CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 giugno 2026
Cassazione n. 29287/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Venezia ha dichiarato inammissibile per aspecificità l'appello proposto avverso la sentenza di condanna emessa nei confronti dell'odierno ricorrente dal Tribunale di Padova per il reato di cui all'art. 495 cod. pen. Il ricorso per cassazione è affidato a tre motivi con i quali si contesta: violazione di legge processuale e vizio di motivazione nella parte in cui la Corte di appello di Venezia ha ritenuto inammissibile il primo motivo di appello (diretto ad ottenere la declaratoria di non punibilità ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.) perché in esso si faceva riferimento ad altra Autorità giudiziaria (Tribunale di Venezia anziché Padova) e a fatti non conferenti rispetto al caso in esame, pur essendo in ogni caso individuabile la critica al provvedimento impugnato (primo motivo); violazione di legge per essere stato leso, con la pronuncia di inammissibilità, il diritto di difesa e il diritto al doppio grado di giudizio dell'imputato (secondo motivo); violazione di legge e vizio di motivazione perché la genericità dell'atto di appello doveva essere valutato anche in relazione all'assenza di specificità della sentenza impugnata in punto di mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. (terzo motivo). In data 5 giugno 2026, la difesa ha rassegnato le proprie conclusioni. Il ricorso è manifestamente infondato perché in assoluto contrasto rispetto al contenuto degli atti richiamati e deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Dalla lettura dell'atto di appello e della sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Padova, emerge in modo evidente che l'appello riguardava in realtà tutt'altra pronuncia (viene citato diverso Tribunale, vengono riportati stralci virgolettati di una motivazione che non corrisponde a quella del provvedimento impugnato, si fa riferimento a considerazioni per il disconoscimento della particolare tenuità del fatto differenti da quelle invece realmente espresse, si contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, in realtà riconosciute dal primo giudice, ecc.) e che pertanto il suo contenuto era totalmente privo di specificità rispetto all'atto concretamente impugnato, anche in relazione alle ragioni (per di più per nulla generiche) che avevano sorretto la decisione del primo giudice di non riconoscere un'ipotesi di non punibilità ai sensi dell'art. 131- bis cod. pen. In modo ineccepibile, pertanto, la Corte di appello ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello de plano, stante la palese genericità dell'impugnazione rispetto al contenuto del provvedimento impugnato.Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M