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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 17 ottobre 2017

Cassazione n. 30953/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso 12481-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 445/2017 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 17/10/2017 R.G.N. 126/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. r.g. n. 12481/2018 [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Brescia hai confermato la sentenza del Tribunale di Mantova che aveva riconosciuto, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, la responsabilità solidale di [OSCURATO:PERSONA] per i crediti retributivi vantati da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dipendenti della Amacoop onlus cooperativa sociale in liquidazione, subappaltatrice del servizio di sorveglianza custodia e vigilanza del ponte barche sul fiume Oglio a Cesoie appaltato dalla provincia di Mantova al Consorzio.

2. La Corte territoriale ha in primo luogo ritenuto applicabile l'art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003 al rapporto tra appaltatore - sub committente e sub appaltatore.

Quanto ai crediti rivendicati ed alla loro natura retributiva la Corte di merito hai accertato che le ore richieste non erano state lavorate a causa della contrazione dell'attività in conseguenza di eventi meteorologici ed ambientali.

2.1. Il giudice di appello ha verificato che in tal senso disponeva il Regolamento interno della cooperativa ed i contratti individuali dei singoli lavoratori ed ha osservato tuttavia che il regolamento non poteva contenere disposizioni che derogassero in pejus rispetto ai trattamenti retributivi ed alle condizioni di lavoro previste dai contratti collettivi.

2.2. Ha evidenziato che la sospensione del rapporto poteva intervenire solo per cause di forza maggiore (imprevedibile, inevitabile) e che tale non poteva essere considerato un periodo di siccità il quale, se non preventivabile nel tempo e nella durata„ era tuttavia evento fisiologico che pertanto rientrava nel rischio d'impresa che gravava sul datore di lavoro.

2.3. Conseguentemente ha ritenuto invalida la clausola del contratto di lavoro che ha previsto la sospensione della retribuzione e, verificata l'esattezza dei conteggi, ha condannato il Consorzio al pagamento delle somme azionate relative a lavoro notturno, domenicale festività e ratei di tredicesima oltre a [OSCURATO:PERSONA] e ferie.

3. Per la cassazione della sentenza propone ricorso EI:hica [OSCURATO:PERSONA] - società cooperativa sociale affidato ad un unico motivo ed r.g. n.12481/2018 ulteriormente illustrato da memoria.

I lavoratori sono rimasti intimati.

Il Procuratore Generale ha concluso per la reiezione del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

4. Con il ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione dell'art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003 e dell'art. 1676 cod. civ. in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 cod. proc.civ. e si deduce che se da un canto correttamente era stata ritenuta applicabile alla fattispecie la disciplina dettata dall'art. 1676 cod.civ., non patendo trovare applicazione all'originaria committente, la Provincia di Mantova, l'art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, tuttavia era onere dei lavoratori allegare e dimostrare l'esistenza di un debito del Consorzio nei confronti del subappaltatore datore di lavoro (nello specifico la [OSCURATO:PERSONA]) presupposto per l'applicazione della tutela fino a concorrenza del debito.

4.1. Si sottolinea che i lavoratori, avendo agito ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 276 del 2003, invece, non si erano fatti carico di tale prova che in quello schema di rivendicazione non era necessario.

4.2. Inoltre, la ricorrente ha rilevato che l'art. 1676 c.c. attribuisce ai dipendenti un'azione diretta nei confronti del committente per ottenere quanto dovuto in esecuzione dell'attività prestata e non anche con riguardo ad ulteriori crediti seppure riferiti al medesimo rapporto di lavoro.

4.3. Ha osservato che la pretesa aveva ad oggetto il pagamento dei periodi non lavorati per effetto dell'interruzione del servizio a causa di eventi atmosferici e dunque non a prestazioni effettivamente rese.

4.4. Ha evidenziato poi che la norma garantisce al lavoratore che abbia reso la prestazione il pagamento del corrispettivo e degli oneri previdenziali dovuti da parte del committente il quale, seppure in via mediata, se ne sia avvantaggiato ed ha sottolineato che tale condizione nella specie sarebbe stata insussistente.

5. Il ricorso non può essere accolto.

5.1. In linea generale va ricordato che la tutela speciale prevista dall'art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, così come modificato dall'art. 6, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 251 del 2004, e dall'art. 1_, comma 911, della

I. n. 296 del 2006, si applica anche ai dipendenti del r.g. n.12481/2018 subappaltatore nei confronti del sub committente o subappaltante, sia in base al criterio di interpretazione letterale, dacché il subappalto è un contratto meramente derivato dall' appalto, sia in considerazione della "ratio" della norma, intesa a garantire i lavoratori dal rischio di inadempimento dell' appaltatore, esigenza che ricorre identica nell' appalto e nel subappalto (cfr. Cass. 20/06/2018 n. 16259).

5.2. [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza n. 254 del /2017 ha affermato la possibilità di interpretazione analogica della responsabilità solidale del committente anche in ipotesi di sub fornitura rispetto al contratto di appalto al fine di "evitare il rischio che meccanismi di decentramento e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione vadano a danno dei lavoratori utilizzati nella esecuzione del contratto commerciale".

5.3. Tale estensione interpretativa è peraltro intervenuta all'esito della disanima che il Giudice delle Leggi ha operato circa le caratteristiche dell'un contratto (appalto) rispetto all'altro (sub fornitura), ed alla considerazione dei differenti orientamenti dottrinari e giurisprudenziali che riconducono le due figure contrattuali al medesimo "tipo" contrattuale ovvero le distinguono per l'autonomia delle singole configurazioni.

In entrambi i casi, le caratteristiche inerenti i rapporti di lavoro/anche quelli che "indirettamente" assicurano la prestazione finale al datore di lavoro a capo della catena del decentramento lavorativo, hanno determinato la possibilità di interpretazione analogica delle disposizioni di cui al richiamato art. 29 (cfr. Cass. n. 14051 del 2019).

5.4. Tanto premesso, va chiarito che nel caso di specie, in disparte la natura pubblica dell'originario committente che effettivamente è esclusa dall'applicazione dell'art. 29 ai sensi dell'art. 1 comma 2 d.lgs. n. 276 del 2003, e che tuttavia nella specie non è neppure convenuta in giudizio, i soggetti coinvolti nella controversia con la posizione di sub committente e sub appaltante sono privati (il Consorzio e la cooperativa).

5.5. Non vi è pertanto alcuna ragione per ritenere che al rapporto tra le parti (sub committente e sub appaltatore) non si applichi il citato articolo

29. Non si può ritenere infatti che la natura pubblica r.g. n.12481/2018 dell'originaria committente condizioni il rapporto diverso, seppur connotato dal carattere pubblico e di interesse generale del servizio che ne è l'oggetto, intercorso tra soggetti privati ed al quale l'Amministrazione è rimasta estranea (arg. ex Cass. 30/09/2019 n. 24375).

6. In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato.

La mancata costituzione dei lavoratori, rimasti intimati, esime il Collegio dal provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell'art.13 comma 1 bis del citato d.P.R.„ se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Nulla per le spese.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell'art.1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso 12481-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 445/2017 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 17/10/2017 R.G.N. 126/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. r.g. n. 12481/2018 [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Brescia hai confermato la sentenza del Tribunale di Mantova che aveva riconosciuto, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, la responsabilità solidale di [OSCURATO:PERSONA] per i crediti retributivi vantati da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dipendenti della Amacoop onlus cooperativa sociale in liquidazione, subappaltatrice del servizio di sorveglianza custodia e vigilanza del ponte barche sul fiume Oglio a Cesoie appaltato dalla provincia di Mantova al Consorzio. 2. La Corte territoriale ha in primo luogo ritenuto applicabile l'art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003 al rapporto tra appaltatore - sub committente e sub appaltatore. Quanto ai crediti rivendicati ed alla loro natura retributiva la Corte di merito hai accertato che le ore richieste non erano state lavorate a causa della contrazione dell'attività in conseguenza di eventi meteorologici ed ambientali. 2.1. Il giudice di appello ha verificato che in tal senso disponeva il Regolamento interno della cooperativa ed i contratti individuali dei singoli lavoratori ed ha osservato tuttavia che il regolamento non poteva contenere disposizioni che derogassero in pejus rispetto ai trattamenti retributivi ed alle condizioni di lavoro previste dai contratti collettivi. 2.2. Ha evidenziato che la sospensione del rapporto poteva intervenire solo per cause di forza maggiore (imprevedibile, inevitabile) e che tale non poteva essere considerato un periodo di siccità il quale, se non preventivabile nel tempo e nella durata„ era tuttavia evento fisiologico che pertanto rientrava nel rischio d'impresa che gravava sul datore di lavoro. 2.3. Conseguentemente ha ritenuto invalida la clausola del contratto di lavoro che ha previsto la sospensione della retribuzione e, verificata l'esattezza dei conteggi, ha condannato il Consorzio al pagamento delle somme azionate relative a lavoro notturno, domenicale festività e ratei di tredicesima oltre a [OSCURATO:PERSONA] e ferie. 3. Per la cassazione della sentenza propone ricorso EI:hica [OSCURATO:PERSONA] - società cooperativa sociale affidato ad un unico motivo ed r.g. n.12481/2018 ulteriormente illustrato da memoria. I lavoratori sono rimasti intimati. Il Procuratore Generale ha concluso per la reiezione del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. Con il ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione dell'art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003 e dell'art. 1676 cod. civ. in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 cod. proc.civ. e si deduce che se da un canto correttamente era stata ritenuta applicabile alla fattispecie la disciplina dettata dall'art. 1676 cod.civ., non patendo trovare applicazione all'originaria committente, la Provincia di Mantova, l'art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, tuttavia era onere dei lavoratori allegare e dimostrare l'esistenza di un debito del Consorzio nei confronti del subappaltatore datore di lavoro (nello specifico la [OSCURATO:PERSONA]) presupposto per l'applicazione della tutela fino a concorrenza del debito. 4.1. Si sottolinea che i lavoratori, avendo agito ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 276 del 2003, invece, non si erano fatti carico di tale prova che in quello schema di rivendicazione non era necessario. 4.2. Inoltre, la ricorrente ha rilevato che l'art. 1676 c.c. attribuisce ai dipendenti un'azione diretta nei confronti del committente per ottenere quanto dovuto in esecuzione dell'attività prestata e non anche con riguardo ad ulteriori crediti seppure riferiti al medesimo rapporto di lavoro. 4.3. Ha osservato che la pretesa aveva ad oggetto il pagamento dei periodi non lavorati per effetto dell'interruzione del servizio a causa di eventi atmosferici e dunque non a prestazioni effettivamente rese. 4.4. Ha evidenziato poi che la norma garantisce al lavoratore che abbia reso la prestazione il pagamento del corrispettivo e degli oneri previdenziali dovuti da parte del committente il quale, seppure in via mediata, se ne sia avvantaggiato ed ha sottolineato che tale condizione nella specie sarebbe stata insussistente. 5. Il ricorso non può essere accolto. 5.1. In linea generale va ricordato che la tutela speciale prevista dall'art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, così come modificato dall'art. 6, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 251 del 2004, e dall'art. 1_, comma 911, della I. n. 296 del 2006, si applica anche ai dipendenti del r.g. n.12481/2018 subappaltatore nei confronti del sub committente o subappaltante, sia in base al criterio di interpretazione letterale, dacché il subappalto è un contratto meramente derivato dall' appalto, sia in considerazione della "ratio" della norma, intesa a garantire i lavoratori dal rischio di inadempimento dell' appaltatore, esigenza che ricorre identica nell' appalto e nel subappalto (cfr. Cass. 20/06/2018 n. 16259). 5.2. [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza n. 254 del /2017 ha affermato la possibilità di interpretazione analogica della responsabilità solidale del committente anche in ipotesi di sub fornitura rispetto al contratto di appalto al fine di "evitare il rischio che meccanismi di decentramento e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione vadano a danno dei lavoratori utilizzati nella esecuzione del contratto commerciale". 5.3. Tale estensione interpretativa è peraltro intervenuta all'esito della disanima che il Giudice delle Leggi ha operato circa le caratteristiche dell'un contratto (appalto) rispetto all'altro (sub fornitura), ed alla considerazione dei differenti orientamenti dottrinari e giurisprudenziali che riconducono le due figure contrattuali al medesimo "tipo" contrattuale ovvero le distinguono per l'autonomia delle singole configurazioni. In entrambi i casi, le caratteristiche inerenti i rapporti di lavoro/anche quelli che "indirettamente" assicurano la prestazione finale al datore di lavoro a capo della catena del decentramento lavorativo, hanno determinato la possibilità di interpretazione analogica delle disposizioni di cui al richiamato art. 29 (cfr. Cass. n. 14051 del 2019). 5.4. Tanto premesso, va chiarito che nel caso di specie, in disparte la natura pubblica dell'originario committente che effettivamente è esclusa dall'applicazione dell'art. 29 ai sensi dell'art. 1 comma 2 d.lgs. n. 276 del 2003, e che tuttavia nella specie non è neppure convenuta in giudizio, i soggetti coinvolti nella controversia con la posizione di sub committente e sub appaltante sono privati (il Consorzio e la cooperativa). 5.5. Non vi è pertanto alcuna ragione per ritenere che al rapporto tra le parti (sub committente e sub appaltatore) non si applichi il citato articolo 29. Non si può ritenere infatti che la natura pubblica r.g. n.12481/2018 dell'originaria committente condizioni il rapporto diverso, seppur connotato dal carattere pubblico e di interesse generale del servizio che ne è l'oggetto, intercorso tra soggetti privati ed al quale l'Amministrazione è rimasta estranea (arg. ex Cass. 30/09/2019 n. 24375). 6. In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato. La mancata costituzione dei lavoratori, rimasti intimati, esime il Collegio dal provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell'art.13 comma 1 bis del citato d.P.R.„ se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell'art.1
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