CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 15 luglio 2021
Cassazione n. 42133/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 2 marzo 2021 la Corte di appello di Catania liquidava in favore di DWMartino Matteo la somma di € 12.185,00 a titolo di equa riparazione per l'ingiusta detenzione subita in parte in carcere e in parte agli arresti domiciliari in relazione al procedimento penale per reati di estorsione aggravata dai quali era stato irrevocabilmente assolto dal Tribunale di Ragusa con sentenza del 22 novembre 2019. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, tramite il difensore di fiducia, per tre distinti motivi. 2.1. Violazione ed erronea applicazione dell'art. 315 cod. proc. pen. in relazione all'art. 643 cod. proc. peri. La Corte omette nella parte dispositiva di condannare il Ministero dell'Economia e delle Finanze al pagamento della somma liquidata a titolo di equa riparazione. 2.2. Violazione ed erronea applicazione dell'art.315 cod. proc. pen., mancanza di motivazione in relazione alla liquidazione dell'indennizzo. La Corte ha liquidato l'indennizzo in base al mero calcolo aritmetico, che non costituisce un limite massimo invalicabile, senza tenere conto né della prova documentale offerta dall'istante di un danno ulteriore rispetto alla privazione della libertà personale (ordinanza cautelare eseguita mentre soggiornava in vacanza con la propria famiglia, reclusione in carcere lontano da casa, strepitus fori, conclamato dagli articoli giornalistici, che posero l'accento sul metodo mafioso contestato, forzosa assenza dal lavoro che determinò un rilevante danno economico per la società da lui amministrata), sia delle ragioni del dimezzamento dell'indennizzo per il periodo di custodia cautelare in regime di arresti domiciliari. 2.3. Violazione ed erronea applicazione della legge processuale in relazione agli artt.91 e 92 cod. proc. pen., avendo la Corte, pur accogliendo la domanda, omesso qualsivoglia pronuncia riguardante le spese processuali a carico del Ministero soccombente. 3. Il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento con rinvio alla Corte di appello di Catania per nuovo esame. 4. Mediante memoria scritta, l'Avvocatura generale dello Stato, per conto del Ministero delle Finanze, chiede dichiararsi l'inammissibilità ovvero il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, presentando l'impugnato provvedimento tutte le carenze contenutistiche e motivazionali denunciate nell'odierno atto di impugnazione. È del tutto omessa, infatti, la condanna del Ministero resistente al pagamento della somma liquidata a titolo di indennizzo e la pronuncia sulle spese del procedimento.Quanto all'entità della somma riconosciuta a favore dell'istante, la Corte di Catania svolge considerazioni del tutto generiche e non fornisce alcuna risposta a quanto dedotto dal richiedente circa la esistenza o meno di specifiche voci di danno, di natura patrimoniale e non, che il [OSCURATO:PERSONA] indica di aver subito in conseguenza della ingiusta detenzione sofferta. 2. Per tali ragioni l'ordinanza in esame va annullata, con rinvio alla Corte di appello di Catania per nuovo esame e per la regolamentazione delle spese tra le parti riguardanti il presente giudizio di legittimità. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di appello di Catania cui demanda anche la regolamentazione tra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità. Così deciso il 15 luglio 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]