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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 15713/2024

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A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’[OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 06 / 05/2024 C .

C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore R.G. n. 22916 /20 21 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 22916del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: GNNGDU 73M09 A883S ) avvocato costituito personalmente, ai sensi dell’art. 86 c.p.c., altresì rappresentato e difeso dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (GNNNRC 44S17 A883S) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Laura (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 84L41 H501I) rappresentatae difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 57D15 C746C) -controricorrente- per la cassazione dell’ordinanzadel Tribunale di Roma pronun- ciata in data 3 maggio 2021 nel giudizio iscritto al n. 35223/19 R.G. (che si assume notificata in data 3giugno 2021); udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 6 maggio 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa L’avvocatoGuido Giannubilo ha ottenuto due decret i ingiuntiv i nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per il pagamento di compensi professionali relativi a prestazioni legali rese in favore della stessa.

Ric. n. 22916/2021 –Sez. 3 – A d. 6 maggio 2024 – Ordinanza – Pagina 2 di 4 In sede di opposizione, introdotta con il rito sommario di cui all’art. 702 bis c.p.c., la [OSCURATO:PERSONA] ha contestato la sussistenza del credito e, in ogni caso, la misura dello stesso, deducendo altresì l’inadempimento, da parte del legale, a lle obbligazioni professionali assunte.

Èstata disposta la riunione dei giudizi di opposizione e la tra- sformazione del ritoin quello speciale sommario di cui all’ art. 14 del decreto legislativo n. 150 del 2011 .

All’esito, il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, ha parzialmente accolto l’opposizione dellaSerafini, revocato i de- creti ingiuntiviopposti e condannato l’opponente al pagamento della minor somma di € 3.840,00, oltre accessori.

Avverso tale ordinanza ricorre il Giannubilo, sulla base di cinque motivi.

Resistecon controricorso la [OSCURATO:PERSONA].

Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. .

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.

Ragioni della decisione 1.È pregiudiziale ed assorbente – in quanto attinente alla pro- cedibilità del ricorso –il rilievo del mancato regolare e tempe- stivo deposito, da parte del ricorrente, della relazione di notifi- cazione del provvedimento impugnato, in violazione dell’art.369 c.p.c..

Il ricorrente stesso dichiara espressamente – nell’intestazione del ricorso – che l’ordinanza impugnata, la quale risulta pro- nunciata in data 3 maggio 202 1, gli sarebbe stata notificata in data 3 giugno 2021.

Unitamente al ricorso, notificato a mezzo P.E.C. in data 18 ago- sto 2021 e depositato in data 17 settembre 202 1 , in modalità Ric. n. 22916/2021 –Sez. 3 – A d. 6 maggio 2024 – Ordinanza – Pagina 3 di 4 telematica, ha prodotto il solo duplicato informatico del prov- vedimento impugnato, tra l’altro privo del la certificazione di conformità all’originale digitale contenuto nel fascicolo telema- tico;non ha, invece, prodotto la relazione di notificazione dello stesso.

Nell’indice dei documenti depositati con il ricorso(che si trova a pag. 3 dello stesso)il ricorrente dichiara espressamente che verrà prodotto, tra l’altro, « A - Duplicato informatico dell’ordi- nanza», senza alcun riferimento alla relazione di notificazione di tale ordinanza, che, comunque, non si rinviene nel fascicolo (integralmente telematico), tra i documenti allegati al ricorso o, comunque, depositati nel termine perentorio di cui all’art.369 c.p.c. (e, quanto meno, certamente non è presente tra i documenti telematici aventi una denominazione che possa in qualche modo essere ricollegabile alla natura del documento).

D’altra parte, il ricorso non risulta notificato nei sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento impugnat o (data che non è indicata nel ricorso, né è documentata in base ad una certificazione di cancelleria e si deve, pertanto, presumere coin- cidente con quella di pronuncia del provvedimento medesimo, cioè il 3 maggio 2021; d’altra parte, le conclusioni non mute- rebbero, se anche la pubblicazione fosse avvenuta nei giorni successivi dello stesso mese di maggio)e la relazione di notifi- cazione di quest’ultimo non risulta tempestivamente prodotta neanche dalla controparte costituita.

Non ricorre, quindi, nessuna delle ipotesi nelle quali, secondo la giurisprudenza di questa stessa Corte (cfr. Cass., Sez.

U, Sentenza n. 8312 del 25/03/2019, Rv. 653597 –02; conf.: Sez. 1, Ordinanza n. 3727 del 12/02/2021, Rv. 660556 –01; Cass., Sez.

U,Sentenza n. 22438 del 24/09/2018, Rv. 650462 – 01; conf.: Sez. 3, Ordinanza n. 27480 del 30/10/2018, Rv. 651336 -01), non vi sarebbe spazio per la sanzione dell’improcedibilità.

Il ricorso va, pertanto, dichiarato improcedibile.

Ric. n. 22916/2021 –Sez. 3 – A d. 6 maggio 2024 – Ordinanza – Pagina 4 di 4 2.Il ricorso è dichiarato improcedibile.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo, con di- strazione in favore del difensore dalla controricorrente, che ha reso la prescritta dichiarazione di anticipo, ai sensi dell’art. 93 c.p.c..

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

Per questi motivi La Corte: - dichiara improcedibile il ricorso; - condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, liquidandole in complessivi € 1.500,00, oltre€ 200,00 per esborsi, non- ché spese generali ed accessori di legge, con distrazione, ai sensi dell’art. 93 c.p.c., in favore del difensore della stessa controricorrente, avvocato [OSCURATO:PERSONA].

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali(ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1b

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’[OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 06 / 05/2024 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore R.G. n. 22916 /20 21 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 22916del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: GNNGDU 73M09 A883S ) avvocato costituito personalmente, ai sensi dell’art. 86 c.p.c., altresì rappresentato e difeso dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (GNNNRC 44S17 A883S) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Laura (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 84L41 H501I) rappresentatae difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 57D15 C746C) -controricorrente- per la cassazione dell’ordinanzadel Tribunale di Roma pronun- ciata in data 3 maggio 2021 nel giudizio iscritto al n. 35223/19 R.G. (che si assume notificata in data 3giugno 2021); udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 6 maggio 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa L’avvocatoGuido Giannubilo ha ottenuto due decret i ingiuntiv i nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per il pagamento di compensi professionali relativi a prestazioni legali rese in favore della stessa. Ric. n. 22916/2021 –Sez. 3 – A d. 6 maggio 2024 – Ordinanza – Pagina 2 di 4 In sede di opposizione, introdotta con il rito sommario di cui all’art. 702 bis c.p.c., la [OSCURATO:PERSONA] ha contestato la sussistenza del credito e, in ogni caso, la misura dello stesso, deducendo altresì l’inadempimento, da parte del legale, a lle obbligazioni professionali assunte. Èstata disposta la riunione dei giudizi di opposizione e la tra- sformazione del ritoin quello speciale sommario di cui all’ art. 14 del decreto legislativo n. 150 del 2011 . All’esito, il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, ha parzialmente accolto l’opposizione dellaSerafini, revocato i de- creti ingiuntiviopposti e condannato l’opponente al pagamento della minor somma di € 3.840,00, oltre accessori. Avverso tale ordinanza ricorre il Giannubilo, sulla base di cinque motivi. Resistecon controricorso la [OSCURATO:PERSONA]. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1.È pregiudiziale ed assorbente – in quanto attinente alla pro- cedibilità del ricorso –il rilievo del mancato regolare e tempe- stivo deposito, da parte del ricorrente, della relazione di notifi- cazione del provvedimento impugnato, in violazione dell’art.369 c.p.c.. Il ricorrente stesso dichiara espressamente – nell’intestazione del ricorso – che l’ordinanza impugnata, la quale risulta pro- nunciata in data 3 maggio 202 1, gli sarebbe stata notificata in data 3 giugno 2021. Unitamente al ricorso, notificato a mezzo P.E.C. in data 18 ago- sto 2021 e depositato in data 17 settembre 202 1 , in modalità Ric. n. 22916/2021 –Sez. 3 – A d. 6 maggio 2024 – Ordinanza – Pagina 3 di 4 telematica, ha prodotto il solo duplicato informatico del prov- vedimento impugnato, tra l’altro privo del la certificazione di conformità all’originale digitale contenuto nel fascicolo telema- tico;non ha, invece, prodotto la relazione di notificazione dello stesso. Nell’indice dei documenti depositati con il ricorso(che si trova a pag. 3 dello stesso)il ricorrente dichiara espressamente che verrà prodotto, tra l’altro, « A - Duplicato informatico dell’ordi- nanza», senza alcun riferimento alla relazione di notificazione di tale ordinanza, che, comunque, non si rinviene nel fascicolo (integralmente telematico), tra i documenti allegati al ricorso o, comunque, depositati nel termine perentorio di cui all’art.369 c.p.c. (e, quanto meno, certamente non è presente tra i documenti telematici aventi una denominazione che possa in qualche modo essere ricollegabile alla natura del documento). D’altra parte, il ricorso non risulta notificato nei sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento impugnat o (data che non è indicata nel ricorso, né è documentata in base ad una certificazione di cancelleria e si deve, pertanto, presumere coin- cidente con quella di pronuncia del provvedimento medesimo, cioè il 3 maggio 2021; d’altra parte, le conclusioni non mute- rebbero, se anche la pubblicazione fosse avvenuta nei giorni successivi dello stesso mese di maggio)e la relazione di notifi- cazione di quest’ultimo non risulta tempestivamente prodotta neanche dalla controparte costituita. Non ricorre, quindi, nessuna delle ipotesi nelle quali, secondo la giurisprudenza di questa stessa Corte (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 8312 del 25/03/2019, Rv. 653597 –02; conf.: Sez. 1, Ordinanza n. 3727 del 12/02/2021, Rv. 660556 –01; Cass., Sez. U,Sentenza n. 22438 del 24/09/2018, Rv. 650462 – 01; conf.: Sez. 3, Ordinanza n. 27480 del 30/10/2018, Rv. 651336 -01), non vi sarebbe spazio per la sanzione dell’improcedibilità. Il ricorso va, pertanto, dichiarato improcedibile. Ric. n. 22916/2021 –Sez. 3 – A d. 6 maggio 2024 – Ordinanza – Pagina 4 di 4 2.Il ricorso è dichiarato improcedibile. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo, con di- strazione in favore del difensore dalla controricorrente, che ha reso la prescritta dichiarazione di anticipo, ai sensi dell’art. 93 c.p.c.. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Per questi motivi La Corte: - dichiara improcedibile il ricorso; - condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, liquidandole in complessivi € 1.500,00, oltre€ 200,00 per esborsi, non- ché spese generali ed accessori di legge, con distrazione, ai sensi dell’art. 93 c.p.c., in favore del difensore della stessa controricorrente, avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali(ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1b
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