Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 46371/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' SALVATORE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO

1. La Corte di Appello di Catania ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Caltagirone aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di riciclaggio di una autovettura [OSCURATO:PERSONA] di provenienza delittuosa apponendovi la targa ed il contrassegno di identificazione del telaio di altro veicolo e lo aveva perciò condannato alla pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione ed Euro 688 di multa oltre al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento dei danni patiti dalla costituita parte civile;

2. ricorre per cassazione il difensore del Piterà lamentando: 2.1 inosservanza ovvero erronea applicazione della legge penale e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in riferimento alla condanna dell'imputato: rileva come la sentenza impugnata non abbia argomentato sulle censure articolate con l'atto di appello soprattutto con riguardo al profilo del difetto di prova circa la materiale riconducibilità all'imputato della condotta di riciclaggio descritta nel capo di imputazione; aggiunge che la targa ed il numero di telaio apposti sul veicolo non erano riferibili a lui ma ad un terzo essendo perciò del tutto apparente la motivazione del Tribunale, condivisa dalla Corte di Appello, sul giudizio di inverosimiglianza del fatto che egli conducesse un veicolo modificato ed alterato a sua insaputa; rileva, inoltre, come nessuna motivazione risulta in ordine alla idoneità decettiva della condotta contestata; 2.2 inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con rifermento al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.: richiama infatti la motivazione della Corte di Appello e ne stigmatizza il carattere a suo avviso meramente apodittico in merito al giudizio sull'effettivo valore economico del veicolo che era stato giudicato non modesto sol perché il mezzo era marciante; 2.3 inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con rifernnento al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62bis cod. pen. e del minimo della pena: rileva, ancora, il difetto di motivazione circa il diniego delle pur invocato circostanze attenuanti generiche negate sulla scorta di affermazioni generiche e pleonastiche; 2.4 inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con rifermento alla condanna dell'imputato al risarcimento del danno in favore della parte civile: segnala, infine, la carenza di motivazione in ordine alle statuizioni civili che non ha argomentato in merito alla sussistenza del danno ed in ordine alle censure proposte con l'atto di gravame.

3. Il ricorso è inammissibile perché articolato su censure manifestamente infondate ovvero non consentite in questa sede. 3.1 Quanto al primo motivo, infatti, la Corte di Appello, replicando all'omologo motivo di censura articolato con il gravame proposto contro la sentenza di primo grado, ha spiegato che il ricorrente era stato colto alla guida della autovettura [OSCURATO:PERSONA], risultata provento di furto commesso in Catania il 6.3.2013, su cui erano state montate le targhe ed era stato apposto il numero di telaio riferibili al di lui genitore deceduto e di cui, pertanto, egli aveva la disponibilità.

Nessun dubbio, in via di principio, che la manomissione ovvero la sostituzione di elementi identificativi di un veicolo quali la targa il numero di telaio come anche i numeri di identificazione di parti meccaniche sia condotta idonea ad integrare il delitto di riciclaggio, in quanto tale da ostacolare l'accertamento della provenienza del bene (cfr., Cass. Pen., 2, 12.2.2013 n. 25.940, Bonnici; cfr., anche, Sez. 2, Sentenza n. 44305 del 25/10/2005, Rv. 232770, Alaimo; Sez. 2, Sentenza n. 30842 del 03/04/2013, Rv. 257059, Giordano).

Questa Corte ha in qualche occasione affermato che la mera detenzione di un bene, alterato in modo da ostacolare l'identificazione della illecita provenienza, non è sufficiente per l'affermazione di penale responsabilità, in assenza di elementi idonei a ricondurre la condotta di alterazione o manipolazione al detentore, quanto meno a titolo di concorso (cfr., Sez. 2 - , Sentenza n. 29002 del 09/10/2020, Morelli, Rv. 279703; Sez. 2, Sentenza n. 41740 del 30/09/2015, Cariati, Rv. 265097).

Nel caso di specie, tuttavia, le due sentenze di merito hanno accertato che le targhe apposte sul veicolo condotto dal Piterà e di incontroversa provenienza delittuosa appartenevano ed erano abbinate ad un veicolo di proprietà del di lui padre; il Tribunale prime e la Corte di Appello dopo, con argomentazione inferenziale non manifestamente illogica o riconducibile ad una mera illazione, hanno potuto potuto desumere da questo dato la diretta responsabilità dell'odierno ricorrente nella alterazione dei dati identificativi del veicolo di cui egli aveva perciò la disponibilità non avendo peraltro fornito alcuna spiegazione alternativa di come sul veicolo da lui condotto fossero presenti elementi identificativi di quello del di lui genitore. 3.2 Quanto al secondo motivo, ritiene il collegio che la motivazione con cui la Corte di Appello, facendo riferimento al fatto che la condotta avesse attinto un automezzo "perfettamente marciante", sia assolutamente esaustiva rispetto alla censura articolata ed avente ad oggetto il riconoscimento della attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.; è sufficiente, infatti, ribadire, con la giurisprudenza di questa Corte, che l'applicazione della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, cod. pen. presuppone che il pregiudizio causato sia di valore economico pressoché irrisorio, sia quanto al valore in sé della cosa sottratta, che per gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla parte offesa (cfr., Cass. Pen., 2, 5.10.2017 n. 50.660, Calvio; Cass. Pen., 2, 22.3.2017 n. 30.264, Borriello; Cass. Pen., 4, 19.1.2017 n. 6.635, Sicu). 3.3 La Corte ha inoltre condiviso la considerazione del primo giudice circa la assenza di elementi suscettibili di essere valutati positivamente ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche atteso che l'imputato, già pregiudicato, era alla guida di un veicolo su cui erano stati apposti segni identificativi fuorvianti e lo stava utilizzando per rubare arance tenendo inoltre un comportamento extra ed endoprocessuale negativo.

Si tratta di argomentazioni certamente idonee a giustificare la decisione tenuto altresì conto che "le attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale "concessione" del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena" (cfr., Cass. Pen., 2, 14.3.2017 n. 14.307, Musumeci; Cass. Pen., 2, 5.6.2014 n. 30.228, Vernucci); in definitiva, quindi, "la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato; ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio" (cfr., Cass. Pen., 3, 17.11.2015 n. 9.836). 3.4 Manifestamente infondata è, infine, la censura relativa alla ritenuta mancanza di motivazione circa la condanna al risarcimento del danno dal momento che la affermazione difensiva della assenza di valore economico del veicolo si scontrava ineluttabilmente con il fatto che si trattasse di un mezzo marciante e, perciò, con un valore quantomeno d'uso certamente apprezzabile; d'altro canto, la Corte, con motivazione "autonoma", ha fatto presente che la provvisionale era stata liquidata in termini così modesti da potersi giustificare anche alla luce del solo danno morale.

D'altra parte, è pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte, che il provvedimento con il quale il giudice di merito, nel pronunciare condanna generica al risarcimento del danno, assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva non è impugnabile per cassazione, in quanto per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (cfr., Cass. Pen., 6, 14.10.2014 n. 50.746, PC e G.; Cass. Pen., 2, 6.11.2014 n. 49.016, Patricola; Cass. Pen., 3, 27.1.2015 n. 18.663, D.G.; Cass. pen., 5, 25.5.2011 n. 32.899, Mapelli; Cass. Pen., 23.6.2010 n. 34.791, Mazzamurro).

4. L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 5.11.2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' SALVATORE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. La Corte di Appello di Catania ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Caltagirone aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di riciclaggio di una autovettura [OSCURATO:PERSONA] di provenienza delittuosa apponendovi la targa ed il contrassegno di identificazione del telaio di altro veicolo e lo aveva perciò condannato alla pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione ed Euro 688 di multa oltre al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento dei danni patiti dalla costituita parte civile; 2. ricorre per cassazione il difensore del Piterà lamentando: 2.1 inosservanza ovvero erronea applicazione della legge penale e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in riferimento alla condanna dell'imputato: rileva come la sentenza impugnata non abbia argomentato sulle censure articolate con l'atto di appello soprattutto con riguardo al profilo del difetto di prova circa la materiale riconducibilità all'imputato della condotta di riciclaggio descritta nel capo di imputazione; aggiunge che la targa ed il numero di telaio apposti sul veicolo non erano riferibili a lui ma ad un terzo essendo perciò del tutto apparente la motivazione del Tribunale, condivisa dalla Corte di Appello, sul giudizio di inverosimiglianza del fatto che egli conducesse un veicolo modificato ed alterato a sua insaputa; rileva, inoltre, come nessuna motivazione risulta in ordine alla idoneità decettiva della condotta contestata; 2.2 inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con rifermento al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.: richiama infatti la motivazione della Corte di Appello e ne stigmatizza il carattere a suo avviso meramente apodittico in merito al giudizio sull'effettivo valore economico del veicolo che era stato giudicato non modesto sol perché il mezzo era marciante; 2.3 inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con rifernnento al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62bis cod. pen. e del minimo della pena: rileva, ancora, il difetto di motivazione circa il diniego delle pur invocato circostanze attenuanti generiche negate sulla scorta di affermazioni generiche e pleonastiche; 2.4 inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con rifermento alla condanna dell'imputato al risarcimento del danno in favore della parte civile: segnala, infine, la carenza di motivazione in ordine alle statuizioni civili che non ha argomentato in merito alla sussistenza del danno ed in ordine alle censure proposte con l'atto di gravame. 3. Il ricorso è inammissibile perché articolato su censure manifestamente infondate ovvero non consentite in questa sede. 3.1 Quanto al primo motivo, infatti, la Corte di Appello, replicando all'omologo motivo di censura articolato con il gravame proposto contro la sentenza di primo grado, ha spiegato che il ricorrente era stato colto alla guida della autovettura [OSCURATO:PERSONA], risultata provento di furto commesso in Catania il 6.3.2013, su cui erano state montate le targhe ed era stato apposto il numero di telaio riferibili al di lui genitore deceduto e di cui, pertanto, egli aveva la disponibilità. Nessun dubbio, in via di principio, che la manomissione ovvero la sostituzione di elementi identificativi di un veicolo quali la targa il numero di telaio come anche i numeri di identificazione di parti meccaniche sia condotta idonea ad integrare il delitto di riciclaggio, in quanto tale da ostacolare l'accertamento della provenienza del bene (cfr., Cass. Pen., 2, 12.2.2013 n. 25.940, Bonnici; cfr., anche, Sez. 2, Sentenza n. 44305 del 25/10/2005, Rv. 232770, Alaimo; Sez. 2, Sentenza n. 30842 del 03/04/2013, Rv. 257059, Giordano). Questa Corte ha in qualche occasione affermato che la mera detenzione di un bene, alterato in modo da ostacolare l'identificazione della illecita provenienza, non è sufficiente per l'affermazione di penale responsabilità, in assenza di elementi idonei a ricondurre la condotta di alterazione o manipolazione al detentore, quanto meno a titolo di concorso (cfr., Sez. 2 - , Sentenza n. 29002 del 09/10/2020, Morelli, Rv. 279703; Sez. 2, Sentenza n. 41740 del 30/09/2015, Cariati, Rv. 265097). Nel caso di specie, tuttavia, le due sentenze di merito hanno accertato che le targhe apposte sul veicolo condotto dal Piterà e di incontroversa provenienza delittuosa appartenevano ed erano abbinate ad un veicolo di proprietà del di lui padre; il Tribunale prime e la Corte di Appello dopo, con argomentazione inferenziale non manifestamente illogica o riconducibile ad una mera illazione, hanno potuto potuto desumere da questo dato la diretta responsabilità dell'odierno ricorrente nella alterazione dei dati identificativi del veicolo di cui egli aveva perciò la disponibilità non avendo peraltro fornito alcuna spiegazione alternativa di come sul veicolo da lui condotto fossero presenti elementi identificativi di quello del di lui genitore. 3.2 Quanto al secondo motivo, ritiene il collegio che la motivazione con cui la Corte di Appello, facendo riferimento al fatto che la condotta avesse attinto un automezzo "perfettamente marciante", sia assolutamente esaustiva rispetto alla censura articolata ed avente ad oggetto il riconoscimento della attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.; è sufficiente, infatti, ribadire, con la giurisprudenza di questa Corte, che l'applicazione della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, cod. pen. presuppone che il pregiudizio causato sia di valore economico pressoché irrisorio, sia quanto al valore in sé della cosa sottratta, che per gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla parte offesa (cfr., Cass. Pen., 2, 5.10.2017 n. 50.660, Calvio; Cass. Pen., 2, 22.3.2017 n. 30.264, Borriello; Cass. Pen., 4, 19.1.2017 n. 6.635, Sicu). 3.3 La Corte ha inoltre condiviso la considerazione del primo giudice circa la assenza di elementi suscettibili di essere valutati positivamente ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche atteso che l'imputato, già pregiudicato, era alla guida di un veicolo su cui erano stati apposti segni identificativi fuorvianti e lo stava utilizzando per rubare arance tenendo inoltre un comportamento extra ed endoprocessuale negativo. Si tratta di argomentazioni certamente idonee a giustificare la decisione tenuto altresì conto che "le attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale "concessione" del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena" (cfr., Cass. Pen., 2, 14.3.2017 n. 14.307, Musumeci; Cass. Pen., 2, 5.6.2014 n. 30.228, Vernucci); in definitiva, quindi, "la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato; ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio" (cfr., Cass. Pen., 3, 17.11.2015 n. 9.836). 3.4 Manifestamente infondata è, infine, la censura relativa alla ritenuta mancanza di motivazione circa la condanna al risarcimento del danno dal momento che la affermazione difensiva della assenza di valore economico del veicolo si scontrava ineluttabilmente con il fatto che si trattasse di un mezzo marciante e, perciò, con un valore quantomeno d'uso certamente apprezzabile; d'altro canto, la Corte, con motivazione "autonoma", ha fatto presente che la provvisionale era stata liquidata in termini così modesti da potersi giustificare anche alla luce del solo danno morale. D'altra parte, è pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte, che il provvedimento con il quale il giudice di merito, nel pronunciare condanna generica al risarcimento del danno, assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva non è impugnabile per cassazione, in quanto per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (cfr., Cass. Pen., 6, 14.10.2014 n. 50.746, PC e G.; Cass. Pen., 2, 6.11.2014 n. 49.016, Patricola; Cass. Pen., 3, 27.1.2015 n. 18.663, D.G.; Cass. pen., 5, 25.5.2011 n. 32.899, Mapelli; Cass. Pen., 23.6.2010 n. 34.791, Mazzamurro). 4. L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 5.11.2021 [OSCURATO:PERSONA]