CassazionedecretoSezione 3Decisione del 24 dicembre 2025
Cassazione n. 34803/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.20552/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] 2023 S.P.A., rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA] -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n.1961/2025 depositata il 01/07/2025. letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e rilevato che vi è stata accettazionedella sola controricorrente [OSCURATO:PERSONA] 2003 s.p.a. ; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese quanto al relativo rapporto processuale , stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente[OSCURATO:PERSONA] 2003 s.p.a., mentre sussiste il potere della Corte, ai sensi dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., di provvedere sulle spese quanto al rapporto processuale fra ricorrente e controricorrente [OSCURATO:PERSONA] di Sondrio, riguardo al quale può farsi luogo alla compensazione per tre quarti ed alla condanna per il quarto residuo, come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna parte ricorrente alla rifusione alla Banca popolare di Sondrio di un quarto delle spese di lite, liquidato nella misura di € 6.000 oltre200 per esborsi, le spese generali e gli accessori come per legge. Così deciso in Roma,il 24/12/2025. [OSCURATO:PERSONA]