Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 giugno 2026

Cassazione n. 17615/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ntata e difesa dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]';- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] –2026 FORLÌ – [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro1942 tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’AVVOCATURAGENERALE DELLO STATO;- controricorrente -nonché controI.N.P.S. – [OSCURATO:PERSONA],in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO,[OSCURATO:PERSONA];- controricorreNnumteero -re gistro generale 24708/2022Numero sezionale 1942/2026avverso la sentenza n. 368/2022 della CORTE D’APPENLumLeOro ddi rai ccolta generale 17615/2026BOLOGNA, depositata il 10/05/2022 R.G.N. 278/2021; Data pubblicazione 03/06/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del17/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Bologna,pronunciando nel contraddittorio con l’Inps e l’IspettoratoTerritoriale del Lavoro di [OSCURATO:PERSONA], ha respinto ilgravame della [OSCURATO:PERSONA] società cooperativa sociale avversola pronuncia del Tribunale di rigetto dell’opposizione dallamedesima proposta contro il verbale di accertamento con cuil’Inps aveva chiesto il pagamento della somma di 294.929,81euro a titolo di contributi dovuti e non versati.Secondo gli ispettori, la cooperativa aveva indebitamente fruitodell’esonero contributivo previsto dall’art. 4 della l. n. 381 del1991 per l’assunzione di “persone svantaggiate”, atteso che: a)per un primo gruppo di lavoratori, la documentazione prodottaera inidonea a dimostrare il perdurante stato di svantaggio exlege n. 381 cit.; b) per un secondo gruppo di lavoratori, ladocumentazione non era idonea a dimostrare lo svantaggio.2.

Avverso detta pronuncia la cooperativa ha proposto ricorsoper cassazione, affidato a due motivi e illustrato da memoria.L’Inps ha resistito mediante controricorso.L’[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di [OSCURATO:PERSONA] hadepositato controricorso nel quale si è limitato a evidenziare chela Corte d’appello aveva affermato il suo difetto di legittimazionepassiva e che, sul punto, la decisione era passata in giudicato.3.

All’esito della camera di consiglio del 17 aprile 2026, ilCollegio si è riservato di depositare ordinanza entro il termine- 2 -Numero registro generale 24708/2022di sessanta giorni ai sensi dell’art. 380bis.1, secondo commaN, umero sezionale 1942/2026Numero di raccolta generale 17615/2026c.p.c.

Data pubblicazione 03/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso è denunciata, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3), c.p.c., la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., per avere laCorte d’appello fondato la propria decisione sulla previsione diuna inesistente norma che richiede – ai fini della fruizione dellosgravio – che per l’anno di riferimento il lavoratore debba essereconsiderato persona svantaggiata e che chi si avvale dellosgravio dimostri per l’anno di riferimento di essere nellecondizioni per ottenerlo, nonché per aver affermato la carenzadi prova della perdurante situazione di svantaggio, nonostanteabbia la stessa rilevato il non completo superamento dellasituazione di fragilità.1.1.

In primo luogo, la ricorrente critica la sentenza impugnataladdove ha affermato che la norma richiede che per l’anno diriferimento il lavoratore sia considerato persona svantaggiata.Osserva che nessuna norma dispone in questo senso,sottolineando peraltro che, ove la legge avesse voluto prevedereche la documentazione comprovante la condizione di personasvantaggiata debba essere formata nello stesso anno difruizione dello sgravio, lo avrebbe dovuto richiedereespressamente.1.2.

In secondo luogo, la cooperativa censura la pronuncia nellaparte in cui ha rilevato la mancanza di prova della perduranteesistenza, in capo ai lavoratori in questione, della condizione disvantaggio, evidenziando che l’affermazione secondo cui lasituazione di fragilità non può dirsi in parte superata confermala permanenza all’attualità delle condizioni necessarie per losgravio contributivo.- 3 -Numero registro generale 24708/20222.

Il motivo è nel suo complesso infondato, dovendosi ritenereN umero sezionale 1942/2026Numero di raccolta generale 17615/2026conforme a diritto la decisione impugnata, sia pure sulla scortDaat a pubblicazione 03/06/2026di una diversa motivazione (art. 384, ultimo comma, c.p.c.).2.1.

Con riferimento al primo gruppo di lavoratori (in tutto sei)in relazione ai quali è stato negato il diritto allo sgravio per lepersone svantaggiate perché la condizione di svantaggio è stataritenuta non attuale, la Corte territoriale ha affermato che,sebbene nessuna disposizione specifichi la durata dellacertificazione attestante lo svantaggio, al fine di ottenere losgravio la norma richiede espressamente che per l’anno diriferimento il lavoratore possa essere considerato personasvantaggiata.

Pertanto, è necessario che chi si avvale dellosgravio dimostri, per l’anno di riferimento, di essere nellecondizioni per ottenerlo e, quindi, dia contezza dell’attualitàdella situazione di soggetto svantaggiato dei lavoratori per cuilo sgravio è stato chiesto e fruito.La Corte di merito ha inoltre rilevato che, in presenza dicertificazioni datate, la cooperativa non aveva provato nullasulla perdurante situazione di svantaggio dei lavoratori inoggetto, ma, anzi, gli elementi evidenziati nel verbale ispettivoportavano a ritenere che per costoro la situazione di fragilità erain tutto o in parte superata.2.2.

La l. 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperativesociali), all’art. 1, comma 1, così definisce le cooperative sociali:«Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l’interessegenerale della comunità alla promozione umana eall’integrazione sociale dei cittadini attraverso: a) la gestione diservizi socio-sanitari ed educativi, incluse le attività di cuiall’articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l), e p), del decretolegislativo 3 luglio 2017, n. 112; b) lo svolgimento di attività- 4 -Numero registro generale 24708/2022diverse – agricole, industriali, commerciali o di servizi –N umero sezionale 1942/2026Numero di raccolta generale 17615/2026finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate»D. ata pubblicazione 03/06/2026La nozione di persone svantaggiate è contenuta nell’art. 4,comma 1, della l. cit., secondo cui: «Nelle cooperative chesvolgono le attività di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), siconsiderano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici esensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari,i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, glialcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltàfamiliare, le persone detenute o internate negli istitutipenitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misurealternative alla detenzione e al lavoro all’esterno ai sensidell’articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successivemodificazioni.

Si considerano inoltre persone svantaggiate isoggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio deiministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenzasociale, di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministrodell'interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita lacommissione centrale per le cooperative istituita dall’articolo 18del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni».Il successivo comma 2 precisa che «Le persone svantaggiate dicui al comma 1 devono costituire almeno il trenta per cento deilavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro statosoggettivo, essere socie della cooperativa stessa …».

Il comma2 soggiunge: «La condizione di persona svantaggiata deverisultare da documentazione proveniente dalla pubblicaamministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza».Infine, gli ultimi due commi dell’art. 4 disciplinano i beneficicontributivi spettanti alle cooperative sociali per l’assunzione dipersone svantaggiate.

Per l’esattezza: a) ai sensi del comma 3,- 5 -Numero registro generale 24708/2022«Le aliquote complessive della contribuzione per l’assicurazioneN umero sezionale 1942/2026Numero di raccolta generale 17615/2026obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute dalDleat a pubblicazione 03/06/2026cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrispostaalle persone svantaggiate di cui al presente articolo, conl’eccezione delle persone di cui al comma 3-bis, sono ridotte azero»; b) in base al comma 3-bis, «Le aliquote di cui al comma3, dovute dalle cooperative sociali relativamente alleretribuzioni corrisposte alle persone detenute o internate negliistituti penitenziari, agli ex degenti di ospedali psichiatricigiudiziari e alle persone condannate e internate ammesse allavoro esterno ai sensi dell’articolo 21 della legge 26 luglio 1975,n. 354, e successive modificazioni, sono ridotte nella misurapercentuale individuata ogni due anni con decreto del Ministrodella giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancioe della programmazione economica.

Gli sgravi contributivi di cuial presente comma si applicano per un periodo successivo allacessazione dello stato di detenzione di diciotto mesi per idetenuti ed internati che hanno beneficiato di misure alternativealla detenzione o del lavoro all’esterno ai sensi dell’articolo 21della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, edi ventiquattro mesi per i detenuti ed internati che non ne hannobeneficiato».2.3.

Dal delineato quadro normativo non emerge, in effetti,l’esistenza di una specifica disposizione che espressamentepreveda la spettanza dell’esonero contributivo in questionesoltanto nel caso in cui l’anno di riferimento la persona possaessere considerata svantaggiata.

Né la sentenza impugnataindica in modo esplicito a quale previsione debba aversi riguardoal fine di individuare l’indicato limite temporale.2.4.

Va tuttavia osservato che, al di là dell’imprecisato cennoall’esistenza di tale disposizione, la Corte territoriale ha- 6 -correttamente affermato che è onere della coopeNruamteivroa re gistro generale 24708/2022Numero sezionale 1942/2026dimostrare l’attualità della situazione di svantaggNiuom erod dei rai ccolta generale 17615/2026lavoratori per i quali lo sgravio è fruito.

Data pubblicazione 03/06/20262.5.

Occorre innanzitutto ricordare che l’azzeramento dellacontribuzione per l’assicurazione obbligatoria previdenziale eassistenziale dovuta in relazione alla retribuzione corrispostaalle persone svantaggiate ex art. 4, comma 3, della l. n. 381 del1991, ha natura di beneficio contributivo (v.

Cass. n. 24892 del2022, secondo cui, data tale natura, per fruirne è necessarioche le cooperative sociali siano in possesso del documento unicodi regolarità contributiva).Ne deriva che è certamente onere della cooperativa dimostrarel’effettiva sussistenza dei presupposti richiesti dalla norma pergodere di tale azzeramento (cioè la condizione personale disvantaggio del lavoratore), stante il generale e fermo principiosecondo cui, in tema di sgravi contributivi, grava sull’impresache vanti il relativo diritto l’onere di provare la sussistenza deinecessari requisiti in relazione alla fattispecie normativa di voltain volta invocata (giurisprudenza costante: v. ex multis Cass. n.21898 del 2010, Cass. n. 6671 del 2012 e Cass. n. 1157 del2018).2.6.

Inoltre, l’affermazione secondo cui è onere dellacooperativa dimostrare l’attualità della condizione di svantaggiodei lavoratori è in linea con la ratio complessiva della l. n. 381del 1991, il cui scopo è quello di promuovere l’avviamento el’integrazione lavorativa di coloro che si trovano in posizione disvantaggio sociale (v.

Cass. n. 10506 del 2012, che richiamaCass. n. 5472 del 2005).

Ed infatti, sotto il nome “cooperazionesociale” vanno ricomprese le attività di promozione umana e diintegrazione sociale dei cittadini, e in particolare di quellisvantaggiati, riconducibili al principio di solidarietà sociale- 7 -solennemente proclamato dall’art. 2 della Costituzione, Niulm ecrou rie gistro generale 24708/2022Numero sezionale 1942/2026sviluppo e il cui sostegno rappresentano un compiNtuom eroc hdi era ccolta generale 17615/2026coinvolge l’intera comunità nazionale (v.

Corte cost. n. 202 dDealt a pubblicazione 03/06/20261992, al punto 2 della motivazione).Detta finalità è perseguita attraverso la possibilità di impiegarele persone svantaggiate ad un costo più basso rispetto a quelloordinariamente necessario per l’instaurazione di rapporti dilavoro della medesima tipologia e gli sgravi, come pure gli altriinterventi di fiscalizzazione degli oneri sociali (entrambifinanziati da risorse provenienti dal bilancio dello Stato, e, quindidalla fiscalità generale), riducono il costo del lavoro (v.

Cass. n.33130 del 2022, che rimanda a Cass. n. 6322 del 2001).2.7.

Ne deriva che è in sé corretto l’assunto secondo cui losgravio contributivo previsto dall’art. 4, commi 3 e 3-bis, cit.,spetta soltanto a condizione che la situazione di svantaggio dellapersona sia esistente rispetto al periodo temporale in relazioneal quale lo sgravio è fruito.

Ove così non fosse, difatti, verrebbemeno la necessaria correlazione strumentale tra riduzione delcosto del lavoro e finalità di promozione umana e integrazionesociale che, come detto, costituisce il tratto qualificante dellacooperazione sociale e la ragione stessa dell’esonero.2.8.

Il fatto che lo svantaggio del lavoratore per il quale sonofruiti i benefici contributivi previsti dalla l. n. 381 cit. debbaessere attuale si ricava per via indiretta anche dalla lettura delsecondo periodo del comma 3-bis, in particolare nella parte incui esso dispone che gli sgravi ivi previsti per l’assunzione dipersone detenute o internate si applicano per un periodosuccessivo alla cessazione dello stato di detenzione ointernamento pari a diciotto o di ventiquattro mesi (a secondache i detenuti abbiano o meno beneficiato di misure alternativealla detenzione o del lavoro all’esterno).- 8 -Numero registro generale 24708/2022È evidente che tale estensione temporale del beneficio è stataN umero sezionale 1942/2026Numero di raccolta generale 17615/2026prevista a favore di tali categorie di persone svantaggiate suDalt a pubblicazione 03/06/2026presupposto che la necessità di favorire il loro reinserimento nelcontesto lavorativo permane anche una volta che è cessataquella specifica condizione personale che qualificava losvantaggio.

È altresì evidente che questa speciale previsioneimplica che, di norma, il beneficio contributivo è destinato adoperare soltanto finché perdura la condizione di svantaggio dellavoratore.2.9.

Nella specie, la Corte d’appello ha escluso che lacooperativa avesse dato prova dell’esistenza di tale situazionepresenza di documentazione risalente nel tempo e, di contro,sulla mancanza di documentazione aggiornata sullo stato disvantaggio.

Di qui ha ricavato la conclusione secondo cui per lepersone in questione la condizione di fragilità può dirsi in tuttoo in parte superata (v. pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata).2.10.

La conclusione cui è giunta la Corte di merito, in sécorretta, resiste alle critiche della ricorrente.Innanzitutto, a differenza di quanto sostenuto dalla cooperativa,la Corte territoriale non ha affatto ritenuto che ladocumentazione attestante la condizione di svantaggio debbaavere una certa durata, ma ha solo precisato che è onere dellacooperativa dimostrare che le persone in relazione alle quali èstato fruito lo sgravio rientravano, al momento di tale fruizione,nel novero dei soggetti svantaggiati (v. pag. 5).

Si tratta diaffermazione della cui sostanziale correttezza si è già detto inprecedenza.In secondo luogo, non può ravvisarsi alcuna violazione di leggenell’affermazione secondo cui, nella specie, è emersa la provache per tali lavoratori la condizione di fragilità «... può dirsi in- 9 -tutto o in parte superata» (v. pag. 7).

Tale rilievo concluNusmiveroo r,e gistro generale 24708/2022Numero sezionale 1942/2026difatti, va letto non isolatamente, ma nel contestoNu mderoe dlli ara ccolta generale 17615/2026motivazione in cui si inserisce, con la quale la Corte d’appello hDaat a pubblicazione 03/06/2026statuito che per tali soggetti manca la prova della permanenzadella condizione di svantaggio, il cui onere incombeva sullacooperativa che reclamava il diritto a godere dei benefici inparola.2.11.

Infine, a sostegno del ricorso non possono ricavarsipersuasivi argomenti dal precedente di questa Corte costituitodalla sentenza n. 10506 del 2012, più volte invocata dalla partericorrente.

Nella citata pronuncia si afferma – in linea conquanto in precedenza osservato – che non è riscontrabile alcunanorma che prevede l’aggiornamento periodico delladocumentazione attestante la condizione di svantaggio dellavoratore per il quale è stato fruito l’esonero contributivo inquestione (v. pag. 3).

Tale considerazione, tuttavia, è stataformulata nell’ambito di un giudizio in cui l’Inps non avevacontestato che la documentazione a suo tempo prodottacorrispondeva alla situazione attuale, ossia in seno a unavicenda processuale radicalmente diversa da quella in esame,nella quale – al contrario – la controversia prende le mosseproprio dal rilievo, operato dai verbalizzanti in sede ispettiva,secondo cui la documentazione prodotta era inidonea adimostrare il perdurante stato di svantaggio in capo ad alcunilavoratori.3.

Con il secondo motivo è prospettata, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3), c.p.c., la violazione e falsa applicazionedell’art. 12 delle preleggi e dell’art. 4 della l. n. 381 del 1991,correlato all’art. 3 della l.r.

Emilia-Romagna n. 12 del 2014, peravere la Corte d’appello, con riferimento al secondo gruppo dilavoratori per il quale gli ispettori dell’Inps avevano rilevato la- 10 -mancanza di documentazione diretta a dimostrare l’esistenNuzmae rod rie gistro generale 24708/2022Numero sezionale 1942/2026una condizione di svantaggio, adottato una interpreNtuamzeiroo ndi era ccolta generale 17615/2026legata al solo dato letterale della norma e non anche alDlaat a pubblicazione 03/06/2026intenzione del legislatore.La cooperativa osserva che la propria tesi difensiva era basatasul fatto che, per i lavoratori in questione, la sussistenza dellacondizione di persone svantaggiate era stata attestata dalladocumentazione rilasciata dalla pubblica amministrazione conespresso richiamo alla l. n. 381 del 1991, oppure dichiarandolitali, ovvero ancora attestando una loro condizione sussumibilealla suddetta categoria.

Deduce che non è vero che l’elencazionedei soggetti svantaggiati contenuta dall’art. 4 della l. cit.costituisce un numero chiuso, giacché ciò è contrario alla ratiodella norma, la quale prevede l’emanazione di un d.P.C.M. alfine di allargare la platea dei soggetti meritevoli di tutela.4.

Il motivo è infondato.4.1.

Con riferimento al secondo gruppo di lavoratori (in totalenove) per il quale gli ispettori dell’Inps avevano rilevato lamancanza di documentazione diretta a dimostrare l’esistenza diuna condizione di svantaggio, la Corte di merito ha affermatoche l’art. 3 della l.r.

Emilia-Romagna n. 12 del 2014 introduce ildiverso concetto di “persone in condizioni di fragilità” al solo finedi favorire l’inserimento lavorativo delle stesse e non diestendere alle medesime l’esonero contributivo previsto per lepersone svantaggiate.

Ha poi aggiunto che la legge regionalenulla avrebbe potuto prevedere in materia di contribuzioneprevidenziale obbligatoria, dal momento che si tratta di materiariservata alla competenza esclusiva dello Stato.4.2.

L’allegazione secondo cui, in realtà, per tutti i soggettifacenti parte del secondo gruppo di lavoratori per i quali erastato fruito il beneficio contributivo in oggetto la p.a. aveva- 11 -rilasciato documentazione che affidava alla cooperativNau metrao lrie gistro generale 24708/2022Numero sezionale 1942/2026soggetti definendoli lavoratori svantaggiati, a volte ancNhumee roc odi nra ccolta generale 17615/2026espresso richiamo alla l. n. 381 del 1991, è in aperto contrastDoat a pubblicazione 03/06/2026con quanto risulta dalla sentenza impugnata.

Dalla lettura diquest’ultima, difatti, emerge che per tali soggetti gli ispettoriavevano escluso la sussistenza del diritto di fruire dell’esonerocontributivo in quanto la documentazione era inidonea adimostrare lo stato di svantaggio (v. pag. 3).Né emerge che la Corte di merito abbia travisato il contenutodella documentazione rilasciata dalla p.a. escludendo che essafosse tale da attestare la condizione di svantaggio in cuiversavano i lavoratori in questione.

Del resto, la criticaall’apprezzamento della documentazione rilasciata dalla p.a.operato dalla Corte non avrebbe potuto trovare ingresso inquesta sede, dal momento che è inammissibile il motivo diricorso per cassazione con cui la parte ricorrente sostengaun’alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, pur overisultino allegati al ricorso gli atti processuali sui quali fonda lapropria diversa interpretazione, essendo precluso nel giudizio dilegittimità un vaglio che riporti a un nuovo apprezzamento delcomplesso istruttorio nel suo insieme (v.

Cass. n. 10927 del2024).4.3.

Quanto all’elencazione dei soggetti svantaggiati di cuiall’art. 4 della l. n. 381 del 1991, è vero che, secondo lagiurisprudenza di questa Corte, essa non ha natura tassativa,né preclude l’integrazione ad opera di una fonte normativaesterna come una legge regionale (cfr. Cass. n. 10506 del 2012,che ha ritenuto legittima l’integrazione dell’elenco in questioneda parte dell’art. 4 della l.r.

Friuli-[OSCURATO:PERSONA] n. 7 del 1992).- 12 -È altrettanto vero, però, nel caso di specie l’art. 3 delNlaum elr.or r.e gistro generale 24708/2022Numero sezionale 1942/2026Emilia-Romagna n. 12 del 2014 non amplia affatto il novNeumroer od dei rai ccolta generale 17615/2026soggetti svantaggiati delineato dalla norma statale.

Data pubblicazione 03/06/2026Precisamente, dalla lettura dell’art. 3 cit. emerge che: a) in baseal comma 1, «Sono persone svantaggiate i soggetti di cuiall’articolo 4 della legge n. 381 del 1991»; b) il comma 2prevede che «Ai fini della presente legge sono consideratepersone in condizione di fragilità coloro che vivono una fase divulnerabilità e debolezza economica e sociale transitoria»; c) ilcomma 3 precisa che «Secondo quanto disposto al comma 2dell’articolo 4 della legge n. 381 del 1991, solo le personesvantaggiate di cui al comma 1 concorrono al raggiungimentodel trenta per cento dei lavoratori necessario al mantenimentodello status di cooperativa sociale di cui alla lettera b) delcomma 3 dell’articolo 4 …».In sostanza, dalla legge regionale in esame si trae la confermache le persone svantaggiate per le quali è previsto l’esonerocontributivo di cui si discute vanno identificate proprio neisoggetti indicati dalla legge statale, giacché essa si limita aintrodurre un’ulteriore categoria di persone portatici di unacondizione personale meritevole di tutela, cioè quelle incondizione di fragilità, che però non va ad integrare l’elencocontenuto nell’art. 4 della l. n. 381 del 1991.4.4.

Ciò segna una netta differenza rispetto all’art. 4 della l.r.Cass. n. 10506 del 2012), il quale, al contrario, integra la normastatale ampliandone la portata.Il testo della citata norma, poi abrogata dall’art. 32 della l.r. n.20 del 2006, è il seguente: «Nelle cooperative che svolgono lepersone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli- 13 -ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamNuemnertoo re gistro generale 24708/2022Numero sezionale 1942/2026psichiatrico, i tossicodipendenti, gli ex tossicodipendeNnumtie,r o dgi lrai ccolta generale 17615/2026alcoolisti, gli ex alcoolisti, i minori in età lavorativi in situazionDait a pubblicazione 03/06/2026di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misurealternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47bis, 47tere 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificati dallalegge 10 ottobre 1986, n. 663, e le altre persone a rischio o instato di emarginazione segnalate dagli Enti locali, dalle Unitàsanitarie locali o dagli organi giudiziari».È palese la differenza tra la l.r.

Friuli-[OSCURATO:PERSONA] n. 7 del1992 e la l.r.

Emilia-Romagna n. 12 del 2014, giacchéquest’ultima, a differenza della prima, conferma che le personesvantaggiate sono i soggetti di cui all’art. 4 della l. n. 381 cit. e,senza integrare la norma statale, affianca a tale categoria disoggetti quella costituita dalle persone “in condizione difragilità”.4.5.

In definitiva, pur avendo seguito un percorsoargomentativo non del tutto coerente con i principi interpretativienunciati da questa Corte (cfr. nuovamente Cass. n. 10506 del2012), la sentenza impugnata è comunque giunta,correttamente interpretando la l.r.

Emilia-Romagna n. 12 del2014, alla condivisibile conclusione secondo cui, in base allacitata legge regionale, non è stato previsto alcun ampliamentodella categoria dei soggetti svantaggiati delineata dalla leggestatale.Tale rilievo conduce ad escludere la prospettata possibilità diuna lettura in senso estensivo della disciplina concernente ilnovero dei soggetti in relazione ai quali può essere riconosciutol’esonero contributivo di cui si controverte in questo giudizio.Senza dire che, secondo il costante indirizzo dellagiurisprudenza di questa Corte, la normativa nazionale sui- 14 -benefici contributivi è da considerarsi di stretta interpretazNuiomneroe r,e gistro generale 24708/2022Numero sezionale 1942/2026in quanto derogatoria rispetto alla sottoposizione generNaulmee rao dgi lrai ccolta generale 17615/2026obblighi contributivi (cfr., tra le tante, Cass. n. 18710 del 2013Da,t a pubblicazione 03/06/2026in tema di sgravi contributivi previsti in caso di nuove assunzionidi lavoratori iscritti nelle liste di disoccupazione ordinaria daalmeno ventiquattro mesi, nonché Cass. n. 1767 del 2021, intema di sgravi previsti per i contratti di inserimento ex art. 54del d.lgs. n. 276 del 2003).5.

Alla luce delle esposte considerazioni, dunque, il ricorsodev’essere rigettato.6.

Stante la novità delle questioni affrontate, si ritengonosussistenti altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che, anorma dell’art. 92, secondo comma, c.p.c. (come inciso dallasentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018), giustificanol’integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità.Nulla va disposto quanto alle spese nei confronti dell’Ispettoratodel Lavoro, posto che la sentenza impugnata ha dichiarato ildifetto di legittimazione passiva del medesimo e, sul punto, laricorrente non ha formulato alcuna censura, sicché deveritenersi che la notifica del ricorso sia avvenuta quale mera litisdenuntiatio.7.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti dell’art. 13,comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, modificato dall’art.1, comma 17, della l. n. 228 del 2012.

Spettaall’amministrazione verificare la debenza del contributo perl’inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dalsuo pagamento (v.

Cass., Sez.

Un., n. 4315 del 2020).

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; compensa le spese del giudizio dilegittimità.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n.115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del- 15 -Numero registro generale 24708/20222012, dà atto della sussistenza dei presupposti per iNl umero sezionale 1942/2026Numero di raccolta generale 17615/2026versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo Daat a pubblicazione 03/06/2026titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorsoprincipale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 aprile 2026La PresidenteRossana Mancino- 16 -

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ntata e difesa dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]';- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] –2026 FORLÌ – [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro1942 tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’AVVOCATURAGENERALE DELLO STATO;- controricorrente -nonché controI.N.P.S. – [OSCURATO:PERSONA],in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO,[OSCURATO:PERSONA];- controricorreNnumteero -re gistro generale 24708/2022Numero sezionale 1942/2026avverso la sentenza n. 368/2022 della CORTE D’APPENLumLeOro ddi rai ccolta generale 17615/2026BOLOGNA, depositata il 10/05/2022 R.G.N. 278/2021; Data pubblicazione 03/06/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del17/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Bologna,pronunciando nel contraddittorio con l’Inps e l’IspettoratoTerritoriale del Lavoro di [OSCURATO:PERSONA], ha respinto ilgravame della [OSCURATO:PERSONA] società cooperativa sociale avversola pronuncia del Tribunale di rigetto dell’opposizione dallamedesima proposta contro il verbale di accertamento con cuil’Inps aveva chiesto il pagamento della somma di 294.929,81euro a titolo di contributi dovuti e non versati.Secondo gli ispettori, la cooperativa aveva indebitamente fruitodell’esonero contributivo previsto dall’art. 4 della l. n. 381 del1991 per l’assunzione di “persone svantaggiate”, atteso che: a)per un primo gruppo di lavoratori, la documentazione prodottaera inidonea a dimostrare il perdurante stato di svantaggio exlege n. 381 cit.; b) per un secondo gruppo di lavoratori, ladocumentazione non era idonea a dimostrare lo svantaggio.2. Avverso detta pronuncia la cooperativa ha proposto ricorsoper cassazione, affidato a due motivi e illustrato da memoria.L’Inps ha resistito mediante controricorso.L’[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di [OSCURATO:PERSONA] hadepositato controricorso nel quale si è limitato a evidenziare chela Corte d’appello aveva affermato il suo difetto di legittimazionepassiva e che, sul punto, la decisione era passata in giudicato.3. All’esito della camera di consiglio del 17 aprile 2026, ilCollegio si è riservato di depositare ordinanza entro il termine- 2 -Numero registro generale 24708/2022di sessanta giorni ai sensi dell’art. 380bis.1, secondo commaN, umero sezionale 1942/2026Numero di raccolta generale 17615/2026c.p.c. Data pubblicazione 03/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso è denunciata, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3), c.p.c., la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., per avere laCorte d’appello fondato la propria decisione sulla previsione diuna inesistente norma che richiede – ai fini della fruizione dellosgravio – che per l’anno di riferimento il lavoratore debba essereconsiderato persona svantaggiata e che chi si avvale dellosgravio dimostri per l’anno di riferimento di essere nellecondizioni per ottenerlo, nonché per aver affermato la carenzadi prova della perdurante situazione di svantaggio, nonostanteabbia la stessa rilevato il non completo superamento dellasituazione di fragilità.1.1. In primo luogo, la ricorrente critica la sentenza impugnataladdove ha affermato che la norma richiede che per l’anno diriferimento il lavoratore sia considerato persona svantaggiata.Osserva che nessuna norma dispone in questo senso,sottolineando peraltro che, ove la legge avesse voluto prevedereche la documentazione comprovante la condizione di personasvantaggiata debba essere formata nello stesso anno difruizione dello sgravio, lo avrebbe dovuto richiedereespressamente.1.2. In secondo luogo, la cooperativa censura la pronuncia nellaparte in cui ha rilevato la mancanza di prova della perduranteesistenza, in capo ai lavoratori in questione, della condizione disvantaggio, evidenziando che l’affermazione secondo cui lasituazione di fragilità non può dirsi in parte superata confermala permanenza all’attualità delle condizioni necessarie per losgravio contributivo.- 3 -Numero registro generale 24708/20222. Il motivo è nel suo complesso infondato, dovendosi ritenereN umero sezionale 1942/2026Numero di raccolta generale 17615/2026conforme a diritto la decisione impugnata, sia pure sulla scortDaat a pubblicazione 03/06/2026di una diversa motivazione (art. 384, ultimo comma, c.p.c.).2.1. Con riferimento al primo gruppo di lavoratori (in tutto sei)in relazione ai quali è stato negato il diritto allo sgravio per lepersone svantaggiate perché la condizione di svantaggio è stataritenuta non attuale, la Corte territoriale ha affermato che,sebbene nessuna disposizione specifichi la durata dellacertificazione attestante lo svantaggio, al fine di ottenere losgravio la norma richiede espressamente che per l’anno diriferimento il lavoratore possa essere considerato personasvantaggiata. Pertanto, è necessario che chi si avvale dellosgravio dimostri, per l’anno di riferimento, di essere nellecondizioni per ottenerlo e, quindi, dia contezza dell’attualitàdella situazione di soggetto svantaggiato dei lavoratori per cuilo sgravio è stato chiesto e fruito.La Corte di merito ha inoltre rilevato che, in presenza dicertificazioni datate, la cooperativa non aveva provato nullasulla perdurante situazione di svantaggio dei lavoratori inoggetto, ma, anzi, gli elementi evidenziati nel verbale ispettivoportavano a ritenere che per costoro la situazione di fragilità erain tutto o in parte superata.2.2. La l. 