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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 04605/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (AL), il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Torino, emessa in data 16/06/2022.

Con cui veniva dichiarata inammissibile l'istanza volta alla declaratoria di nullità della sentenza emessa nei confronti del predetto dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e confermata dalla Corte di Appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il provvedimento impugnato la Corte di Appello di Torino dichiarava inammissibile l'istanza proposta personalmente da [OSCURATO:PERSONA], con cui si chiedeva la declaratoria di nullità della sentenza emessa nei confronti del • ricorrente dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], confermata in data 11/12/2017 dalla Corte di Appello di Torino, in quanto il predetto non avrebbe mai avuto conoscenza del processo a suo carico.

L'ordinanza impugnata, in particolare, rilevava che l'istanza proposta fosse una mera riproposizione di altra istanza, già rigettata dalla Corte di Appello in data 25/01/2021 e che nulla aggiungesse a quanto già in precedenza dedotto.

2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento agli artt. 420-bis, commi 1 e 2, 604, comma 5-bis, cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen., in quanto il ricorrente, con l'istanza presentata personalmente, aveva prodotto documentazione idonea a dimostrare come fosse venuto meno il rapporto fiduciario con il proprio difensore e come egli, in quanto all'epoca detenuto, non avesse avuto alcuna cognizione del giudizio celebrato innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], non essendovi alcuna prova della rituale notifica del decreto di citazione a giudizio. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

Con ordinanza del 25/01/2021, la Corte di merito aveva rigettato analoga istanza osservando che risultava inequivocabilmente lo stato di detenzione dell'Aiello dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] sino a, almeno, il 15/10/2018 e che egli fosse assistito da un difensore di fiducia presso il quale aveva eletto domicilio, non essendo emersi elementi per ritenere che l'istante avesse interrotto i propri rapporti con il menzionato difensore.

Con il ricorso ci si limita dedurre, del tutto genericamente, che l'istanza presentata personalmente dall'Aiello fosse corredata da documentazione atta a dimostrare che il rapporto dell'imputato con il difensore di fiducia fosse venuto meno, ma non si specifica neanche a quale documentazione ci si riferisca, né in che senso la stessa potesse costituire un novum, a fronte della motivazione con cui la Corte di merito ha valutato del tutto irrilevante detta documentazione.

Ne discende, quindi, che anche sotto tale aspetto il ricorso omette ogni serio confronto con la motivazione del provvedimento impugnato, eludendo di indicare le ragioni per le quali l'istanza presentata personalmente dall'Aiello, ed oggetto del provvedimento impugnato, non fosse mera reiterazione dell'istanza già rigettata in data 25/01/2021.

Come già affermato da questa Corte, le regola del ne bis in idem presenta carattere generale nell'ambito dell'ordinamento processuale, essendo, quindi, con i dovuti adattamenti, applicabile sia alle procedure di cognizione che a quelle di esecuzione, alle procedure di libertà personale e ad ogni forma di impugnativa, riesame e revoca di provvedimenti giudiziali, assumendo la funzione di garanzia dei principi di tassatività dei mezzi di impugnazione (Sez. 6, n. 3586 del 26/11/1993, dep. 07/02/1994, Busterna, Rv. 196628).

Ne discende, quindi, l'inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 28/11/2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (AL), il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Torino, emessa in data 16/06/2022. Con cui veniva dichiarata inammissibile l'istanza volta alla declaratoria di nullità della sentenza emessa nei confronti del predetto dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e confermata dalla Corte di Appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il provvedimento impugnato la Corte di Appello di Torino dichiarava inammissibile l'istanza proposta personalmente da [OSCURATO:PERSONA], con cui si chiedeva la declaratoria di nullità della sentenza emessa nei confronti del • ricorrente dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], confermata in data 11/12/2017 dalla Corte di Appello di Torino, in quanto il predetto non avrebbe mai avuto conoscenza del processo a suo carico. L'ordinanza impugnata, in particolare, rilevava che l'istanza proposta fosse una mera riproposizione di altra istanza, già rigettata dalla Corte di Appello in data 25/01/2021 e che nulla aggiungesse a quanto già in precedenza dedotto. 2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento agli artt. 420-bis, commi 1 e 2, 604, comma 5-bis, cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen., in quanto il ricorrente, con l'istanza presentata personalmente, aveva prodotto documentazione idonea a dimostrare come fosse venuto meno il rapporto fiduciario con il proprio difensore e come egli, in quanto all'epoca detenuto, non avesse avuto alcuna cognizione del giudizio celebrato innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], non essendovi alcuna prova della rituale notifica del decreto di citazione a giudizio. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. Con ordinanza del 25/01/2021, la Corte di merito aveva rigettato analoga istanza osservando che risultava inequivocabilmente lo stato di detenzione dell'Aiello dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] sino a, almeno, il 15/10/2018 e che egli fosse assistito da un difensore di fiducia presso il quale aveva eletto domicilio, non essendo emersi elementi per ritenere che l'istante avesse interrotto i propri rapporti con il menzionato difensore. Con il ricorso ci si limita dedurre, del tutto genericamente, che l'istanza presentata personalmente dall'Aiello fosse corredata da documentazione atta a dimostrare che il rapporto dell'imputato con il difensore di fiducia fosse venuto meno, ma non si specifica neanche a quale documentazione ci si riferisca, né in che senso la stessa potesse costituire un novum, a fronte della motivazione con cui la Corte di merito ha valutato del tutto irrilevante detta documentazione. Ne discende, quindi, che anche sotto tale aspetto il ricorso omette ogni serio confronto con la motivazione del provvedimento impugnato, eludendo di indicare le ragioni per le quali l'istanza presentata personalmente dall'Aiello, ed oggetto del provvedimento impugnato, non fosse mera reiterazione dell'istanza già rigettata in data 25/01/2021. Come già affermato da questa Corte, le regola del ne bis in idem presenta carattere generale nell'ambito dell'ordinamento processuale, essendo, quindi, con i dovuti adattamenti, applicabile sia alle procedure di cognizione che a quelle di esecuzione, alle procedure di libertà personale e ad ogni forma di impugnativa, riesame e revoca di provvedimenti giudiziali, assumendo la funzione di garanzia dei principi di tassatività dei mezzi di impugnazione (Sez. 6, n. 3586 del 26/11/1993, dep. 07/02/1994, Busterna, Rv. 196628). Ne discende, quindi, l'inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 28/11/2