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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 23823/2026

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a sentenza del 19/06/2025 della Corte d'appello di Palermoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale hachiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 19 giugno 2025, la Corte di appello di Palermoconfermava la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] dell’8 luglio 2024 cheaveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi sette di arresto ed euro2.000,00 di ammenda, avendolo ritenuto colpevole del reato di cui all’art. 4,commi 2 e 3, legge n. 110 del 1975, per avere egli portato fuori dalla propriaabitazione, senza giustificato motivo, un coltello della lunghezza di cm. 15,5, conlama di cm 6,5, strumento da punta e da taglio atto ad offendere.La Corte territoriale rilevava che, nell’immediatezza, il ricorrente non avevaaddotto alcun motivo a giustificazione del possesso dell’arma, rinvenutasede dibattimentale aveva dichiarato di non essere stato a conoscenza dellapresenza del coltello, essendo l’autovettura e, quindi, le chiavi della stessa, diproprietà della sorella che gliel’aveva concessa in prestito.

Rilevava, altresì, che“giustificato motivo” è quello che ricorre qualora le esigenze dell’agente sianoperfettamente corrispondenti a regole comportamentali lecite da valutare inrelazione alla natura dell’oggetto, alle modalità del fatto, alle condizionisoggettive del portatore, ai luoghi dell’accadimento e alla normale funzionedell’oggetto.

Nel caso in esame, quindi, le motivazioni addotte dal ricorrente nonerano idonee, trattandosi, peraltro, di fattispecie contravvenzionale punita anchea titolo di colpa.Escludeva, inoltre, i presupposti per riconoscere la causa esclusione dellapunibilità per particolare tenuità del fatto in ragione delle caratteristichedell’arma e del precedente specifico dell’imputato.

Osservava, infine, che talielementi erano ostativi anche al riconoscimento dell’attenuante di cui allaseconda parte del comma 3 dell’art. 4 legge n. 110 del 18 aprile 1975.Quanto alle circostanze attenuanti generiche, osservava che lagiustificazione addotta, solo in sede dibattimentale, non costituiva argomento perconcedere le circostanze generiche, in relazione alle quali non erano stati dedottielementi idonei a fondare la loro concessione.Riteneva, infine, la pena congrua, tenuto conto dell’entità della stessa,inferiore alla media edittale, e dei precedenti penali dell’imputato.2.

Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la difesa delricorrente articolando tre motivi di ricorso che, ai sensi dell’art. 173 disp. att.cod. proc. pen., si riportano nei limiti strettamente necessari alla motivazione.2.1.

Con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 606,comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la difesa rileva di averchiesto la rinnovazione dell’istruttoria per prendere visione delcoltello oggetto dell’imputazione.

Si desume dal ricorso che larichiesta era volta a confermare l’assunto difensivo del ricorrente,il quale aveva dichiarato di non essersi accorto della presenza delcoltello nel mazzo di chiavi, che erano di proprietà della sorella.Lamenta che la Corte abbia ritenuto irrilevante l’accertamento,sulla base di motivazione lacunosa, fondata sul fatto che Barbuscianon aveva dedotto nell’immediatezza le ragioni del possesso delcoltello, riferite solo in dibattimento, e che il reato era punibileanche a titolo di colpa, senza tenere conto del fatto che l’imputatoha “limitate capacità di relazionarsi” e non a conoscenza degliorientamenti di questa suprema Corte.2.2.

Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 606,comma 1), lett. b) ed e), cod. proc. pen., il ricorrente lamenta chela Corte territoriale abbia disatteso il motivo relativo alriconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131- biscod. pen.

Osserva che il diniego si è fondato su mere formule distile, relative alle caratteristiche dell’arma e al precedente specificodell’imputato, senza tenere conto del fatto che il precedente erarelativo a reato ormai estinto e, quanto alla tipologia di arma, nonaveva considerato che, in casi analoghi, questa Corte avevaritenuto applicabile la causa di esclusione della punibilità.

Nonaveva, inoltre, valutato la circostanza che il mazzo di chiavi era diproprietà della sorella dell’imputato.2.3.

Con il terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 606,comma 1), lett. b) ed e), cod. proc. pen., il ricorrente lamenta chela Corte territoriale non abbia riconosciuto l’attenuante della lieveentità di cui al comma terzo dell’art. 4 legge n. 110 del 1975,nonostante l’arma oggetto di contestazione sia un piccolo coltellocon lama di cm. 6,5, il cui porto, prima della riforma del 1975, eraritenuto legale.

Infine, osserva che la pena inflitta è sproporzionataalla effettiva gravità del fatto.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l’annullamentocon rinvio della sentenza impugnata relativamente alla concessione dellacircostanza attenuante della lieve entità e, conseguentemente, della causa di nonpunibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.

Ha osservato che, poiché la Corteterritoriale non ha espresso alcuna valutazione in relazione alle dimensionidell’arma e che sono irrilevanti le circostanze del possesso, l’unico elementoostativo poteva essere individuato nel precedente specifico.

Occorre, quindi,verificare se, effettivamente, il reato si sia estinto e sia, quindi, venuto menol’ostacolo al riconoscimento della attenuante e della causa di non punibilità.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.2.

Deve premettersi che non è sindacabile in sede di legittimità,salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, lavalutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza einterpretazione dei fatti (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, Rv.271623-01).

La scelta del giudicante può, quindi, essere denunciatanel giudizio di cassazione come vizio della sentenza solo se risulti incontrasto con i dati incontrovertibili e con le regole della logica.3.

Nel caso in esame, la lettura congiunta della motivazionedella sentenza di primo e di secondo grado che, in quanto conformi, siintegrano (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218-01),evidenzia l’infondatezza del primo motivo di ricorso relativo allalacunosità della motivazione sul punto relativo alla consapevolezzadella presenza del coltello nel mazzo di chiavi dell’autovettura.

Conmotivazione logica, rispetto alla quale non sono stati evidenziatitravisamenti, il giudice di primo grado ha sottolineato che lamotivazione addotta dal ricorrente, oltre che generica e non dedottatempestivamente agli operanti, non era convincente in quanto l’arma,costituita da un coltello a serramanico, era ben visibile nel mazzo dichiavi e in quanto il ricorrente aveva utilizzato l’autovettura dellasorella e, quindi, le chiavi, anche in altre occasioni, come riferito dalmedesimo imputato.La Corte territoriale ha integrato la motivazione richiamando ilprincipio di diritto, cui questa Corte intende dare continuità, secondo ilquale il "giustificato motivo" del porto degli oggetti di cui all'art. 4,comma secondo, l. 18 aprile 1975 n. 110, ricorre solo quandoparticolari esigenze dell'agente siano perfettamente corrispondenti aregole comportamentali lecite relazionate alla natura dell'oggetto, allemodalità di verificazione del fatto, alle condizioni soggettive delportatore, ai luoghi dell'accadimento, alla normale funzionedell'oggetto (Sez. 1, n. 4498 del 14/01/2008, Genepro, Rv. 238946;Sez. 7, n. 31934 del 14/10/2020, non mass.) e osservando che lamotivazione addotta dal ricorrente non è riconducibile a quellerilevanti in base al principio enunciato ed è stata tardivamente dedottain sede dibattimentale.La Corte ha, inoltre, opportunamente precisato che è irrilevantel’eventuale mancanza di consapevolezza della presenza del coltello nelmazzo di chiavi da parte dell'imputato: la natura contravvenzionaledell'illecito, punito anche a solo titolo di colpa, non può esonerare ilricorrente dalla penale responsabilità.4.

Possono, ora, trattarsi congiuntamente i motivi (secondo eterzo) relativi al mancato riconoscimento della circostanza attenuantedella lieve entità di cui alla seconda parte del comma terzo dell’art. 4legge n. 110 del 1975 e quello relativo al riconoscimento della causadi non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. in quantostrettamente connessi.

Si sostiene, condivisibilmente, che il mancator i c o n o s c i m e n t o d e l l acircostanza attenuante della lieve entità relativamente al portoabusivo di un'arma impedisce la declaratoria di esclusione dellapunibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod.pen.

Se il fatto è ritenuto “non lieve” dal giudice di merito, non puòessere al contempo considerato “particolarmente tenue” ai fini dell’art.131-bis cod. pen., «[...] in quanto il fatto particolarmente tenue èconnotato, rispetto al fatto lieve, da un grado minore di disvalore,sicché, se un fatto non è lieve, perché contiene un grado di disvaloresuperiore rispetto alla particolare tenuità del fatto stesso, non potràmai essere sussunto in una fattispecie di particolare tenuità chepresuppone, tra l'altro, un complessivo giudizio di minima offensività,compiuto sulla base di una valutazione congiunta delle modalità dellacondotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o delpericolo» (Sez. 1, n. 20575 del 20/05/2025, Rv. 288112 - 01).Ora, la condivisa interpretazione del comma terzo, seconda parte,dell’art. 4 l.c. si è assestata sulla posizione per cui è necessaria, ai finidi interesse, una valutazione globale del fatto, che consideri tanto glielementi oggettivi della vicenda quanto quelli relativi alla personalitàdell'imputato: in particolare, si è precisato - e va anche in questacircostanza ribadito - che, ai fini della configurabilità del caso di lieveentità previsto dal terzo comma dell'art. 4 della legge n. 110 del 1975,deve tenersi conto non soltanto delle dimensioni dello strumento attoa offendere, ma anche di tutte le modalità del fatto e della personalitàdel reo, che possono dare un particolare significato al fatto obiettivodel porto ingiustificato (Sez. 1, n. 26636 del 19/3/2019, Fiandaca, Rv.276195 - 24 01; Sez. 5, n. 40396 del 3/7/2012, Zanatta, Rv. 254554- 01).A fronte di tali principi, l’apparato motivazionale, con lo specificoriferimento alle caratteristiche dell'arma rinvenuta (un coltello aserramanico con lama di 6,5 centimetri e lunghezza complessiva dicirca 20 cm, cioè uno strumento concretamente idoneo a ledere,anche in modo grave), alle modalità del porto (tenuto nella tasca deipantaloni e, quindi, prontamente reperibile), alla presenza diprecedenti penali a carico dell'imputato (uno dei quali specifico) ed ilconseguente giudizio negativo sulla sua personalità (Sez. 1, n. 15945del 21/03/2013, Cancellieri, Rv. 255640), è congruo, aderente ai datifattuali, corretto rispetto ai principi espressi da questa Corte, e, pertale motivo, non sindacabile in sede di legittimità.Sul punto relativo alla personalità dell’imputato, quale desumibiledai precedenti penali, deve osservarsi che questa Corte ha ritenutoche i precedenti penali siano ostativi al riconoscimento dell’attenuantedella lieve entità in quanto gravi (Sez. 1, n. 15945 del 21/03/2013,Rv. 255640-01; Sez. 1, n. 13630 del 12/02/2019, Rv. 275242-01),essendo, invece, irrilevante la circostanza che il reato commesso inprecedenza sia stato dichiarato estinto.

Sul punto, si è affermato ilprincipio, al quale questo Collegio ritiene di dover dare continuità,secondo il quale «[...] tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., checostituisce la norma di riferimento per il giudice nell'apprezzamentodelle generiche, ci sono i precedenti penali e giudiziari, ma più ingenerale è ricompresa la condotta e la vita del reo, antecedenti alreato, espressione nella quale sicuramente rientrano le condannedichiarate estinte dal Tribunale di sorveglianza.

Del resto è pacificoche legittimamente il giudice, tra gli elementi di valutazione che puòutilizzare ai fini dell'applicabilità delle circostanze attenuanti generichedi cui all'art. 62 bis c.p. o di determinazione della pena, indicatidall'art. 133 c.p., può considerare i precedenti giudiziari, ancorché nondefinitivi (conf.

Sez. 5, ord. n. 3540 del 5/7/1999, D'Alessio, Rv214477; Sez. 2, n. 18189 del 05/05/2010, Vaglietti e altri, Rv.247469, a proposito del diniego della sospensione condizionale dellapena), per cui a maggior ragione potrà tener conto dei reati dichiaratiestinti» (Sez. 5, n. 39473 del 13/06/2013, Rv. 257200).Nel caso in esame, pertanto, la valutazione della Corte territorialeha fatto corretta applicazione dei principi enunciati sulla base deiprecedenti penali (specifici, quanto all’art. 4 l. n. 110 del 1975, e graviquanto all’ulteriore condanna per il delitto di cui all’art. 483 cod.pen.).Alla luce dei motivi esposti, come già evidenziato, il mancatoriconoscimento dell’attenuante ad effetto speciale preclude ilriconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod.pen.5.

Quanto, infine, al mancato riconoscimento delle circostanzenegate in ragione dei precedenti penali dell’imputato e dellecaratteristiche del coltello e la Corte territoriale ha evidenziato che lagiustificazione addotta dall’imputato non è tale da integrare queglielementi concreti sui quali fondare la concessione del beneficio perchéincidenti sulla gravità del reato o sulla capacità a delinquere del reo.Le due motivazioni, reciprocamente integrate, sono conformi aiprincipi espressi da questa Corte, la quale ha affermato che «Al fine diritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice puòlimitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o menoil riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elementomodalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente» (Sez.2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549-02) e che essendosufficientel'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativialla concessione delle attenuanti, queste ultime possono esserenegate anche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato,perché in tal modo viene formulato comunque, sia pureimplicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità (Sez. 2,n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826-01).Quanto, infine, alla sproporzionalità della pena, la censura è deltutto generica e non si confronta con la motivazione della Corte diappello, la quale ha valutato l’entità della sanzione inflitta, ritenendolacongrua alla luce della capacità criminale dell’imputato, desunta daiprocedenti penali, tenuto anche conto del fatto che è stata fissata inmisura inferiore alla media.6.

Alla luce dei motivi esposti, il ricorso deve essere rigettatocon condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali aisensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 01/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a sentenza del 19/06/2025 della Corte d'appello di Palermoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale hachiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 19 giugno 2025, la Corte di appello di Palermoconfermava la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] dell’8 luglio 2024 cheaveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi sette di arresto ed euro2.000,00 di ammenda, avendolo ritenuto colpevole del reato di cui all’art. 4,commi 2 e 3, legge n. 110 del 1975, per avere egli portato fuori dalla propriaabitazione, senza giustificato motivo, un coltello della lunghezza di cm. 15,5, conlama di cm 6,5, strumento da punta e da taglio atto ad offendere.La Corte territoriale rilevava che, nell’immediatezza, il ricorrente non avevaaddotto alcun motivo a giustificazione del possesso dell’arma, rinvenutasede dibattimentale aveva dichiarato di non essere stato a conoscenza dellapresenza del coltello, essendo l’autovettura e, quindi, le chiavi della stessa, diproprietà della sorella che gliel’aveva concessa in prestito. Rilevava, altresì, che“giustificato motivo” è quello che ricorre qualora le esigenze dell’agente sianoperfettamente corrispondenti a regole comportamentali lecite da valutare inrelazione alla natura dell’oggetto, alle modalità del fatto, alle condizionisoggettive del portatore, ai luoghi dell’accadimento e alla normale funzionedell’oggetto. Nel caso in esame, quindi, le motivazioni addotte dal ricorrente nonerano idonee, trattandosi, peraltro, di fattispecie contravvenzionale punita anchea titolo di colpa.Escludeva, inoltre, i presupposti per riconoscere la causa esclusione dellapunibilità per particolare tenuità del fatto in ragione delle caratteristichedell’arma e del precedente specifico dell’imputato. Osservava, infine, che talielementi erano ostativi anche al riconoscimento dell’attenuante di cui allaseconda parte del comma 3 dell’art. 4 legge n. 110 del 18 aprile 1975.Quanto alle circostanze attenuanti generiche, osservava che lagiustificazione addotta, solo in sede dibattimentale, non costituiva argomento perconcedere le circostanze generiche, in relazione alle quali non erano stati dedottielementi idonei a fondare la loro concessione.Riteneva, infine, la pena congrua, tenuto conto dell’entità della stessa,inferiore alla media edittale, e dei precedenti penali dell’imputato.2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la difesa delricorrente articolando tre motivi di ricorso che, ai sensi dell’art. 173 disp. att.cod. proc. pen., si riportano nei limiti strettamente necessari alla motivazione.2.1. Con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 606,comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la difesa rileva di averchiesto la rinnovazione dell’istruttoria per prendere visione delcoltello oggetto dell’imputazione. Si desume dal ricorso che larichiesta era volta a confermare l’assunto difensivo del ricorrente,il quale aveva dichiarato di non essersi accorto della presenza delcoltello nel mazzo di chiavi, che erano di proprietà della sorella.Lamenta che la Corte abbia ritenuto irrilevante l’accertamento,sulla base di motivazione lacunosa, fondata sul fatto che Barbuscianon aveva dedotto nell’immediatezza le ragioni del possesso delcoltello, riferite solo in dibattimento, e che il reato era punibileanche a titolo di colpa, senza tenere conto del fatto che l’imputatoha “limitate capacità di relazionarsi” e non a conoscenza degliorientamenti di questa suprema Corte.2.2. Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 606,comma 1), lett. b) ed e), cod. proc. pen., il ricorrente lamenta chela Corte territoriale abbia disatteso il motivo relativo alriconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131- biscod. pen. Osserva che il diniego si è fondato su mere formule distile, relative alle caratteristiche dell’arma e al precedente specificodell’imputato, senza tenere conto del fatto che il precedente erarelativo a reato ormai estinto e, quanto alla tipologia di arma, nonaveva considerato che, in casi analoghi, questa Corte avevaritenuto applicabile la causa di esclusione della punibilità. Nonaveva, inoltre, valutato la circostanza che il mazzo di chiavi era diproprietà della sorella dell’imputato.2.3. Con il terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 606,comma 1), lett. b) ed e), cod. proc. pen., il ricorrente lamenta chela Corte territoriale non abbia riconosciuto l’attenuante della lieveentità di cui al comma terzo dell’art. 4 legge n. 110 del 1975,nonostante l’arma oggetto di contestazione sia un piccolo coltellocon lama di cm. 6,5, il cui porto, prima della riforma del 1975, eraritenuto legale. Infine, osserva che la pena inflitta è sproporzionataalla effettiva gravità del fatto.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l’annullamentocon rinvio della sentenza impugnata relativamente alla concessione dellacircostanza attenuante della lieve entità e, conseguentemente, della causa di nonpunibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. Ha osservato che, poiché la Corteterritoriale non ha espresso alcuna valutazione in relazione alle dimensionidell’arma e che sono irrilevanti le circostanze del possesso, l’unico elementoostativo poteva essere individuato nel precedente specifico. Occorre, quindi,verificare se, effettivamente, il reato si sia estinto e sia, quindi, venuto menol’ostacolo al riconoscimento della attenuante e della causa di non punibilità.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.2. Deve premettersi che non è sindacabile in sede di legittimità,salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, lavalutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza einterpretazione dei fatti (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, Rv.271623-01). La scelta del giudicante può, quindi, essere denunciatanel giudizio di cassazione come vizio della sentenza solo se risulti incontrasto con i dati incontrovertibili e con le regole della logica.3. Nel caso in esame, la lettura congiunta della motivazionedella sentenza di primo e di secondo grado che, in quanto conformi, siintegrano (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218-01),evidenzia l’infondatezza del primo motivo di ricorso relativo allalacunosità della motivazione sul punto relativo alla consapevolezzadella presenza del coltello nel mazzo di chiavi dell’autovettura. Conmotivazione logica, rispetto alla quale non sono stati evidenziatitravisamenti, il giudice di primo grado ha sottolineato che lamotivazione addotta dal ricorrente, oltre che generica e non dedottatempestivamente agli operanti, non era convincente in quanto l’arma,costituita da un coltello a serramanico, era ben visibile nel mazzo dichiavi e in quanto il ricorrente aveva utilizzato l’autovettura dellasorella e, quindi, le chiavi, anche in altre occasioni, come riferito dalmedesimo imputato.La Corte territoriale ha integrato la motivazione richiamando ilprincipio di diritto, cui questa Corte intende dare continuità, secondo ilquale il "giustificato motivo" del porto degli oggetti di cui all'art. 4,comma secondo, l. 18 aprile 1975 n. 110, ricorre solo quandoparticolari esigenze dell'agente siano perfettamente corrispondenti aregole comportamentali lecite relazionate alla natura dell'oggetto, allemodalità di verificazione del fatto, alle condizioni soggettive delportatore, ai luoghi dell'accadimento, alla normale funzionedell'oggetto (Sez. 1, n. 4498 del 14/01/2008, Genepro, Rv. 238946;Sez. 7, n. 31934 del 14/10/2020, non mass.) e osservando che lamotivazione addotta dal ricorrente non è riconducibile a quellerilevanti in base al principio enunciato ed è stata tardivamente dedottain sede dibattimentale.La Corte ha, inoltre, opportunamente precisato che è irrilevantel’eventuale mancanza di consapevolezza della presenza del coltello nelmazzo di chiavi da parte dell'imputato: la natura contravvenzionaledell'illecito, punito anche a solo titolo di colpa, non può esonerare ilricorrente dalla penale responsabilità.4. Possono, ora, trattarsi congiuntamente i motivi (secondo eterzo) relativi al mancato riconoscimento della circostanza attenuantedella lieve entità di cui alla seconda parte del comma terzo dell’art. 4legge n. 110 del 1975 e quello relativo al riconoscimento della causadi non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. in quantostrettamente connessi. Si sostiene, condivisibilmente, che il mancator i c o n o s c i m e n t o d e l l acircostanza attenuante della lieve entità relativamente al portoabusivo di un'arma impedisce la declaratoria di esclusione dellapunibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod.pen. Se il fatto è ritenuto “non lieve” dal giudice di merito, non puòessere al contempo considerato “particolarmente tenue” ai fini dell’art.131-bis cod. pen., «[...] in quanto il fatto particolarmente tenue èconnotato, rispetto al fatto lieve, da un grado minore di disvalore,sicché, se un fatto non è lieve, perché contiene un grado di disvaloresuperiore rispetto alla particolare tenuità del fatto stesso, non potràmai essere sussunto in una fattispecie di particolare tenuità chepresuppone, tra l'altro, un complessivo giudizio di minima offensività,compiuto sulla base di una valutazione congiunta delle modalità dellacondotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o delpericolo» (Sez. 1, n. 20575 del 20/05/2025, Rv. 288112 - 01).Ora, la condivisa interpretazione del comma terzo, seconda parte,dell’art. 4 l.c. si è assestata sulla posizione per cui è necessaria, ai finidi interesse, una valutazione globale del fatto, che consideri tanto glielementi oggettivi della vicenda quanto quelli relativi alla personalitàdell'imputato: in particolare, si è precisato - e va anche in questacircostanza ribadito - che, ai fini della configurabilità del caso di lieveentità previsto dal terzo comma dell'art. 4 della legge n. 110 del 1975,deve tenersi conto non soltanto delle dimensioni dello strumento attoa offendere, ma anche di tutte le modalità del fatto e della personalitàdel reo, che possono dare un particolare significato al fatto obiettivodel porto ingiustificato (Sez. 1, n. 26636 del 19/3/2019, Fiandaca, Rv.276195 - 24 01; Sez. 5, n. 40396 del 3/7/2012, Zanatta, Rv. 254554- 01).A fronte di tali principi, l’apparato motivazionale, con lo specificoriferimento alle caratteristiche dell'arma rinvenuta (un coltello aserramanico con lama di 6,5 centimetri e lunghezza complessiva dicirca 20 cm, cioè uno strumento concretamente idoneo a ledere,anche in modo grave), alle modalità del porto (tenuto nella tasca deipantaloni e, quindi, prontamente reperibile), alla presenza diprecedenti penali a carico dell'imputato (uno dei quali specifico) ed ilconseguente giudizio negativo sulla sua personalità (Sez. 1, n. 15945del 21/03/2013, Cancellieri, Rv. 255640), è congruo, aderente ai datifattuali, corretto rispetto ai principi espressi da questa Corte, e, pertale motivo, non sindacabile in sede di legittimità.Sul punto relativo alla personalità dell’imputato, quale desumibiledai precedenti penali, deve osservarsi che questa Corte ha ritenutoche i precedenti penali siano ostativi al riconoscimento dell’attenuantedella lieve entità in quanto gravi (Sez. 1, n. 15945 del 21/03/2013,Rv. 255640-01; Sez. 1, n. 13630 del 12/02/2019, Rv. 275242-01),essendo, invece, irrilevante la circostanza che il reato commesso inprecedenza sia stato dichiarato estinto. Sul punto, si è affermato ilprincipio, al quale questo Collegio ritiene di dover dare continuità,secondo il quale «[...] tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., checostituisce la norma di riferimento per il giudice nell'apprezzamentodelle generiche, ci sono i precedenti penali e giudiziari, ma più ingenerale è ricompresa la condotta e la vita del reo, antecedenti alreato, espressione nella quale sicuramente rientrano le condannedichiarate estinte dal Tribunale di sorveglianza. Del resto è pacificoche legittimamente il giudice, tra gli elementi di valutazione che puòutilizzare ai fini dell'applicabilità delle circostanze attenuanti generichedi cui all'art. 62 bis c.p. o di determinazione della pena, indicatidall'art. 133 c.p., può considerare i precedenti giudiziari, ancorché nondefinitivi (conf. Sez. 5, ord. n. 3540 del 5/7/1999, D'Alessio, Rv214477; Sez. 2, n. 18189 del 05/05/2010, Vaglietti e altri, Rv.247469, a proposito del diniego della sospensione condizionale dellapena), per cui a maggior ragione potrà tener conto dei reati dichiaratiestinti» (Sez. 5, n. 39473 del 13/06/2013, Rv. 257200).Nel caso in esame, pertanto, la valutazione della Corte territorialeha fatto corretta applicazione dei principi enunciati sulla base deiprecedenti penali (specifici, quanto all’art. 4 l. n. 110 del 1975, e graviquanto all’ulteriore condanna per il delitto di cui all’art. 483 cod.pen.).Alla luce dei motivi esposti, come già evidenziato, il mancatoriconoscimento dell’attenuante ad effetto speciale preclude ilriconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod.pen.5. Quanto, infine, al mancato riconoscimento delle circostanzenegate in ragione dei precedenti penali dell’imputato e dellecaratteristiche del coltello e la Corte territoriale ha evidenziato che lagiustificazione addotta dall’imputato non è tale da integrare queglielementi concreti sui quali fondare la concessione del beneficio perchéincidenti sulla gravità del reato o sulla capacità a delinquere del reo.Le due motivazioni, reciprocamente integrate, sono conformi aiprincipi espressi da questa Corte, la quale ha affermato che «Al fine diritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice puòlimitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o menoil riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elementomodalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente» (Sez.2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549-02) e che essendosufficientel'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativialla concessione delle attenuanti, queste ultime possono esserenegate anche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato,perché in tal modo viene formulato comunque, sia pureimplicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità (Sez. 2,n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826-01).Quanto, infine, alla sproporzionalità della pena, la censura è deltutto generica e non si confronta con la motivazione della Corte diappello, la quale ha valutato l’entità della sanzione inflitta, ritenendolacongrua alla luce della capacità criminale dell’imputato, desunta daiprocedenti penali, tenuto anche conto del fatto che è stata fissata inmisura inferiore alla media.6. Alla luce dei motivi esposti, il ricorso deve essere rigettatocon condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali aisensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 01/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 23823/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris