Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 12559/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 22199/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso il suo studio in Leonforte, [OSCURATO:PERSONA] n. 17, pec [OSCURATO:EMAIL] –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12 è domiciliata ex lege. –controricorrente e ricorrente incidentale – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. [OSCURATO:PERSONA].

DIST.CATANIA n. 4704/2022, depositata in data 18 maggio 2022.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 marzo 2025 dal Consigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. L’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], l’intimazione di pagamento n. 29320119012095549 avente ad oggetto IRPEF, ILOR, SSN, [OSCURATO:PERSONA], oltre sanzioni ed interessi, per l’anno di imposta 1994 e la correlativa cartella di Cartella di pagamento – IRPEF _ ILOR e altro - 1994 - pagamento n. 29320010121416635 per l’importo complessivo di euro 7.614,13.

2. Avverso l’intimazione di pagamento e la cartella di pagamento, la contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Catania; si costituiva l’Agenzia delle Entrate rilevando l’inammissibilità del ricorso.

3. La C.t.p. di Catania, con sentenza 11649/2018, accoglieva il ricorso.

4. Contro tale sentenza proponeva appello l’Agenzia delle Entrate dinanzi alla C.t.r. della Sicilia; la contribuente si costituiva tardivamente depositando controdeduzioni; non si costituiva la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a..

5. Con sentenza n. 4704/2022, depositata in data 18 maggio 2022, la C.t.r. accoglieva l’appello.

6. Nelle more, la contribuente proponeva domanda di definizione agevolata ai sensi dell’art. 5 della legge n. 130/2022 cui faceva seguito formale provvedimento di diniego n. prot. 23651 in data 6 marzo 2023.

7. Avverso la sentenza della C.t.r. della Sicilia, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso svolgendo un motivo di ricorso incidentale.

La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 18 marzo 2025 per la quale La ricorrente ha depositato memoria.

Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso principale, così rubricato «Omessa pronuncia ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ. (art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ.)» la contribuente lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha omesso di pronunciarsi sull’eccezione di prescrizione e decadenza dell’intimazione di pagamento, sebbene la contribuente avesse censurato, con specifico motivo di gravame, la sentenza di primo grado che aveva disatteso tale doglianza.

1.2. Con il secondo motivo di ricorso principale, così rubricato «Omessa motivazione su un punto decisivo della controversia.

Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 116 cod. proc. civ., dell’art. 2697 cod. civ., dell’art. 2948 cod. civ. n. 4 e del d.P.r. 29 settembre 1972, n. 57, primo e secondo comma (art. 360, primo comma, n. 3 e 5 cod. proc. civ.)» la contribuente lamenta l’error in iudicando e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha violato il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.

1.3. Con l’unico motivo di ricorso incidentale, così rubricato «Violazione dell’art. 15, primo comma, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.)», l’Agenzia delle Entrate lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha proceduto con la compensazione delle spese.

2. Va premesso che la contribuente ha depositato memoria nella quale afferma che, in virtù della pace fiscale, tutte le cartelle comprese nell’avviso di intimazione sono state stralciate dal ruolo; tuttavia, omette di allegare la documentazione adeguata a suffragare la deduzione invocata.

Pertanto, si profila opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo affinché il contribuente, nel termine di gg. 60 dalla data di comunicazione del deposito della presente ordinanza, proceda alla trasmissione della documentazione all’uopo idonea.

P.Q.M La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per gli adempiment

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 22199/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso il suo studio in Leonforte, [OSCURATO:PERSONA] n. 17, pec [OSCURATO:EMAIL] –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12 è domiciliata ex lege. –controricorrente e ricorrente incidentale – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. [OSCURATO:PERSONA]. DIST.CATANIA n. 4704/2022, depositata in data 18 maggio 2022. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 marzo 2025 dal Consigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. L’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], l’intimazione di pagamento n. 29320119012095549 avente ad oggetto IRPEF, ILOR, SSN, [OSCURATO:PERSONA], oltre sanzioni ed interessi, per l’anno di imposta 1994 e la correlativa cartella di Cartella di pagamento – IRPEF _ ILOR e altro - 1994 - pagamento n. 29320010121416635 per l’importo complessivo di euro 7.614,13. 2. Avverso l’intimazione di pagamento e la cartella di pagamento, la contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Catania; si costituiva l’Agenzia delle Entrate rilevando l’inammissibilità del ricorso. 3. La C.t.p. di Catania, con sentenza 11649/2018, accoglieva il ricorso. 4. Contro tale sentenza proponeva appello l’Agenzia delle Entrate dinanzi alla C.t.r. della Sicilia; la contribuente si costituiva tardivamente depositando controdeduzioni; non si costituiva la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.. 5. Con sentenza n. 4704/2022, depositata in data 18 maggio 2022, la C.t.r. accoglieva l’appello. 6. Nelle more, la contribuente proponeva domanda di definizione agevolata ai sensi dell’art. 5 della legge n. 130/2022 cui faceva seguito formale provvedimento di diniego n. prot. 23651 in data 6 marzo 2023. 7. Avverso la sentenza della C.t.r. della Sicilia, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso svolgendo un motivo di ricorso incidentale. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 18 marzo 2025 per la quale La ricorrente ha depositato memoria. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso principale, così rubricato «Omessa pronuncia ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ. (art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ.)» la contribuente lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha omesso di pronunciarsi sull’eccezione di prescrizione e decadenza dell’intimazione di pagamento, sebbene la contribuente avesse censurato, con specifico motivo di gravame, la sentenza di primo grado che aveva disatteso tale doglianza. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso principale, così rubricato «Omessa motivazione su un punto decisivo della controversia. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 116 cod. proc. civ., dell’art. 2697 cod. civ., dell’art. 2948 cod. civ. n. 4 e del d.P.r. 29 settembre 1972, n. 57, primo e secondo comma (art. 360, primo comma, n. 3 e 5 cod. proc. civ.)» la contribuente lamenta l’error in iudicando e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha violato il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. 1.3. Con l’unico motivo di ricorso incidentale, così rubricato «Violazione dell’art. 15, primo comma, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.)», l’Agenzia delle Entrate lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha proceduto con la compensazione delle spese. 2. Va premesso che la contribuente ha depositato memoria nella quale afferma che, in virtù della pace fiscale, tutte le cartelle comprese nell’avviso di intimazione sono state stralciate dal ruolo; tuttavia, omette di allegare la documentazione adeguata a suffragare la deduzione invocata. Pertanto, si profila opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo affinché il contribuente, nel termine di gg. 60 dalla data di comunicazione del deposito della presente ordinanza, proceda alla trasmissione della documentazione all’uopo idonea. P.Q.M La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per gli adempiment
Sentenza Cassazione n. 12559/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris