CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 25007/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2023 del Tribunale di Campobasso visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto qualificarsi il ricorso quale appello con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Campobasso. ,A0 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Campobasso ha assolto [OSCURATO:PERSONA]Alessio dal reato di cui all'art. 385 cod. pen. ascrittogli dichiarandolo non punibile ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che con atto del difensore deduce i seguenti motivi: 2.1. Con il primo motivo violazione dell'art. 415-bis cod. proc. pen. per omesso interrogatorio dell'indagato. Il Tribunale ha rigetl:ato la pertinente eccezione di nullità del decreto di citazione ascrivendo all'indagato il mancato espletamento dell'atto. L'assunto non ha fondamento in quanto l'indagato aveva chiesto un rinvio dell'interrogatorio per impedimento per motivi di salute e solo in subordine la necessità di rinunciarvi, ove detto rinvio non fosse stato possibile, risultando l'apodittica revoca dell'interrogatorio da parte del pubblico rninistero ("visto si revoca l'interrogatorio"). 2.2. Con il secondo motivo vizio cumulativo della motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità stante la contraddittoria affermazione - da un lato - della sufficienza della mancata risposta al citofono e - dall'altro - della verosimile mancata percezione del suono del citofono e del telefono per essersi l'imputato profondamente addormentato. 2.3. Con il terzo motivo manifesta illogicità della motivazione in ordine all'elemento psicologico del reato( che non può desumersi solo dalla mancata risposta citofonica e telefonica ai carabinieri, non potendosi quindi sostenere la sufficienza della omissione ai fini della integrazione del reato in assenza di qualsiasi altro riscontro dell'allontanamento dalla abitazione. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti dm discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso per saltum va qualificato quale appello con trasmissione degli atti i alla Corte di appello di Campobasso per il giudizio.2. Deve osservarsi che, accanto a questioni di legittimità, il ricorrente solleva anche questioni inerenti a vizi di motivazione della sentenza del Tribunale di Campobasso, non proponibili con il ricorso esperito, senza che tuttavia si possano rinvenire intenti dilatori del procedimento attraverso la predisposizione surrettizia, dietro lo schermo formale dei vizi di legittimità, di censure sostanzialmente attinenti a profili di merito. Ricorre, quindi, il caso secondo il quale il ricorso per cassazione, che contenga tra i motivi - ed anche in via subordinata -, la censura di cui zill'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., relativa a vizi di motivazione della sentenza impugnata, non può essere proposto "per saltum", e, se proposto, deve essere convertito in appello ai sensi dell'art. 569, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 1189 del 10/10/2018 Ud., dep. 2019, Rv. 274834). P.Q.M. Qualificato il ricorso quale appello dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Campobasso pe