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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 9 settembre 2021

Cassazione n. 13705/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Rovigo visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso, udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso, udito l'avv. per [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Rovigo ha rigettato l'istanza di riesame avanzata da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Rovigo, in data 27/07/2021, e quella avanzata da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Rovigo, in data 23/05/2021.

II Tribunale di Rovigo, con l'impugnata ordinanza, premesso che in esecuzione del decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Rovigo, in data 23/05/2021, nell'ambito di indagini svolte nei confronti di numerosi soggetti - tra cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - indagati di reati fiscali e associazione a delinquere, era stato eseguito il sequestro per equivalente su diversi bancali di pellet rivendicati dalla Hujber, e, che la Polizia giudiziaria operante aveva disposto d'iniziativa il sequestro preventivo dell'immobile sito in [OSCURATO:PERSONA], via Bovoline 1 bis, formalmente intestato a [OSCURATO:PERSONA], ma nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], sequestro poi convalidato dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Rovigo, con provvedimento del 27/07/2021, con il quale era stato disposto il sequestro del citato immobile, ha respinto l'istanza di riesame avanzata da Hujber sul rilievo che dagli atti prodotti dalla difesa non si poteva evincere che i pellet sequestrati nel piazzale del magazzino adiacente alla società [OSCURATO:PERSONA] srl, fossero quelli riportati nelle fatture di acquisto tenuto conto delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] che aveva dichiarato che i pellet sequestrati si trovavano sul posto da oltre un anno, e ha respinto l'istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA] sul rilievo della disponibilità in capo a [OSCURATO:PERSONA] dell'immobile sequestrato, in via equivalente, pur di formale proprietà del [OSCURATO:PERSONA], nipote del primo, decreto di sequestro del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Rovigo, in data 27/07/2021, che ha ritenuto sorretto di autonoma valutazione.

2. - Per l'annullamento della ordinanza, hanno proposto separati ricorsi per cassazione i difensori, muniti di procura speciale, di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

2.1. Il ricorso nell'interesse [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione di legge in relazione all'art. 321 cod.proc.pen. e mancanza di motivazione sui punti decisivi sollevati nei motivi di riesame.

Sostiene la ricorrente l'omesso esame, da cui il vizio di assenza di motivazione, dei documenti prodotti da cui risultava che i pellet in sequestro di cui rivendicava la proprietà, erano stati acquistati dalla [OSCURATO:SOCIETA], come risultante dalle fatture e dai DDT, e pagati con bonifico. 2.2.

Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 322, 324 comma 7 in relazione all'art. 309 commi 9 e 9 bis cod.proc.pen.

Il tribunale avrebbe travisato il contenuto della doglianza difensiva che si appuntava sulla mancanza di autonoma valutazione del decreto di sequestro preventivo dell'immobile del 23 giugno 2021, non avrebbe colto il funditus della censura che lamentava come una ulteriore e autonoma iniziativa volta all'applicazione del vincolo reale sull'immobile de quo, assunta in via d'urgenza, dopo l'adozione di un decreto di sequestro preventivo (quello del 23/06/2021), non si fondava su quanto ritenuto e contestato nel decreto medesimo, essendo il nuovo vincolo cautelare disposto su presupposti distinti e ulteriori rispetto a quelli sottostanti il primo vicolo cautelare, tanto che il vincolo era ricaduto sul un bene non oggetto del primigenio decreto di sequestro preventivo.

Trattandosi di un autonomo decreto fondato su specifiche ragioni prima inedite, la legittimità dello stesso non avrebbe potuto essere valutata alla luce del primo decreto di sequestro nel quale non vi sarebbe motivazione sulla natura fittizia dell'intestazione della proprietà in capo al [OSCURATO:PERSONA], ritenuto prestanome di [OSCURATO:PERSONA], intestazione fittizia neppure oggetto di contestazione, nel primo decreto di sequestro (capi 6, 7, 8, 9, 25), sicchè la motivazione del provvedimento cautelare sarebbe stata resa in assenza di contestazione formale del reato di intestazione fittizia al [OSCURATO:PERSONA].

3. Il Procuratore generale, ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché presentato senza l'osservanza dei termini.

L'ordinanza impugnata è stata depositata in data 9 settembre 2021, il ricorso per cassazione è stato depositato presso il Tribunale di Roma, in data 20/09/2021, ed è pervenuto al Tribunale di Rovigo il 4 ottobre 2021.

Secondo le Sezioni Unite Bottari, in tema di impugnazioni cautelari, il ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione, ove presentata ad un ufficio diverso, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto, escluso comunque che sulla cancelleria incomba l'obbligo di trasmissione degli atti al giudice competente ex art. 582, comma 2, cod. proc. pen., la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo (Sez.

U, n. 1626 del 24/09/2020, Bottari, Rv. 280167 - 01).

Il ricorso, depositato fuori sede e pervenuto in data 6 ottobre 2022 alla cancelleria del Tribunale di Rovigo è tardivo, stante l'inosservanza dell'art. 325 cod.proc.pen., e va, pertanto, dichiarato inammissibile con tutte le conseguenze di legge.5.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché proposto dal terzo interessato senza procura speciale.

Risulta dal provvedimento che, nell'ambito dell'attività esecutiva del decreto di sequestro preventivo, emesso dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Rovigo, in data 23/06/2021, nel corso di indagini svolte nei confronti di numerosi soggetti indagati di reati fiscali e associazione a delinquere, che disponeva il sequestro diretto del profitto del reato e per equivalente su beni mobili, immobili o altre disponibilità degli indagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], veniva eseguito un sequestro preventivo di iniziativa della P.G., poi convalidato dal Giudice, dell'immobile sito in [OSCURATO:PERSONA] formalmente intestato a [OSCURATO:PERSONA], ma nella ritenuta disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], zio del ricorrente.

Avverso il decreto di sequestro preventivo dell'immobile, a seguito di convalida, il [OSCURATO:PERSONA] proponeva istanza di riesame eccependo di essere il proprietario e deducendo, altresì, la mancanza di autonoma valutazione del decreto.

L'istante è formale proprietario dell'immobile, è soggetto terzo interessato alla restituzione, l'immobile, individuato in sede di esecuzione del primo decreto di sequestro preventivo che disponeva il sequestro - tra gli altri - dei beni del [OSCURATO:PERSONA], ed è stato sottoposto a sequestro preventivo "per equivalente" in quanto ritenuto nella disponibilità dell'indagato [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorrente, formale proprietario del bene, in tale veste ne chiede la restituzione e pone questioni sui presupposti applicativi della misura cautelare reale (assenza di autonoma valutazione) che, peraltro, non possono avere ingresso poiché in tema di sequestro preventivo, il terzo che affermi di avere diritto alla restituzione del bene oggetto di sequestro, può dedurre, in sede di merito e di legittimità, unicamente la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene e l'inesistenza di un proprio contributo al reato attribuito all'indagato, senza potere contestare l'esistenza dei presupposti della misura cautelare (Sez. 3, n. 36347 del 11/07/2019, Pica, Rv. 276700 - 01).

Ma il suo ricorso è inammissibile perché non ha conferito procura speciale al difensore.

All'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del [OSCURATO:PERSONA], che ha sottoscritto il ricorso per cassazione non risulta conferita la procura speciale.

Questa Corte, con orientamento consolidato, ha affermato che ai fini della proposizione del ricorso per cassazione avverso le ordinanze in materia di misure cautelari reali il terzo interessato alla restituzione dei beni deve conferire una procura speciale al suo difensore, nelle forme previste dall'art. 100 cod.proc.pen. (Sez. 5, n. 25478 del 15/05/2014, Pannunzio, Rv. 259847; Sez. 6, n. 13154 del 19/03/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 246692; Sez. 6, n. 16974 del 13/03/2008, Pulignano, Rv. 239729;Sez. 6, n. 12517 del 12/03/2008, Calabresi, Rv. 239287; Sez. 5, n. 13412 del 17/02/2004, Pagliuso, Rv. 228019).

6. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che ciascun ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Rovigo visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso, udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso, udito l'avv. per [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Rovigo ha rigettato l'istanza di riesame avanzata da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Rovigo, in data 27/07/2021, e quella avanzata da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Rovigo, in data 23/05/2021. II Tribunale di Rovigo, con l'impugnata ordinanza, premesso che in esecuzione del decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Rovigo, in data 23/05/2021, nell'ambito di indagini svolte nei confronti di numerosi soggetti - tra cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - indagati di reati fiscali e associazione a delinquere, era stato eseguito il sequestro per equivalente su diversi bancali di pellet rivendicati dalla Hujber, e, che la Polizia giudiziaria operante aveva disposto d'iniziativa il sequestro preventivo dell'immobile sito in [OSCURATO:PERSONA], via Bovoline 1 bis, formalmente intestato a [OSCURATO:PERSONA], ma nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], sequestro poi convalidato dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Rovigo, con provvedimento del 27/07/2021, con il quale era stato disposto il sequestro del citato immobile, ha respinto l'istanza di riesame avanzata da Hujber sul rilievo che dagli atti prodotti dalla difesa non si poteva evincere che i pellet sequestrati nel piazzale del magazzino adiacente alla società [OSCURATO:PERSONA] srl, fossero quelli riportati nelle fatture di acquisto tenuto conto delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] che aveva dichiarato che i pellet sequestrati si trovavano sul posto da oltre un anno, e ha respinto l'istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA] sul rilievo della disponibilità in capo a [OSCURATO:PERSONA] dell'immobile sequestrato, in via equivalente, pur di formale proprietà del [OSCURATO:PERSONA], nipote del primo, decreto di sequestro del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Rovigo, in data 27/07/2021, che ha ritenuto sorretto di autonoma valutazione. 2. - Per l'annullamento della ordinanza, hanno proposto separati ricorsi per cassazione i difensori, muniti di procura speciale, di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Il ricorso nell'interesse [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione di legge in relazione all'art. 321 cod.proc.pen. e mancanza di motivazione sui punti decisivi sollevati nei motivi di riesame. Sostiene la ricorrente l'omesso esame, da cui il vizio di assenza di motivazione, dei documenti prodotti da cui risultava che i pellet in sequestro di cui rivendicava la proprietà, erano stati acquistati dalla [OSCURATO:SOCIETA], come risultante dalle fatture e dai DDT, e pagati con bonifico. 2.2. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 322, 324 comma 7 in relazione all'art. 309 commi 9 e 9 bis cod.proc.pen. Il tribunale avrebbe travisato il contenuto della doglianza difensiva che si appuntava sulla mancanza di autonoma valutazione del decreto di sequestro preventivo dell'immobile del 23 giugno 2021, non avrebbe colto il funditus della censura che lamentava come una ulteriore e autonoma iniziativa volta all'applicazione del vincolo reale sull'immobile de quo, assunta in via d'urgenza, dopo l'adozione di un decreto di sequestro preventivo (quello del 23/06/2021), non si fondava su quanto ritenuto e contestato nel decreto medesimo, essendo il nuovo vincolo cautelare disposto su presupposti distinti e ulteriori rispetto a quelli sottostanti il primo vicolo cautelare, tanto che il vincolo era ricaduto sul un bene non oggetto del primigenio decreto di sequestro preventivo. Trattandosi di un autonomo decreto fondato su specifiche ragioni prima inedite, la legittimità dello stesso non avrebbe potuto essere valutata alla luce del primo decreto di sequestro nel quale non vi sarebbe motivazione sulla natura fittizia dell'intestazione della proprietà in capo al [OSCURATO:PERSONA], ritenuto prestanome di [OSCURATO:PERSONA], intestazione fittizia neppure oggetto di contestazione, nel primo decreto di sequestro (capi 6, 7, 8, 9, 25), sicchè la motivazione del provvedimento cautelare sarebbe stata resa in assenza di contestazione formale del reato di intestazione fittizia al [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il Procuratore generale, ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché presentato senza l'osservanza dei termini. L'ordinanza impugnata è stata depositata in data 9 settembre 2021, il ricorso per cassazione è stato depositato presso il Tribunale di Roma, in data 20/09/2021, ed è pervenuto al Tribunale di Rovigo il 4 ottobre 2021. Secondo le Sezioni Unite Bottari, in tema di impugnazioni cautelari, il ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione, ove presentata ad un ufficio diverso, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto, escluso comunque che sulla cancelleria incomba l'obbligo di trasmissione degli atti al giudice competente ex art. 582, comma 2, cod. proc. pen., la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo (Sez. U, n. 1626 del 24/09/2020, Bottari, Rv. 280167 - 01). Il ricorso, depositato fuori sede e pervenuto in data 6 ottobre 2022 alla cancelleria del Tribunale di Rovigo è tardivo, stante l'inosservanza dell'art. 325 cod.proc.pen., e va, pertanto, dichiarato inammissibile con tutte le conseguenze di legge.5. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché proposto dal terzo interessato senza procura speciale. Risulta dal provvedimento che, nell'ambito dell'attività esecutiva del decreto di sequestro preventivo, emesso dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Rovigo, in data 23/06/2021, nel corso di indagini svolte nei confronti di numerosi soggetti indagati di reati fiscali e associazione a delinquere, che disponeva il sequestro diretto del profitto del reato e per equivalente su beni mobili, immobili o altre disponibilità degli indagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], veniva eseguito un sequestro preventivo di iniziativa della P.G., poi convalidato dal Giudice, dell'immobile sito in [OSCURATO:PERSONA] formalmente intestato a [OSCURATO:PERSONA], ma nella ritenuta disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], zio del ricorrente. Avverso il decreto di sequestro preventivo dell'immobile, a seguito di convalida, il [OSCURATO:PERSONA] proponeva istanza di riesame eccependo di essere il proprietario e deducendo, altresì, la mancanza di autonoma valutazione del decreto. L'istante è formale proprietario dell'immobile, è soggetto terzo interessato alla restituzione, l'immobile, individuato in sede di esecuzione del primo decreto di sequestro preventivo che disponeva il sequestro - tra gli altri - dei beni del [OSCURATO:PERSONA], ed è stato sottoposto a sequestro preventivo "per equivalente" in quanto ritenuto nella disponibilità dell'indagato [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente, formale proprietario del bene, in tale veste ne chiede la restituzione e pone questioni sui presupposti applicativi della misura cautelare reale (assenza di autonoma valutazione) che, peraltro, non possono avere ingresso poiché in tema di sequestro preventivo, il terzo che affermi di avere diritto alla restituzione del bene oggetto di sequestro, può dedurre, in sede di merito e di legittimità, unicamente la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene e l'inesistenza di un proprio contributo al reato attribuito all'indagato, senza potere contestare l'esistenza dei presupposti della misura cautelare (Sez. 3, n. 36347 del 11/07/2019, Pica, Rv. 276700 - 01). Ma il suo ricorso è inammissibile perché non ha conferito procura speciale al difensore. All'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del [OSCURATO:PERSONA], che ha sottoscritto il ricorso per cassazione non risulta conferita la procura speciale. Questa Corte, con orientamento consolidato, ha affermato che ai fini della proposizione del ricorso per cassazione avverso le ordinanze in materia di misure cautelari reali il terzo interessato alla restituzione dei beni deve conferire una procura speciale al suo difensore, nelle forme previste dall'art. 100 cod.proc.pen. (Sez. 5, n. 25478 del 15/05/2014, Pannunzio, Rv. 259847; Sez. 6, n. 13154 del 19/03/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 246692; Sez. 6, n. 16974 del 13/03/2008, Pulignano, Rv. 239729;Sez. 6, n. 12517 del 12/03/2008, Calabresi, Rv. 239287; Sez. 5, n. 13412 del 17/02/2004, Pagliuso, Rv. 228019). 6. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che ciascun ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C
Decreto Cassazione n. 13705/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris