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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 luglio 1986

Cassazione n. 08642/2023

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Eboli il 7/7/1986 avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Salerno 1'8/4/2022 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Sost.

Proc.

Gen., Dott.[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; dato atto che nessuno è comparso per l'imputato nonostante la disposta trattazione orale [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Salerno confermava la decisione del Gip del locale Tribunale che, in data 14/7/2021, aveva riconosciuto l'imputato colpevole di plurimi reati tra cui rapina aggravata, furto aggravato, ricettazione, resistenza a p.u., condannandolo, previo riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e alla recidiva, alla pena di anni 6, mesi 8 di reclusione ed euro duemila di multa.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione:2.1 in relazione al capo 1, per avere i giudici di merito affermato la partecipazione del Petrillo alla consumazione del furto in contestazione sulla base di dati incerti, atteso il travisamento del soggetto che si accompagnava al [OSCURATO:PERSONA]; 2.2 in relazione al delitto di ricettazione sub 2 in quanto la frequentazione con il [OSCURATO:PERSONA] e la condizione di passeggero del veicolo non è sufficiente al fine dell'affermazione della responsabilità del prevenuto; 2.3 in relazione al capo 3, non essendo stata fornita prova adeguata del concorso del ricorrente nel reato di resistenza; 2.4 in relazione ai capi 4 e 5 della rubrica, alla luce dell'inadeguatezza degli elementi valorizzati al fine dell'affermazione di responsabilità; 2.5 in relazione al capo 6 della rubrica alla luce della mancata individuazione del prevenuto ad opera della p.o.; 2.6 in relazione ai capi 7 e 8 della rubrica in considerazione dell'assenza di elementi univoci a sostegno del giudizio di responsabilità, fondato su affermazioni apodittiche e meri sospetti; 2.7 in relazione al capo 9, stante l'assenza di elementi a sostegno del coinvolgimento nel furto in contestazione; 2.8 in relazione ai capi 10 e 11 della rubrica, atteso il lacunoso quadro probatorio a fondamento del giudizio di responsabilità; 2.9 con riferimento alla ritenuta sussistenza della recidiva sulla base del mero riscontro di precedenti condanne e senza valutare la maggiore pericolosità dell'agente. 3.1 primi otto motivi sono inammissibili per genericità ed aspecificità delle censure, già vagliate dalla Corte di merito e clisattese con mol:ivazione esaustiva che dà conto delle emergenze che sostanziano le singole incolpazioni.

I giudici d'appello hanno, in particolare, dato conto dell'assoluta infondatezza dei rilievi in punto di concorso nei delitti di ricettazione e di resistenza a pi. contestati ai capi 2 e 3 della rubrica.

Il difensore, oltre a riproporre doglianze di merito, ha trascurato del tutto il dato relativo all'ammissione di responsabilità del ricorrente in r -elazione a tutti gli addebiti. 4.Parimenti destituito di pregio è il conclusivo motivo in punto di applicazione della recidiva qualificata, avendo i giudici territoriali dato conto a pag. 11 delle ragioni che giustificano la sussistenza dell'aggravante alla luce della biografia criminale dell'imputato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 20 gennaio 2023 Sente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Eboli il 7/7/1986 avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Salerno 1'8/4/2022 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Sost. Proc. Gen., Dott.[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; dato atto che nessuno è comparso per l'imputato nonostante la disposta trattazione orale [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Salerno confermava la decisione del Gip del locale Tribunale che, in data 14/7/2021, aveva riconosciuto l'imputato colpevole di plurimi reati tra cui rapina aggravata, furto aggravato, ricettazione, resistenza a p.u., condannandolo, previo riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e alla recidiva, alla pena di anni 6, mesi 8 di reclusione ed euro duemila di multa. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione:2.1 in relazione al capo 1, per avere i giudici di merito affermato la partecipazione del Petrillo alla consumazione del furto in contestazione sulla base di dati incerti, atteso il travisamento del soggetto che si accompagnava al [OSCURATO:PERSONA]; 2.2 in relazione al delitto di ricettazione sub 2 in quanto la frequentazione con il [OSCURATO:PERSONA] e la condizione di passeggero del veicolo non è sufficiente al fine dell'affermazione della responsabilità del prevenuto; 2.3 in relazione al capo 3, non essendo stata fornita prova adeguata del concorso del ricorrente nel reato di resistenza; 2.4 in relazione ai capi 4 e 5 della rubrica, alla luce dell'inadeguatezza degli elementi valorizzati al fine dell'affermazione di responsabilità; 2.5 in relazione al capo 6 della rubrica alla luce della mancata individuazione del prevenuto ad opera della p.o.; 2.6 in relazione ai capi 7 e 8 della rubrica in considerazione dell'assenza di elementi univoci a sostegno del giudizio di responsabilità, fondato su affermazioni apodittiche e meri sospetti; 2.7 in relazione al capo 9, stante l'assenza di elementi a sostegno del coinvolgimento nel furto in contestazione; 2.8 in relazione ai capi 10 e 11 della rubrica, atteso il lacunoso quadro probatorio a fondamento del giudizio di responsabilità; 2.9 con riferimento alla ritenuta sussistenza della recidiva sulla base del mero riscontro di precedenti condanne e senza valutare la maggiore pericolosità dell'agente. 3.1 primi otto motivi sono inammissibili per genericità ed aspecificità delle censure, già vagliate dalla Corte di merito e clisattese con mol:ivazione esaustiva che dà conto delle emergenze che sostanziano le singole incolpazioni. I giudici d'appello hanno, in particolare, dato conto dell'assoluta infondatezza dei rilievi in punto di concorso nei delitti di ricettazione e di resistenza a pi. contestati ai capi 2 e 3 della rubrica. Il difensore, oltre a riproporre doglianze di merito, ha trascurato del tutto il dato relativo all'ammissione di responsabilità del ricorrente in r -elazione a tutti gli addebiti. 4.Parimenti destituito di pregio è il conclusivo motivo in punto di applicazione della recidiva qualificata, avendo i giudici territoriali dato conto a pag. 11 delle ragioni che giustificano la sussistenza dell'aggravante alla luce della biografia criminale dell'imputato. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 20 gennaio 2023 Sente
Sentenza Cassazione n. 08642/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris