CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 31 marzo 2022
Cassazione n. 12398/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28341/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:SOCIETA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 2137/2021 depositata il26/07/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: -la Corte d’appello di Venezia, con sentenza n . 2137/21, ha confermato la sentenza del Tribunale di Venezia del 2020 che aveva respinto la domanda della [OSCURATO:SOCIETA], nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] srl, di accertamento della contraffazione del brevetto italiano per invenzione n. 0001336868, dal titolo «procedimento di resinatura sottovuoto con strato drenante per blocchi di marmo», rilasciato nel 2006 dall’UIBM, di cui la [OSCURATO:SOCIETA] era licenziataria esclusiva, costituente anche illecito concorrenziale, ex art.2598 commi 2 e 3 c.c., con inibitoria e condanna al risarcimento dei danni, e accolto, all’esito di consulenza tecnica d’ufficio, la domanda riconvenzionale della convenuta, di declaratoria della nullità del brevetto italiano in oggetto, per difetto di novità (stante la preesistenza di altro brevetto «D14»,) un relazione alle rivendicazioni nn. 1, 5, 6 e 9. -avverso la suddetta pronuncia, la [OSCURATO:SOCIETA] propone ricorso per cassazione, notificato il 16/11/21, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] srl (che non svolge difese); -la ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art.360 nn. 3 e 4 c.p.c., degli att. 115 e 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 111 Cost.; b) con il secondo motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt.45 e 48 c.p.i.; c) con il terzo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art360 n. 3 c.p.c., dell’art.2598 c.c. Ritenuto che: - E’ stata depositata, il 31/3/2022, istanza congiunta della ricorrente e della intimata (da parte del difensore munito di procura speciale) di cessazione della materia del contendere, per avere le parti raggiunto un accordo transattivo. - deve pertanto essere dichiarata cessata la materia del contendere, essendo sopravvenuta una situazione che ha eliminato la ragione del contendere delle parti, facendo venire meno l’interesse ad agire ed a contraddire (Cass. 13109/2012; Cass. 15632/2013; Cass. 15164/2017); -non v’è luogo a provvedere sulle spese processuali, non avendo l’intimata svolto attività difensiva; -non deve disporsi il pagamento del doppio contributo, in quanto, in tema di impugnazioni, la "ratio" dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicché tale meccanismo sanzionatorio si applica per l'inammissibilità originaria del gravame (nella specie, ricorso per cassazione) ma non per quella sopravvenuta (Cass., n. 19464/2014; Cass., n. 13636/2015; Cass., n. 3542/2017; Cass., n. 14267/2017). P.Q.M. La Corte dichiara cessata la materia del contendere. Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002, d̀ atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente principale e di quella incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13. Così deciso, in Roma, nel