CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 46074/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] , nato ad Hamilton (Canada), il :31 maggio 1960; avverso la sentenza del 12 marzo 2021, emessa dalla Corte d'appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale FRAN- [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto; udito il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorrente è stato originariamente tratto a giudizio per rispondere, nella sua qualità di amministratore di fatto della HQL, dichiarata fallita il 23 febbraio 2015, ed in concorso con [OSCURATO:PERSONA], amministratore di diritto della predet- ta società, dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale (artt. 216 e 223 n. 1 I. fall., capo A), procurato fallimento (art. 223 commi 1 e 2, n. 2 I. fall., capo B), C), autoriciclaggio (art. 648-ter cod. pen., capo D) e omessa denuncia di creditori (art. 220 I. fall.: capo E). Il Tribunale, in primo grado, assolto l'amministratore di diritto, ha ritenuto il Natale responsabile dei reati di cui al capo A (in relazione solo ad alcune condotte contestate e in esso assorbito il reato di cui al capo B) e al capo D, assolvendolo dai residui reati contestati in rubrica. Proposto appello, la corte territoriale ha confermato solo la condanna pronunciata per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale. 2. Avverso la predetta sentenza, propone ricorso l'imputato, articolando sei motivi d'impugnazione. 2.1. Con i primi tre (afferenti alla contestata distrazione delle rimanenze di magazzino) denuncia violazione di legge e omessa assunzione di una prova decisiva, deducendo, in particolare, che nel corso dell'istruttoria dibattimentale non si sarebbe formata la prova in ordine alla ritenuta distrazione. La corte, sostiene la difesa, omettendo di disporre una perizia estimativa pur richiesta dall'imputato, sarebbe incorsa in un vuoto mol:ivazionale e nella conseguente violazione dell'art. 533 cod. proc. pen., perché non avrebbe tenuto conto della drastica svalutazione del valore venale del pellame e della rilevata inattendibilità dell'inventario, ampiamente sottostimato. Avrebbe, così, omesso di valutare una logica spiegazione alternativa fornita dall'imputato, errando nella qualificazione giuridica della fattispecie, riconducibile, secondo la difesa, non già al reato di bancarotta, ma, a tutto voler concedere, al reato di false comunicazioni sociali, di cui all'art. 2621 del codice civile. 2.2. Con il quarto motivo (afferente al contratto di fitto d'azienda stipulato con altra società in prossimità del fallimento) si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, sub specie di contraddittorietà ed illogicità delle argomentazioni offerte. Secondo la difesa, la corte territoriale avrebbe illogicamente valutato il solo dato formale (rappresentato dal canone pattuito di 500 euro mensili), senza tener conto delle effettive rimesse versate dalla conduttrice in favore della fallita, per oltre 70.000 euro, di gran lunga maggiori rispetto al dato formale ed idonee a riequilibrare l'apparente sperequazione in danno degli interessi dei creditori. 2.3. Il quinto ed il sesto motivo afferiscono al riscatto di taluni macchinari, attribuiti a [OSCURATO:PERSONA], amministratore di diritto della fallita, e alla ritenuta falsificazione delle fatture di acquisto. L'imputato avrebbe spiegato come tale scelta (assolutamente legittima e prevista nel contratto di leasing) sarebbe stata dettata unicamente da motivi fiscali, in ragione delle plusvalenze tassabili che un'attribuzione in favore della società avrebbe generato. D'altronde, i beni sarebbero stati di modestissimo valore ed il riscatto sarebbe stato realizzato in un momento in cui la società non versava in particolari difficoltà economiche o finanziarie. Cosicché, l'operazione contestata non avrebbe concretamente leso l'integrità patrimoniale della società e, con essa, la garanzia dei creditori in caso di futura apertura di una procedura concorsuale. La deduzione troverebbe immediato riscontro negli esiti della procedura fallimentare, terminata con l'autorizzazione alla rinuncia alla liquidazione, autorizzata dal giudice delegato proprio in ragione dell'accertata mancanza di valore dei beni oggetto di contestazione. Tanto imporrebbe l'assoluzione dell'imputato o, comunque, il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 219 della legge fallimentare. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'attuale ricorrente, all'esito del giudizio di secondo grado, per come si è detto, è stato ritenuto responsabile, nella sua qualità di amministratore di fatto della HQL, dichiarata fallita il 23 febbraio 2015, del solo reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale (artt. 216 e 223 n. 1 I. fall.), contestato al capo A (ad esclusione di alcune condotte relative ai prelevamenti ai bonifici effettuati in suo favore), in esso assorbito il diverso reato di procurato fallimento (art. 223 commi 1 e 2, n. 2 I. fall.), originariamente contestato al capo B. In particolare, secondo la prospettazione accusatoria, la condotta distrattiva sarebbe consistita: nella sottrazione delle rimanenze di magazzino (per un valore indicato nello stato patrimoniale di circa 100.000 euro); nella stipula di un contratto di fitto di ramo d'azienda in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. ad un canone di gran lunga inferiore al valore reale e comunque trasferendo alla predetta l'avviamento e i pregressi rapporti commerciali della fallita; nell'aver consentito a [OSCURATO:PERSONA], amministratore di diritto della fallita e coniuge del Natale, di riscattare, con il pagamento della sola rata finale di poche centinaia d'euro, alcuni macchinari concessi in leasing alla fallita (e poi locati dalla Zambrano alla [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.), anche attraverso la falsificazione di alcune fatture d'acquisto. 2. Il ricorrente contesta in primo luogo, con i primi tre motivi di ricorso, la distrazione delle rimanenze di magazzino. Si è detto che il ricorrente deduce che la corte territoriale: a) non avrebbe tenuto conto né della drastica svalutazione del valore venale del pellame rinvenuto, né della rilevata inattendibilità dell'inventario, ampiamente sottostimato dal curatore; b) avrebbe omesso di accedere alla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale attraverso una perizia estimativa delle merci. Analoghe censure erano già state avanzate dinanzi alla corte territoriale attraverso la formulazione dei relativi motivi d'appello, a fronte dei quali la corte territoriale ha dato atto che: a) il curatore aveva valutato le merci rinvenute nel magazzino tremila euro, descrivendole come residui di pellami, di modestissimo valore commerciale in considerazione delle loro condizioni deteriorate; b) non era credibile che dette merci, iscritte nello stato patrimoniale aggiornato consegnato al curatore per un valore di euro 100.000, avessero poi accusato un così repentino e drastico deprezzamento nell'anno 2015; c) non era provato in che misura i furti, di cui l'imputato aveva riferito, avessero inciso sul valore di dette merci; c) la richiesta dell'appellante di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale attraverso una perizia estimativa delle merci rinvenute non poteva essere accolta risultando da un lato ultronea alla luce di quanto direttamente verificato dal curatore fallimentare, dall'altro tecnicamente non praticabile per il lungo tempo trascorso, in considerazione delle condizioni di palese scadimento in cui versavano i pellami già all'atto del sopralluogo. Cosicché la macroscopica differenza tra il valore delle rimanenze così come riportato nella situazione patrimoniale aggiornata al 23/02/15 e quello che è stato stimato dal curatore fallimentare deporrebbe incontrovertibilmente, in assenza di plausibili e verificabili giustificazioni, per la sottrazione delle stesse alle ragioni del fallimento. Rispetto a tali argomentazioni, logiche e coerenti con i dati processuali (ed in quanto tali insindacabili in sede di legittimità), le censure sollevate si risolvono in una mera riproduzione delle parallele censure sottoposte alla valutazione della corte territoriale, già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici e, comunque, in una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, articolata sulla base di diversi parametri di ricostruzione e valutazione, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. Ed in quanto tali, non evidenziando profilo di manifesta illogicità o contraddittorietà, sono inammissibili. D'altronde, con riferimento all'omessa rinnovazione dell'istruttoria, da un canto il vizio prospettato non è sussumibile nella previsione di cui all'art. 606, lett. d, cod. proc. pen., in termini di mancata assunzione di una prova decisiva, (ipotizzabile solo nel caso di prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado: Sez. 1, n. 40705 del 10/01/2018, Rv. 274337; Sez. 1, n. 3972 del 28/11/2013 - dep. 29/01/2014, Rv. 259136; Sez. 5, n. 34643 del 08/05/2008, Rv. 240995), dall'altro, sotto il profilo del pur dedotto vizio di motivazione, il sindacato che la Corte di cassazione può esercitare non può mai essere diretto alla concreta rilevanza dell'atto o della testimonianza da acquisire, ma deve esaurirsi nell'ambito del contenuto esplicativo del provvedimento adottato (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995 - dep. 23/02/1996, Rv. 203764; Sez. 3, n. 7680 del 13/01/2017, Rv. 269373). E la corte territoriale ha diffusamente e plausibilmente indicato le ragioni per le quali ha ritenuto non necessario, ai fini del decidere, disporre il supplemento istruttorio sollecitato dalla difesa. 2. Il quarto motivo (afferente al contratto di fitto d'azienda stipulato in prossimità del fallimento con la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.) è, invece, manifestamente infondato. Si è detto che il ricorrente la corte territoriale avrebbe illogicamente valutato il solo dato formale (rappresentato dal canone pattuito di 500 euro mensili), omettendo di considerare le effettive rimesse versate dalla conduttrice in favore della fallita per oltre 70.000 euro. La corte territoriale, sotto tale profilo, ha invece evidenziato che: - la [OSCURATO:SOCIETA]. fu costituita dal Natale il 3 febbraio 2013, due mesi prima che la [OSCURATO:SOCIETA]. cessasse di operare, in sostanziale corrispondenza con la stipulazione dei contratti di locazione del 5 e del 23 aprile 2013; - le due società avevano identico oggetto sociale, medesima sede operativa ed uguale amministratore di fatto; - il contratto di locazione di ramo d'azienda che fu sottoscritto il 5 aprile (e mai registrato) comprendeva la sede operativa della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., le sue dotazioni strutturali (impianti elettrici ed idrici), i suoi beni strumentali, l'avviamento e le relazioni pregresse; - la misura del canone di locazione convenuto, pari ad appena 500,00 euro mensili, era assolutamente sproporzionata rispetto al reale valore del complesso aziendale della HOL s.r.I., atteso che soltanto il canone di locazione dei capannoni ammontava a 2.500.00 euro mensili e la locazione comprendeva anche tutte le dotazioni strumentali della [OSCURATO:SOCIETA]. (che avevano un valore stimato di circa 71.000,00 euro), l'avviamento ed i rapporti commerciali di quest'ultima, senza ulteriori spese, libera dai debiti pregressi e dagli oneri relativi al pagamento delle utenze che avrebbe potuto volturare; - l'operazione, nel suo complesso fu realizzata quando ormai la situazione di crisi aziendale si era ampiamente manifestata, con la revoca dei fidi bancari e dopo la lievitazione della posizione debitoria con l'Erario. Alla luce di quanto evidenziato, la corte territoriale ha ritenuto che: - la stipula del contratto in contestazione abbia permesso al ricorrente di svuotare la HQL delle proprie attività, della propria capacità operativa e quindi della possibilità di produrre reddito e di proseguire l'attività con una nuova compagine societaria, libera dalla zavorra della consistente debitoria che la fallita aveva accumulato; - la versione dell'imputato (secondo il quale il contratto sarebbe stato in realtà finalizzato a guadagnare del tempo a fronte dello sfratto esecutivo ottenuto dai fratelli Marino, proprietari del capannone), sarebbe del tutto irrilevante (in quanto non idonea ad incidere sulla ritenuta effettiva funzione economica dell'operazione) e comunque sfornita di un adeguato supporto probatorio (in quanto non sarebbe stata provata alcuna concreta attività da parte dell'imputato finalizzaLa alla ricerca di un possibile acquirente); - analogamente irrilevante sarebbe il versamento da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. della somma di euro 73.500.00 in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. ed il meccanismo concordato della lavorazione in conto terzi perché: a) il trasferimento ci somme di denaro che la [OSCURATO:SOCIETA]. realizzava utilizzando il complesso produttivo della [OSCURATO:SOCIETA]. e le sue pregresse relazioni commerciali era rimesso alla discrezionalità dell'imputato; b) il contratto di locazione, nel prevedere che la [OSCURATO:SOCIETA]. si impegnasse a lavorare per conto della [OSCURATO:SOCIETA]. merci e pellami al prezzo di mercato praticando uno sconto del 30%,' non contemplava una clausola di esclusiva, né fissava il volume delle commesse necessario a riequilibrare la grave sproporzione determinata dalla misura esigua del canone. Sotto il profilo motivazionale, le argomentazioni offerte dalla corte territoriale sono logiche e coerenti con i dati processuali richiamati ed in quanto tali insindacabili:in sede di legittimità. Ciò considerato, sotto il profilo della sussistenza del reato contestato (e, quindi, della pur dedotta violazione di legge), è necessario premettere che il distacco del bene dal patrimonio dell'imprenditore poi fallito (con conseguente depauperemento in danno dei creditori), in cui si concreta l'elemento oggettivo del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, può realizzarsi in qualunque forma con qualunque modalità, non avendo incidenza su di esso la natura dell'atto negoziale con cui tale distacco si compie, né la possibilità di recupero del bene attraverso l'esperimento delle azioni apprestate a favore della curatela (Sez. 5, n. 4739 del 23/03/1999, Rv. 213120). Ne consegue che costituisce condotta idonea a integrare un fatto distrattivo, sussumibile nell'area di operatività della L. Fall., art. 216, comma 1, n. 1), l'affitto dei beni aziendali per un canone incongruo: massimamente quando, come nel ,caso di specie, il complesso dei beni affittati esaurisca il compendio aziendale dell'impresa, per cui ne deriva l'impossibilità per questa di proseguire nella propria attività economica (Sez. 5, n. 3302 del 28/01/1998, Rv. 209947). In sintesi, quindi, il contratto di affitto di azienda può connotarsi in modo da integrare una bancarotta per distrazione sia nel caso in cui l'affitto venga stipulato con canoni incongrui o simulati (Sez. 5, n. 44891 del 9 ottobre 2008, RM. in proc. Quattrocchi, Rv. 241830), sia in quello cui la stipula avvenga al preciso scopo di trasferire la disponibilità dei beni societari ad altro soggetto giuridico in previsione del fallimento (Sez. 5, n. 46508 del 27 novembre 2008, Scire e altri, Rv. 242614; Sez. 5, n. 3302 del 28 gennaio 1998, Martinel, Rv. 209947; Sez. 5, n. 11207 del 29 ottobre 1993, Locatelli ed altri, Rv. 196456), impedendo l'utile perseguimento dell'oggetto sociale senza garantire contestualmente il ripiano della situazione debitoria della società (Sez. 5, n. 16748 del 13/02/2018, Rv. 272841; Sez. 5, n. 10778 del 10 gennaio 2012, Petruzziello, Rv. 252008). Sotto il profilo soggettivo, poi, accertata (e non contestata) la volontà di porre in essere le condotte (con oggettivo carattere distrattivo, per come si è detto), non assume alcun rilievo la specifica intenzione (peraltro non dimostrata) di salvaguardare l'avviamento economico e la capacil:à occupazionale, trasferendo beni e risorse verso altre società, ritenute maggiormente operative. La salvaguardia delle risorse sociali va, infatti, attuata all'interno del soggetto proprietario, nell'interesse dei creditori e dei terzi che hanno fatto affidamento sul patrimonio e sulla capacità operativa della singola società (Sez. 5, n. 13169 del 26/01/2001, Rv. 218390). Ciò considerato, la difesa lamenta che la corte territoriale avrebbe illogicamente valutato il solo dato formaie (rappresentato dal canone pattuito di 500 euro mensili), omettendo di prenoere in considerazione le effettive rimesse versate dalla conduttrice in favore della fallita per oltre 70.000 euro, di gran lunga maggiori rispetto al dato formale e, quindi, l'idoneità di tale dato sostanziale a riequilibrare l'apparente sperequazione in danno degli interessi dei creditori. La questione ripropone il tema, ampiamente analizzato da questa Corte, della c.d. bancarotta riparata, ma è infondata. La bancarotta cosiddetta "hparata" si configura quando la sottrazione dei beni venga annullata da un'attiv ,tà di segno contrario, che reintegri il patrimonio dell'impresa prima della sogha cronologica costituita dalla dichiarazione di fallimento, così annullando il pregiudizio per i creditori, sicché è onere dell'amministratore, che si è reso responsabile di atti di distrazione e sul quale grava una posizione di garanzia rispetto al patrimonio sociale, provare l'esatta corrispondenza tra i versamenti compiuti e gli atti distrattivi precedentemente perpetrati (Sez. 5, n. 57759 del 24/11/2017, Rv. 271922). In concreto, il dato oggettivo (pacificamente riconosciuto dalla corte territoriale) dell'effettivo versamento di dette somme non permette di ritenere integralmente sanato il pregiudizio subito dai creditori. Non solo e non tanto sotto il profilo della congruità della somma (comunque insufficiente, alla luce della valutazione offerta dalla corte territoriale, a coprire anche le dotazioni strumentali della fallita, l'avviamento ed i rapporti commerciali di quest'ultima e gli oneri relativi al pagamento delle utenze) e non già in quanto rimessa alla discrezionalità dell'imputato, ma alla luce della funzione economica dell'operazione, realizzata, per come si è detto, al preciso scopo di trasferire la disponibilità dei beni societari ad altro soggetto giuridico in previsione del fallimento, impedendo l'utile perseguimento dell'oggetto sociale senza garantire contestualmente il ripiano della situazione debitoria della società. 3. Parzialmente fondati sono, invece, il quinto e il sesto motivo, afferenti, per come si è detto, al riscatto da parte della Zambrano dei tre macchinari indicati nella capo d'imputazione e al riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 219 della legge fallimentare. 3.1. Sotto il primo profilo, il ricorrente deduce, per come si è detto, che l'operazione contestata non avrebbe concretamente leso la garanzia dei creditori attese le finalità eminentemente fiscali, lo scarso valore dei macchinari e le floride condizioni economiche nelle quali versava la società. Il principio evocato dal ricorrente trova il suo logico presupposto nella ratio dello stesso reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale (diretto a tutelare l'integrità del patrimonio nella sua peculiare funzione di garanzia dei creditori) e nella sua natura di pericolo concreto, la cui offensività è contraddistinta dall'effettiva possibilità che, ove per qualsiasi ragione si dia luogo ad una procedura concorsuale, l'esito della stessa venga condizionato da atti distrattivi che abbiano comunque ridotto il patrimonio disponibile. Ciò considerato, ove vi sia uno stretto rapporto cronologico tra l'atto dispositivo che diminuisce la garanzia dei creditori rispetto alla successiva procedura concorsuale, la manifestazione dei presupposti storici di questa (nella forma della crisi di impresa o in quella della insolvenza o del dissesto) rende particolarmente agevole la ricostruzione della fattispecie normativa con riferimento al caso concreto, poiché è del tutto evidente la natura non solo pericolosa ma anche concretamente depauperativa della azione e la rimproverabilità soggettiva del suo autore che, della determinazione del pericolo, non può protestare una imputazione a titolo di responsabilità oggettiva (Sez. 5, n. 533 del 14/10/2016, dep. 2017, Rv. 269019). H problema ermeneutico può nascere, piuttosto, quando quel rapporto cronologico non vi sia. In questi casi, occorre tener presente che "l'imprenditore può dare dinamicamente a singoli propri beni destinazioni che non necessariamente collidono ed anzi possono coesistere col principio di responsabilità di cui all'art. 2740 cc, essendo egli semmai tenuto alla conservazione del valore del patrimonio nel suo complesso. Egli è anzi abilitato a fare spese personali o per la famiglia la cui entità non deve essere neppure assiomaticamente minima se la condizione economica glielo consente ( arg. ex art. 217 comma 1 n. 1 I. fall.); non è perseguibile neppure a titolo di bancarotta semplice se, ancora quando le sue condizioni sono favorevoli, impiega una parte contenuta del suo patrimonio in operazioni imprudenti; né il singolo suo creditore potrebbe attivare i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale (artt.2900 e 2901 cc) se non ricorresse, quale effetto del suo comportamento quale debitore, una lesione al patrimonio capace di mettere in dubbio la realizzazione coattiva del credito" (Sez. 5, n. 533 del 14/10/2016, dep. 2017, Rv. 269019). Cosicché il pericolo non può che essere correlato alla idoneità dell'atto di depauperamento a creare un vulnus all'integrità della garanzia dei creditori in caso di apertura di procedura concorsuale, con un'analisi che deve riguardare in primo luogo l'elemento oggettivo, per investire poi in modo omogeneo l'elemento soggettivo e che certamente deve poggiare su criteri ex ante, in relazione alle caratteristiche complessive dell'atto stesso e della situazione finanziaria della società (ibidem). In concreto, la stessa corte territoriale ha riconosciuto che i primi segnali di crisi aziendale si manifestarono nel 2011, quando i dipendenti della società e lo stesso [OSCURATO:PERSONA], che figurava formalmente come tale, furono licenziati e liquidati e si palesarono problemi di solvibilità nei confronti dei fornitori e dei proprietari dell'immobile (condotto in locazione dalla HQL). Gli atti oggetto della contestazione, invece, sono tutti intervenuti tra il 2007 ed il 2008, diversi anni prima che la crisi si manifestasse. La corte territoriale, sotto tale profilo, ha dato conto solo dell'irrilevanza della giustificazione fornita dall'imputato, in termini di risparmio fiscale, e dell'oggettiva sottrazione dei beni riscattati. Nulla ha detto, invece, alla luce della lontananza della dichiarazione di fallimento, con riferimentc all'inquadramento delle singole operazioni oggetto del capo d'imputazione nel contesto delle condizioni economiche della società. Tanto più alla luce della rinuncia alla liquidazione di tali macchinari autorizzata nella procedura di liquidazione. Tanto impone l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente a tale profilo, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo esame sul punto. 3.2. L'ulteriore censura, afferente all'invocato riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall'art. 219 I. fall., è invece inammissibile. La corte territoriale ha dato atto di come le condotte distrattive poste in essere dall'imputato abbiano determinato il completo depauperamento del patrimonio della società fallita, ricollegando, così, il diniego a tutte le condotte contestate.Il ricorrente, invece, invocando il riconoscimento dell'attenuante in relazione alla sola dedotta insussistenza di un effettivo depauperamento conseguente al riscatto dei macchinari, non si confronta con le analitiche motivazioni offerte dalla corte, che trascendono la singola condotta. Da ciò l'inammissibilità della censura. 4. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata con riferimento al capo relativo ai contestati riscatti dei macchinari, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto. Per il rest