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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 luglio 2022

Cassazione n. 26570/2022

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30006/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E D'[OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

LIGURIA n. 563/2019 depositata il 08/05/2019, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato l'avviso di pagamento n. 606007991, emesso dal Consorzio di bonifica e irrigazione del [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto il contributo consortile pari ad euro 1.522,81 per gli anni 2010-2011.

2. Il ricorso è stato accolto dal giudice di primo grado con sentenza confermata in appello. 3.Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale ha proposto ricorso per cassazione il consorzio, formulando un unico motivo. 4.All'adunanza camerale del 7 luglio 2022 la causa è stata trattata e decisa.

Considerato che:

1. Il ricorrente ha dedotto, con un unico motivo, ai sensi dell'art. 360 n. 1, cod.proc.civ., la violazione degli artt. 860 cod.civ., 10 e 11 r.d. n. 215 del 1933, 115, 116 cod.proc.civ., 2697 cod.civ., ed, ai sensi dell'art. 360 n. 5, cod.proc.civ., l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in quanto, essendo stato adottato un piano di classifica (prodotto in giudizio, come allegato n. 4 all'atto di appello), mai impugnato o contestato dal contribuente, non grava sul consorzio alcun onere probatorio.

2. La censura è fondata.Secondo l'orientamento - ormai consolidato - della giurisprudenza di legittimità, il consorzio di bonifica è esonerato dalla prova del beneficio fondiario tutte le volte in cui sussista un piano di classifica, approvato dalla competente autorità, recante i criteri di riparto della contribuenza degli immobili compresi sia nel perimetro consortile, sia nel comprensorio di bonifica (cfr., tra le altre, Sez. 5, n. 21176 del 2014; n. 4671 e 9099 del 2012; tutte nel solco delle pronunce n. 26009, 26010 e 26012 del 2008, nonché n. 11722 del 2010 rese dalle Sezioni unite di questa corte).

Non è, perciò, onere del consorzio fornire la prova di avere adempiuto a quanto indicato nel piano di classifica, approvato dall'autorità regionale, dovendo intendersi presunto il vantaggio diretto ed immediato per i fondi del consorziato in ragione della pacifica comprensione degli immobili nel perimetro d'intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano dì classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente, da fornirsi mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo dell'assenza di qualsivoglia beneficio diretto e specifico per i fondi di proprietà del contribuente (si vedano le già citate sez. 5 n. 21176 del 2014 e n. 9099 del 2012).

Pertanto, laddove sussista un valido ed efficace piano di classifica, il consorziato è tenuto ad assolvere compiutamente all'onere di allegazione, formulando la contestazione in modo specifico, ed, inoltre, deve indicare specificamente e sollecitare l'esperimento dei necessari mezzi di prova (Sez. 5, n. 9100 del 2012). 3.Da tale premessa deriva che la sentenza impugnata, che ha addossato sul consorzio l'onere di provare il beneficio dei fondi connesso alle opere di bonifica, completamente prescindendo dalla inclusione dei fondi nel perimetro di contribuenza e dall'adozione del piano di classifica, non ha fatto corretta applicazione dei principi richiamati.

Pertanto, il ricorso per cassazione va accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata, ma, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con rigetto dell'originario ricorso del contribuente.

Difatti, non risulta che nel giudizio di merito [OSCURATO:PERSONA] abbia formulato alcuna contestazione specifica o fornito la prova, il cui onere incombeva su di lui, e non potrebbe ormai farlo nel giudizio di rinvio, in cui restano ferme le preclusioni e decadenze ormai maturate. 3.In conclusione, il ricorso deve essere accolto, la sentenza impugnata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con rigetto dell'originario ricorso del contribuente.

Le spese del giudizio di merito vanno integralmente compensate, mentre quelle del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decide la causa nel merito, rigettando l'originario ricorso del contribuente; dichiara integralmente compensate le spese dei precedenti gradi di giudizio tra le parti; condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore del Consorzio di Bonifica e d'[OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 1.200,00, oltre ad euro 200,00 per esborsi ed oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30006/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E D'[OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LIGURIA n. 563/2019 depositata il 08/05/2019, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato l'avviso di pagamento n. 606007991, emesso dal Consorzio di bonifica e irrigazione del [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto il contributo consortile pari ad euro 1.522,81 per gli anni 2010-2011. 2. Il ricorso è stato accolto dal giudice di primo grado con sentenza confermata in appello. 3.Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale ha proposto ricorso per cassazione il consorzio, formulando un unico motivo. 4.All'adunanza camerale del 7 luglio 2022 la causa è stata trattata e decisa. Considerato che: 1. Il ricorrente ha dedotto, con un unico motivo, ai sensi dell'art. 360 n. 1, cod.proc.civ., la violazione degli artt. 860 cod.civ., 10 e 11 r.d. n. 215 del 1933, 115, 116 cod.proc.civ., 2697 cod.civ., ed, ai sensi dell'art. 360 n. 5, cod.proc.civ., l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in quanto, essendo stato adottato un piano di classifica (prodotto in giudizio, come allegato n. 4 all'atto di appello), mai impugnato o contestato dal contribuente, non grava sul consorzio alcun onere probatorio. 2. La censura è fondata.Secondo l'orientamento - ormai consolidato - della giurisprudenza di legittimità, il consorzio di bonifica è esonerato dalla prova del beneficio fondiario tutte le volte in cui sussista un piano di classifica, approvato dalla competente autorità, recante i criteri di riparto della contribuenza degli immobili compresi sia nel perimetro consortile, sia nel comprensorio di bonifica (cfr., tra le altre, Sez. 5, n. 21176 del 2014; n. 4671 e 9099 del 2012; tutte nel solco delle pronunce n. 26009, 26010 e 26012 del 2008, nonché n. 11722 del 2010 rese dalle Sezioni unite di questa corte). Non è, perciò, onere del consorzio fornire la prova di avere adempiuto a quanto indicato nel piano di classifica, approvato dall'autorità regionale, dovendo intendersi presunto il vantaggio diretto ed immediato per i fondi del consorziato in ragione della pacifica comprensione degli immobili nel perimetro d'intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano dì classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente, da fornirsi mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo dell'assenza di qualsivoglia beneficio diretto e specifico per i fondi di proprietà del contribuente (si vedano le già citate sez. 5 n. 21176 del 2014 e n. 9099 del 2012). Pertanto, laddove sussista un valido ed efficace piano di classifica, il consorziato è tenuto ad assolvere compiutamente all'onere di allegazione, formulando la contestazione in modo specifico, ed, inoltre, deve indicare specificamente e sollecitare l'esperimento dei necessari mezzi di prova (Sez. 5, n. 9100 del 2012). 3.Da tale premessa deriva che la sentenza impugnata, che ha addossato sul consorzio l'onere di provare il beneficio dei fondi connesso alle opere di bonifica, completamente prescindendo dalla inclusione dei fondi nel perimetro di contribuenza e dall'adozione del piano di classifica, non ha fatto corretta applicazione dei principi richiamati. Pertanto, il ricorso per cassazione va accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata, ma, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con rigetto dell'originario ricorso del contribuente. Difatti, non risulta che nel giudizio di merito [OSCURATO:PERSONA] abbia formulato alcuna contestazione specifica o fornito la prova, il cui onere incombeva su di lui, e non potrebbe ormai farlo nel giudizio di rinvio, in cui restano ferme le preclusioni e decadenze ormai maturate. 3.In conclusione, il ricorso deve essere accolto, la sentenza impugnata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con rigetto dell'originario ricorso del contribuente. Le spese del giudizio di merito vanno integralmente compensate, mentre quelle del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decide la causa nel merito, rigettando l'originario ricorso del contribuente; dichiara integralmente compensate le spese dei precedenti gradi di giudizio tra le parti; condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore del Consorzio di Bonifica e d'[OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 1.200,00, oltre ad euro 200,00 per esborsi ed oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge. Così dec
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