CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 giugno 2023
Cassazione n. 34451/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILAN() dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso, con il quale ,r4i1 contesta la declaratoria di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità, è manifestamente infondato, in quanto la Corte ha nitidamente segnalato come le doglian2:e fossero prive di qualsivoglia confronto critico (richiesto dall'art. 581 cod. proc. pen. in conformità con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità: Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822) con gli argomenti posti a fondamento della condanna e della determinazione della pena, essendo meramente riproduttive di deduzioni esaminate e valutate nella sentenza impugnata in ordine al tema della configurabilità del reato e a quello dell'applicazione delle circostanze e della quantificazione della pena; Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 giugno 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]