base della relazione di sintesi redatta dal personale dellaCasa circondariale di Caltagirone, cui l’ordinanza impugnata si limita a fare un mero rinvio,ritenendo recessivo il buon comportamento tenuto dal ricorrente all’interno dell’Istitutopenitenziario.Si tratta di una motivazione estremamente scarna e, per ciò stesso, inidonea a darconto in concreto delle ragioni poste a fondamento del diniego. Essa risulta, infatti,interamente incentrata sulla gravità dei fatti commessi, senza alcun apprezzamento deglielementi positivi emergenti dalla relazione di sintesi, e si limita ad affermare, in modoapodittico, la totale assenza di una revisione critica del vissuto criminoso, omettendo difornire un’adeguata spiegazione della stessa in relazione alle ragioni della protesta diinnocenza del ricorrente.4. Alla luce dei principi della giurisprudenza di questa Corte sopra indicati ed alleconsiderazioni esposte si impone l’annullamento dell’ordinanza con rinvio al Tribunale disorveglianza di Catania, per nuovo giudizio affinché colmi le lacune motivazionalievidenziate, in piena libertà decisionale. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza diCatania.Così è deciso, 03/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.