CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 settembre 2025
Cassazione n. 34108/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA' Ritenuto che il ricorso, incentrandosi sul preteso travisamento delle dichiarazioni del teste Chierici, è palesemente generico secondo una declinazione in fatto nel censurare l'affermazione di responsabilità e le sue ragionifnon confrontandosi in alcun modo con la sentenza impugnata in ordine alla sussistenza della responsabilità sulla base dei plurimi elementi probatori considerati (v. pg. .4 e ss.), tra i quali le dichiarazioni del Chierici sulla confessione resagli dal ricorrente, la cui valutazione è priva di vizi logici e giuridici; Rilevato che nessun apporto proviene dalle conclusioni della parte civile; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26.09.2025