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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 giugno 2000

Cassazione n. 16826/2026

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corso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che deduce la violazione di legge in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione con riferimento agli artt. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, 192 e 533 cod. proc. pen. avverso sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è inammissibile perché proposto al di fuori dei casi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza: ipotesi, queste, che certamente esulano dalla vicenda in esame; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]\tt DEPOS7ATA INi l 'G 2O26 # Plm hen D ..Sezh13

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
corso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che deduce la violazione di legge in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione con riferimento agli artt. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, 192 e 533 cod. proc. pen. avverso sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è inammissibile perché proposto al di fuori dei casi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza: ipotesi, queste, che certamente esulano dalla vicenda in esame; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]\tt DEPOS7ATA INi l 'G 2O26 # Plm hen D ..Sezh13
Sentenza Cassazione n. 16826/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris