CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 12283/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, tramite separati ricorsi curati da distinti Difensori ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con un unico atto di impugnazione, Salierno con un altro), per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Bari il 31 marzo 2023, in parziale riforma della decisione, appellata dagli imputati, con la quale il Tribunale di Bari il 21 luglio 2022, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto gli stessi responsabile di più reati di furto consumato pluriaggravato di automobili, in conseguenza, riconosciute a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] le attenuanti generiche equivalenti, condannando ciascuno alla pena di giustizia, invece ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di Salierno in relaziona al reato di cui al capo n. 6) dell'editto, per mancanza di querela, in conseguenza riducendo la pena, con conferma nel resto, mentre ha rigettato l'appello di [OSCURATO:PERSONA]. 2.L'impugnazione nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] si affida a due motivi con i quali si denuncia vizio di motivazione: con il primo motivo in riferimento alla mancata prevalenza delle attenuanti generiche, stimate solo equivalenti; con il secondo perché non si comprenderebbe il criterio per il calcolo dell'aumento per la continuazione, di quattro mesi di reclusione per i reati consumati e di tre mesi per i reati tentati. 3. Il ricorso nell'interesse di Salierno censura violazione di legge e difetto di motivazione in riferimento al diniego all'imputato delle attenuanti generiche concesse, invece, ai coimputati. 4.1 ricorsi sono manifestamente infondati. Essi prospetta deduzioni vaghe e comunque non specifiche, che non assolvono in alcun modo alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710). Peraltro, il tema del riconoscimento delle attenuanti generiche e del giudizio di bilanciamento, ove concesse, è adeguatamente affrontato alle pp. 15-17 della sentenza impugnata con cui i ricorrenti omettono il doveroso confronto. Infine, l'aumento operato dai giudici di merito per i reati in continuazione appare rispettoso del principio di diritto secondo, cui «In tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. (La Corte ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene).(Conf. Sez. U, n.7930/95, Rv.201549-01)» (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269). 5.Essendo, in definitiva, i ricorsi inammissibili e non ravvisandosi ex art.616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e ciascuno anche della sanzione pecuniaria nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Co