CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 giugno 2022
Cassazione n. 22668/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14519/2017R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] C. [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatae difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ELIA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende –controricorrente – Oggetto: Agenzia R.G.N. 14519/2017 Ud. 16/06/2022CC R.G. 14519/2017 - Pagina nr. 2 di 3 avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO MILANO n. 472/2017 depositata il 07/02/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: − [OSCURATO:PERSONA] C. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello Milano n. 472/2017 depositata il 07/02/2017; − [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; − la trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c. − in prossimità d ell’udienza, con atto ritualmente sottoscritto, [OSCURATO:PERSONA] C. [OSCURATO:PERSONA] ha rinunciato al ricorso; − all’atto di rinuncia ha apposto dichiarazione di adesione il difensore dellacontroricorrente, munito di procura speciale; Ritenuto che: − ai sensi dell’art. 390 c.p.c., la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche dal solo difensore munito di mandato speciale a tale effetto; − nel giudizio di cassazione, diversamente da quanto previsto dall'art. 306 c.p.c., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dalla accettazione delle altre parti, che non è richiesta dall'art. 390 c.p.c., in quanto, trattandosi di atto unilaterale recettizio, essa produce l'estinzione del processo, senza che occorra l'accettazione, perché determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e comporta il conseguente venir meno dell'interesse a contrastare R.G. 14519/2017 - Pagina nr. 3 di 3 l'impugnazione (Cass. Sez. Un. 1923/1990; Cass. n. 4446/1986; Cass. n. 23840/2008); − gl i adempimenti previsti dall’art.390 c.p.c. - la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti- sono finalizzati soltanto ad ottenere l'adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 c.p.c. (cfr. Cass. n. 2317/2016). − ai sensi dell’art. 391, comma 4 c.p.c., la condanna alle spese non è pronunciata, se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale; − nella specie, l’atto di rinuncia contiene la contestuale accettazione dellacontroricorrente e, con atto di transazione, le parti hanno previsto la compensazione delle spese del giudizio di legittimità; − il giudizio di Cassazione va, pertanto, dichiarato estinto, senza alcunastatuizione sulle spese; − è inapplicabile, infine, l'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012 (cfr. Cass. Sez. 5 - Ordinanza n. 25485 del 12/10/2018 - Rv. 650803 – 01; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19560 del 30/09/2015 (Rv. 636979 -01). P. Q. M. Dichiara estin