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperativesociali), all’art. 1, comma 1, così definisce le cooperative sociali:«Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l’interessegenerale della comunità alla promozione umana eall’integrazione sociale dei cittadini attraverso: a) la gestione diservizi socio-sanitari ed educativi, incluse le attività di cuiall’articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l), e p), del decretolegislativo 3 luglio 2017, n. 112; b) lo svolgimento di attività- 4 -Numero registro generale 24708/2022diverse – agricole, industriali, commerciali o di servizi –N umero sezionale 1942/2026Numero di raccolta generale 17615/2026finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate»D. ata pubblicazione 03/06/2026La nozione di persone svantaggiate è contenuta nell’art. 4,comma 1, della l. cit., secondo cui: «Nelle cooperative chesvolgono le attività di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), siconsiderano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici esensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari,i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, glialcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltàfamiliare, le persone detenute o internate negli istitutipenitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misurealternative alla detenzione e al lavoro all’esterno ai sensidell’articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successivemodificazioni. Si considerano inoltre persone svantaggiate isoggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio deiministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenzasociale, di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministrodell'interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita lacommissione centrale per le cooperative istituita dall’articolo 18del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni».Il successivo comma 2 precisa che «Le persone svantaggiate dicui al comma 1 devono costituire almeno il trenta per cento deilavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro statosoggettivo, essere socie della cooperativa stessa …». Il comma2 soggiunge: «La condizione di persona svantaggiata deverisultare da documentazione proveniente dalla pubblicaamministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza».Infine, gli ultimi due commi dell’art. 4 disciplinano i beneficicontributivi spettanti alle cooperative sociali per l’assunzione dipersone svantaggiate. Per l’esattezza: a) ai sensi del comma 3,- 5 -Numero registro generale 24708/2022«Le aliquote complessive della contribuzione per l’assicurazioneN umero sezionale 1942/2026Numero di raccolta generale 17615/2026obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute dalDleat a pubblicazione 03/06/2026cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrispostaalle persone svantaggiate di cui al presente articolo, conl’eccezione delle persone di cui al comma 3-bis, sono ridotte azero»; b) in base al comma 3-bis, «Le aliquote di cui al comma3, dovute dalle cooperative sociali relativamente alleretribuzioni corrisposte alle persone detenute o internate negliistituti penitenziari, agli ex degenti di ospedali psichiatricigiudiziari e alle persone condannate e internate ammesse allavoro esterno ai sensi dell’articolo 21 della legge 26 luglio 1975,n. 354, e successive modificazioni, sono ridotte nella misurapercentuale individuata ogni due anni con decreto del Ministrodella giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancioe della programmazione economica. Gli sgravi contributivi di cuial presente comma si applicano per un periodo successivo allacessazione dello stato di detenzione di diciotto mesi per idetenuti ed internati che hanno beneficiato di misure alternativealla detenzione o del lavoro all’esterno ai sensi dell’articolo 21della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, edi ventiquattro mesi per i detenuti ed internati che non ne hannobeneficiato».2.3. Dal delineato quadro normativo non emerge, in effetti,l’esistenza di una specifica disposizione che espressamentepreveda la spettanza dell’esonero contributivo in questionesoltanto nel caso in cui l’anno di riferimento la persona possaessere considerata svantaggiata. Né la sentenza impugnataindica in modo esplicito a quale previsione debba aversi riguardoal fine di individuare l’indicato limite temporale.2.4. Va tuttavia osservato che, al di là dell’imprecisato cennoall’esistenza di tale disposizione, la Corte territoriale ha- 6 -correttamente affermato che è onere della coopeNruamteivroa re gistro generale 24708/2022Numero sezionale 1942/2026dimostrare l’attualità della situazione di svantaggNiuom erod dei rai ccolta generale 17615/2026lavoratori per i quali lo sgravio è fruito. Data pubblicazione 03/06/20262.5. Occorre innanzitutto ricordare che l’azzeramento dellacontribuzione per l’assicurazione obbligatoria previdenziale eassistenziale dovuta in relazione alla retribuzione corrispostaalle persone svantaggiate ex art. 4, comma 3, della l. n. 381 del1991, ha natura di beneficio contributivo (v. Cass. n. 24892 del2022, secondo cui, data tale natura, per fruirne è necessarioche le cooperative sociali siano in possesso del documento unicodi regolarità contributiva).Ne deriva che è certamente onere della cooperativa dimostrarel’effettiva sussistenza dei presupposti richiesti dalla norma pergodere di tale azzeramento (cioè la condizione personale disvantaggio del lavoratore), stante il generale e fermo principiosecondo cui, in tema di sgravi contributivi, grava sull’impresache vanti il relativo diritto l’onere di provare la sussistenza deinecessari requisiti in relazione alla fattispecie normativa di voltain volta invocata (giurisprudenza costante: v. ex multis Cass. n.21898 del 2010, Cass. n. 6671 del 2012 e Cass. n. 1157 del2018).2.6. Inoltre, l’affermazione secondo cui è onere dellacooperativa dimostrare l’attualità della condizione di svantaggiodei lavoratori è in linea con la ratio complessiva della l. n. 381del 1991, il cui scopo è quello di promuovere l’avviamento el’integrazione lavorativa di coloro che si trovano in posizione disvantaggio sociale (v. Cass. n. 10506 del 2012, che richiamaCass. n. 5472 del 2005). Ed infatti, sotto il nome “cooperazionesociale” vanno ricomprese le attività di promozione umana e diintegrazione sociale dei cittadini, e in particolare di quellisvantaggiati, riconducibili al principio di solidarietà sociale- 7 -solennemente proclamato dall’art. 2 della Costituzione, Niulm ecrou rie gistro generale 24708/2022Numero sezionale 1942/2026sviluppo e il cui sostegno rappresentano un compiNtuom eroc hdi era ccolta generale 17615/2026coinvolge l’intera comunità nazionale (v. Corte cost. n. 202 dDealt a pubblicazione 03/06/20261992, al punto 2 della motivazione).Detta finalità è perseguita attraverso la possibilità di impiegarele persone svantaggiate ad un costo più basso rispetto a quelloordinariamente necessario per l’instaurazione di rapporti dilavoro della medesima tipologia e gli sgravi, come pure gli altriinterventi di fiscalizzazione degli oneri sociali (entrambifinanziati da risorse provenienti dal bilancio dello Stato, e, quindidalla fiscalità generale), riducono il costo del lavoro (v. Cass. n.33130 del 2022, che rimanda a Cass. n. 6322 del 2001).2.7. Ne deriva che è in sé corretto l’assunto secondo cui losgravio contributivo previsto dall’art. 4, commi 3 e 3-bis, cit.,spetta soltanto a condizione che la situazione di svantaggio dellapersona sia esistente rispetto al periodo temporale in relazioneal quale lo sgravio è fruito. Ove così non fosse, difatti, verrebbemeno la necessaria correlazione strumentale tra riduzione delcosto del lavoro e finalità di promozione umana e integrazionesociale che, come detto, costituisce il tratto qualificante dellacooperazione sociale e la ragione stessa dell’esonero.2.8. Il fatto che lo svantaggio del lavoratore per il quale sonofruiti i benefici contributivi previsti dalla l. n. 381 cit. debbaessere attuale si ricava per via indiretta anche dalla lettura delsecondo periodo del comma 3-bis, in particolare nella parte incui esso dispone che gli sgravi ivi previsti per l’assunzione dipersone detenute o internate si applicano per un periodosuccessivo alla cessazione dello stato di detenzione ointernamento pari a diciotto o di ventiquattro mesi (a secondache i detenuti abbiano o meno beneficiato di misure alternativealla detenzione o del lavoro all’esterno).- 8 -Numero registro generale 24708/2022È evidente che tale estensione temporale del beneficio è stataN umero sezionale 1942/2026Numero di raccolta generale 17615/2026prevista a favore di tali categorie di persone svantaggiate suDalt a pubblicazione 03/06/2026presupposto che la necessità di favorire il loro reinserimento nelcontesto lavorativo permane anche una volta che è cessataquella specifica condizione personale che qualificava losvantaggio. È altresì evidente che questa speciale previsioneimplica che, di norma, il beneficio contributivo è destinato adoperare soltanto finché perdura la condizione di svantaggio dellavoratore.2.9. Nella specie, la Corte d’appello ha escluso che lacooperativa avesse dato prova dell’esistenza di tale situazionepresenza di documentazione risalente nel tempo e, di contro,sulla mancanza di documentazione aggiornata sullo stato disvantaggio. Di qui ha ricavato la conclusione secondo cui per lepersone in questione la condizione di fragilità può dirsi in tuttoo in parte superata (v. pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata).2.10. La conclusione cui è giunta la Corte di merito, in sécorretta, resiste alle critiche della ricorrente.Innanzitutto, a differenza di quanto sostenuto dalla cooperativa,la Corte territoriale non ha affatto ritenuto che ladocumentazione attestante la condizione di svantaggio debbaavere una certa durata, ma ha solo precisato che è onere dellacooperativa dimostrare che le persone in relazione alle quali èstato fruito lo sgravio rientravano, al momento di tale fruizione,nel novero dei soggetti svantaggiati (v. pag. 5). Si tratta diaffermazione della cui sostanziale correttezza si è già detto inprecedenza.In secondo luogo, non può ravvisarsi alcuna violazione di leggenell’affermazione secondo cui, nella specie, è emersa la provache per tali lavoratori la condizione di fragilità «... può dirsi in- 9 -tutto o in parte superata» (v. pag. 7). Tale rilievo concluNusmiveroo r,e gistro generale 24708/2022Numero sezionale 1942/2026difatti, va letto non isolatamente, ma nel contestoNu mderoe dlli ara ccolta generale 17615/2026motivazione in cui si inserisce, con la quale la Corte d’appello hDaat a pubblicazione 03/06/2026statuito che per tali soggetti manca la prova della permanenzadella condizione di svantaggio, il cui onere incombeva sullacooperativa che reclamava il diritto a godere dei benefici inparola.2.11. Infine, a sostegno del ricorso non possono ricavarsipersuasivi argomenti dal precedente di questa Corte costituitodalla sentenza n. 10506 del 2012, più volte invocata dalla partericorrente. Nella citata pronuncia si afferma – in linea conquanto in precedenza osservato – che non è riscontrabile alcunanorma che prevede l’aggiornamento periodico delladocumentazione attestante la condizione di svantaggio dellavoratore per il quale è stato fruito l’esonero contributivo inquestione (v. pag. 3). Tale considerazione, tuttavia, è stataformulata nell’ambito di un giudizio in cui l’Inps non avevacontestato che la documentazione a suo tempo prodottacorrispondeva alla situazione attuale, ossia in seno a unavicenda processuale radicalmente diversa da quella in esame,nella quale – al contrario – la controversia prende le mosseproprio dal rilievo, operato dai verbalizzanti in sede ispettiva,secondo cui la documentazione prodotta era inidonea adimostrare il perdurante stato di svantaggio in capo ad alcunilavoratori.3. Con il secondo motivo è prospettata, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3), c.p.c., la violazione e falsa applicazionedell’art. 12 delle preleggi e dell’art. 4 della l. n. 381 del 1991,correlato all’art. 3 della l.r. Emilia-Romagna n. 12 del 2014, peravere la Corte d’appello, con riferimento al secondo gruppo dilavoratori per il quale gli ispettori dell’Inps avevano rilevato la- 10 -mancanza di documentazione diretta a dimostrare l’esistenNuzmae rod rie gistro generale 24708/2022Numero sezionale 1942/2026una condizione di svantaggio, adottato una interpreNtuamzeiroo ndi era ccolta generale 17615/2026legata al solo dato letterale della norma e non anche alDlaat a pubblicazione 03/06/2026intenzione del legislatore.La cooperativa osserva che la propria tesi difensiva era basatasul fatto che, per i lavoratori in questione, la sussistenza dellacondizione di persone svantaggiate era stata attestata dalladocumentazione rilasciata dalla pubblica amministrazione conespresso richiamo alla l. n. 381 del 1991, oppure dichiarandolitali, ovvero ancora attestando una loro condizione sussumibilealla suddetta categoria. Deduce che non è vero che l’elencazionedei soggetti svantaggiati contenuta dall’art. 4 della l. cit.costituisce un numero chiuso, giacché ciò è contrario alla ratiodella norma, la quale prevede l’emanazione di un d.P.C.M. alfine di allargare la platea dei soggetti meritevoli di tutela.4. Il motivo è infondato.4.1. Con riferimento al secondo gruppo di lavoratori (in totalenove) per il quale gli ispettori dell’Inps avevano rilevato lamancanza di documentazione diretta a dimostrare l’esistenza diuna condizione di svantaggio, la Corte di merito ha affermatoche l’art. 3 della l.r. Emilia-Romagna n. 12 del 2014 introduce ildiverso concetto di “persone in condizioni di fragilità” al solo finedi favorire l’inserimento lavorativo delle stesse e non diestendere alle medesime l’esonero contributivo previsto per lepersone svantaggiate. Ha poi aggiunto che la legge regionalenulla avrebbe potuto prevedere in materia di contribuzioneprevidenziale obbligatoria, dal momento che si tratta di materiariservata alla competenza esclusiva dello Stato.4.2. L’allegazione secondo cui, in realtà, per tutti i soggettifacenti parte del secondo gruppo di lavoratori per i quali erastato fruito il beneficio contributivo in oggetto la p.a. aveva- 11 -rilasciato documentazione che affidava alla cooperativNau metrao lrie gistro generale 24708/2022Numero sezionale 1942/2026soggetti definendoli lavoratori svantaggiati, a volte ancNhumee roc odi nra ccolta generale 17615/2026espresso richiamo alla l. n. 381 del 1991, è in aperto contrastDoat a pubblicazione 03/06/2026con quanto risulta dalla sentenza impugnata. Dalla lettura diquest’ultima, difatti, emerge che per tali soggetti gli ispettoriavevano escluso la sussistenza del diritto di fruire dell’esonerocontributivo in quanto la documentazione era inidonea adimostrare lo stato di svantaggio (v. pag. 3).Né emerge che la Corte di merito abbia travisato il contenutodella documentazione rilasciata dalla p.a. escludendo che essafosse tale da attestare la condizione di svantaggio in cuiversavano i lavoratori in questione. Del resto, la criticaall’apprezzamento della documentazione rilasciata dalla p.a.operato dalla Corte non avrebbe potuto trovare ingresso inquesta sede, dal momento che è inammissibile il motivo diricorso per cassazione con cui la parte ricorrente sostengaun’alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, pur overisultino allegati al ricorso gli atti processuali sui quali fonda lapropria diversa interpretazione, essendo precluso nel giudizio dilegittimità un vaglio che riporti a un nuovo apprezzamento delcomplesso istruttorio nel suo insieme (v. Cass. n. 10927 del2024).4.3. Quanto all’elencazione dei soggetti svantaggiati di cuiall’art. 4 della l. n. 381 del 1991, è vero che, secondo lagiurisprudenza di questa Corte, essa non ha natura tassativa,né preclude l’integrazione ad opera di una fonte normativaesterna come una legge regionale (cfr. Cass. n. 10506 del 2012,che ha ritenuto legittima l’integrazione dell’elenco in questioneda parte dell’art. 4 della l.r. Friuli-[OSCURATO:PERSONA] n. 7 del 1992).- 12 -È altrettanto vero, però, nel caso di specie l’art. 3 delNlaum elr.or r.e gistro generale 24708/2022Numero sezionale 1942/2026Emilia-Romagna n. 12 del 2014 non amplia affatto il novNeumroer od dei rai ccolta generale 17615/2026soggetti svantaggiati delineato dalla norma statale. Data pubblicazione 03/06/2026Precisamente, dalla lettura dell’art. 3 cit. emerge che: a) in baseal comma 1, «Sono persone svantaggiate i soggetti di cuiall’articolo 4 della legge n. 381 del 1991»; b) il comma 2prevede che «Ai fini della presente legge sono consideratepersone in condizione di fragilità coloro che vivono una fase divulnerabilità e debolezza economica e sociale transitoria»; c) ilcomma 3 precisa che «Secondo quanto disposto al comma 2dell’articolo 4 della legge n. 381 del 1991, solo le personesvantaggiate di cui al comma 1 concorrono al raggiungimentodel trenta per cento dei lavoratori necessario al mantenimentodello status di cooperativa sociale di cui alla lettera b) delcomma 3 dell’articolo 4 …».In sostanza, dalla legge regionale in esame si trae la confermache le persone svantaggiate per le quali è previsto l’esonerocontributivo di cui si discute vanno identificate proprio neisoggetti indicati dalla legge statale, giacché essa si limita aintrodurre un’ulteriore categoria di persone portatici di unacondizione personale meritevole di tutela, cioè quelle incondizione di fragilità, che però non va ad integrare l’elencocontenuto nell’art. 4 della l. n. 381 del 1991.4.4. Ciò segna una netta differenza rispetto all’art. 4 della l.r.Cass. n. 10506 del 2012), il quale, al contrario, integra la normastatale ampliandone la portata.Il testo della citata norma, poi abrogata dall’art. 32 della l.r. n.20 del 2006, è il seguente: «Nelle cooperative che svolgono lepersone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli- 13 -ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamNuemnertoo re gistro generale 24708/2022Numero sezionale 1942/2026psichiatrico, i tossicodipendenti, gli ex tossicodipendeNnumtie,r o dgi lrai ccolta generale 17615/2026alcoolisti, gli ex alcoolisti, i minori in età lavorativi in situazionDait a pubblicazione 03/06/2026di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misurealternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47bis, 47tere 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificati dallalegge 10 ottobre 1986, n. 663, e le altre persone a rischio o instato di emarginazione segnalate dagli Enti locali, dalle Unitàsanitarie locali o dagli organi giudiziari».È palese la differenza tra la l.r. Friuli-[OSCURATO:PERSONA] n. 7 del1992 e la l.r. Emilia-Romagna n. 12 del 2014, giacchéquest’ultima, a differenza della prima, conferma che le personesvantaggiate sono i soggetti di cui all’art. 4 della l. n. 381 cit. e,senza integrare la norma statale, affianca a tale categoria disoggetti quella costituita dalle persone “in condizione difragilità”.4.5. In definitiva, pur avendo seguito un percorsoargomentativo non del tutto coerente con i principi interpretativienunciati da questa Corte (cfr. nuovamente Cass. n. 10506 del2012), la sentenza impugnata è comunque giunta,correttamente interpretando la l.r. Emilia-Romagna n. 12 del2014, alla condivisibile conclusione secondo cui, in base allacitata legge regionale, non è stato previsto alcun ampliamentodella categoria dei soggetti svantaggiati delineata dalla leggestatale.Tale rilievo conduce ad escludere la prospettata possibilità diuna lettura in senso estensivo della disciplina concernente ilnovero dei soggetti in relazione ai quali può essere riconosciutol’esonero contributivo di cui si controverte in questo giudizio.Senza dire che, secondo il costante indirizzo dellagiurisprudenza di questa Corte, la normativa nazionale sui- 14 -benefici contributivi è da considerarsi di stretta interpretazNuiomneroe r,e gistro generale 24708/2022Numero sezionale 1942/2026in quanto derogatoria rispetto alla sottoposizione generNaulmee rao dgi lrai ccolta generale 17615/2026obblighi contributivi (cfr., tra le tante, Cass. n. 18710 del 2013Da,t a pubblicazione 03/06/2026in tema di sgravi contributivi previsti in caso di nuove assunzionidi lavoratori iscritti nelle liste di disoccupazione ordinaria daalmeno ventiquattro mesi, nonché Cass. n. 1767 del 2021, intema di sgravi previsti per i contratti di inserimento ex art. 54del d.lgs. n. 276 del 2003).5. Alla luce delle esposte considerazioni, dunque, il ricorsodev’essere rigettato.6. Stante la novità delle questioni affrontate, si ritengonosussistenti altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che, anorma dell’art. 92, secondo comma, c.p.c. (come inciso dallasentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018), giustificanol’integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità.Nulla va disposto quanto alle spese nei confronti dell’Ispettoratodel Lavoro, posto che la sentenza impugnata ha dichiarato ildifetto di legittimazione passiva del medesimo e, sul punto, laricorrente non ha formulato alcuna censura, sicché deveritenersi che la notifica del ricorso sia avvenuta quale mera litisdenuntiatio.7. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti dell’art. 13,comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, modificato dall’art.1, comma 17, della l. n. 228 del 2012. Spettaall’amministrazione verificare la debenza del contributo perl’inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dalsuo pagamento (v. Cass., Sez. Un., n. 4315 del 2020). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; compensa le spese del giudizio dilegittimità. Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n.115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del- 15 -Numero registro generale 24708/20222012, dà atto della sussistenza dei presupposti per iNl umero sezionale 1942/2026Numero di raccolta generale 17615/2026versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo Daat a pubblicazione 03/06/2026titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorsoprincipale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 aprile 2026La PresidenteRossana Mancino- 16 -
Sentenza Cassazione n. 17615/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris