CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 gennaio 2025
Cassazione n. 16044/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2014 del TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Marano, con sentenza del 2 maggio 2014, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 116 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. 2. L'imputata ricorre per cassazione, lamentando, con un unico motivo, violazione di legge in ragione della depenalizzazione del reato di guida senza patente. 3. Il motivo è fondato. Invero il fatto non è più previsto dalla legge come reato, posto che, successivamente alla sentenza impugnata, è intervenuto il d.lgs. del 15 gennaio 2016, n. 8, che ha previsto all'art. 1, comma 1, la depenalizzazione di tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda, tra le quali rientra quella contestata che afferisce unicamente alla guida senza patente (perché mai conseguita) e non alla recidiva nel biennio. 4. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato. Va disposta la trasmissione di copia della sentenza al Prefetto di Napoli. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato. Dispone trasmettersi copia della sentenza al Prefetto di Napoli. Così deciso in Roma, in data 8 gennaio 2025.