Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 maggio 2026

Cassazione n. 22263/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

d'appello di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];ritenuto che il primo motivo ed il secondo motivo di ricorso, i quali censuranorispettivamente il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione, in tutte le sue forme, inordine alla valutazione della prova ex art. 192 cod. proc. pen., nonché violazione di legge evizio di motivazione in ordine alla sussistenza del reato di cui agli artt. 56, 629, cod. pen.,non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censuragià adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito;che, con riferimento al primo motivo, la Corte territoriale ha fatto leva sullatestimonianza della persona offesa, la quale con motivazione congrua e scevra da vizi logiciè stata ritenuta attendibile, al fine di disattendere la ricostruzione alternativa prospettata dalladifesa e riproposta in questa sede (sul punto, pagina 6 della sentenza impugnata);che, in relazione al secondo motivo, la Corte illustra le ragioni per le quali ritienefondata la responsabilità dell’odierno ricorrente, soffermandosi sulla condotta dallo stessotenuta, connotata da violenza e minaccia e realizzata mediante l’utilizzo di una pistolagiocattolo priva del tappo rosso, rilevando al riguardo che, anche a voler valorizzare ledichiarazioni rese dall’imputato, tale condotta integra comunque il delitto di tentataestorsione ai sensi degli artt. 56 e 629 cod. pen., stante l’esistenza di indici fattuali a valenzaragionevolmente intimidatoria (come puntualmente evidenziato a pag. 6 della sentenzaimpugnata);ritenuto, inoltre, che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, poichéil vizio censurabile a norma dell’art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quello cheemerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime diesperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento;che, invero, l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha unorizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, perespressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparatoargomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alleacquisizioni processuali (Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074);che la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pagina 6) non presenta alcunvizio riconducibile alla nozione delineata nell’art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremilain favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 19/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
d'appello di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];ritenuto che il primo motivo ed il secondo motivo di ricorso, i quali censuranorispettivamente il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione, in tutte le sue forme, inordine alla valutazione della prova ex art. 192 cod. proc. pen., nonché violazione di legge evizio di motivazione in ordine alla sussistenza del reato di cui agli artt. 56, 629, cod. pen.,non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censuragià adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito;che, con riferimento al primo motivo, la Corte territoriale ha fatto leva sullatestimonianza della persona offesa, la quale con motivazione congrua e scevra da vizi logiciè stata ritenuta attendibile, al fine di disattendere la ricostruzione alternativa prospettata dalladifesa e riproposta in questa sede (sul punto, pagina 6 della sentenza impugnata);che, in relazione al secondo motivo, la Corte illustra le ragioni per le quali ritienefondata la responsabilità dell’odierno ricorrente, soffermandosi sulla condotta dallo stessotenuta, connotata da violenza e minaccia e realizzata mediante l’utilizzo di una pistolagiocattolo priva del tappo rosso, rilevando al riguardo che, anche a voler valorizzare ledichiarazioni rese dall’imputato, tale condotta integra comunque il delitto di tentataestorsione ai sensi degli artt. 56 e 629 cod. pen., stante l’esistenza di indici fattuali a valenzaragionevolmente intimidatoria (come puntualmente evidenziato a pag. 6 della sentenzaimpugnata);ritenuto, inoltre, che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, poichéil vizio censurabile a norma dell’art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quello cheemerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime diesperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento;che, invero, l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha unorizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, perespressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparatoargomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alleacquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074);che la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pagina 6) non presenta alcunvizio riconducibile alla nozione delineata nell’art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremilain favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 19/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 22263/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris