CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 06761/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore generale della Corte d'appello di Catania nel procedimento penale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2921 del Tribunale di Ragusa visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio; udito per Carbonaro l'avv. R. Pediliggieri, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Ragusa ha assolto, per quanto qui di interesse, [OSCURATO:PERSONA] dal reato contestato di cui agli artt. 110 cod.pen., 1161 cod. nav., perché, in concorso con la moglie, mediante l'esecuzione di opere edilizie sull'immobile sito in Pozzallo, largo dei [OSCURATO:PERSONA] n. 34, occupava un'area di circa mq. 90 appartenente al demanio marittimo, perché il fatto non sussiste. Il Tribunale ha assolto l'imputato (la coimputata è stata prosciolta per estinzione del reato per morte) sul rilievo che all'esito dell'istruttoria dibattimentale non era emersa la prova certa che l'area occupata dal manufatto abusivo facesse parte del demanio marittimo. 2. Avverso la sentenza ha presentato appello il Procuratore generale della Corte d'appello di Catania chiedendo una pronuncia di condanna. Argomenta il Procuratore generale che il Giudice non avrebbe valutato correttamente le risultanze processuali, segnatamente il fatto che l'edificazione sarebbe avvenuta entro i m. 150 dalla battigia, come risulta dalle fotografie e dalla planimetria allegata alla nota dei C.C. di Modica e dal verbale di sopralluogo redatto dall'UTC di Pozzallo in sede di sopralluogo, in data 29/03/2013, che aveva indicato l'opera edilizia abusiva che ricadeva in zona demaniale. Ed ancora la costruzione abusiva ricadeva al di qua della linea tracciata sulla planimetria come limite del confine demaniale. Che si tratti di edificazione di manufatti abusivi su area demaniale non ci sarebbero dubbi anche perché vi sarebbe la stessa ammissione da parte degli imputati. Previa riapertura dell'istruttoria dibattimentale per l'acquisizione di documenti, chiede la condanna del Carbonaro. 3. Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio [OSCURATO:PERSONA] 4. Si osserva, in primo luogo, che il reato per il quale si procede è punito con pena detentiva alternativa a pena pecuniaria (con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 516,00). L'art. 1161 cod. nav. punisce "Chiunque arbitrariamente occupa uno spazio del demanio marittimo o aeronautico o delle zone portuali della navigazione interna, ne impedisce l'uso pubblico o vi fa innovazioni non autorizzate, ovvero non osserva i vincoli cui è assoggettata la proprietà privata nelle zone prossime al demanio marittimo od agli aeroporti, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire un milione, sempre che il fatto non costituisca un più grave reato. In base alla previsione contenuta nell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., sono inappellabili le sentenze di proscioglimento relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con pena alternativa detentiva o pecuniaria. Siffatta disposizione è il frutto della novella introdotta nel citato comma 3 dell'art. 593 cod. proc. pen. per effetto della entrata in vigore della legge n. 11 del 2018, la quale, all'art. 2, comma 1, lett. b), che ha appunto inserito nel testo della disposizione codicistica un ulteriore limite alla appellabilità delle sentenze, affiancando a quello concernente le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda anche "le sentenze di proscioglimento relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con pena alternativa". Dunque, in tema di impugnazioni, la previsione dell'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con pena alternativa, di cui all'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., nel testo novellato dall'art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, è applicabile al caso in esame in quanto la sentenza è stata emessa successivamente all'entrata in vigore della novella medesima (Sez. 3, n. 43699 del 12/06/2019, Viler, Rv. 277180 - 01). 5. A norma dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen. la sentenza in esame che ha prosciolto l'imputato dal reato di cui all'art. 1161 cod. nav. è, dunque, inappellabile ed essendo stata impugnata con atto di appello, ovvero con mezzo diverso da quello previsto dalla legge, alla Corte di cassazione spetta, convertito l'atto di appello in ricorso per cassazione, stabilire se esso sia ammissibile. Secondo il principio affermato dalle Sezioni unite di questa Corte, la conversione del mezzo di impugnazione, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., è ammessa soltanto allorquando esso corrisponda, ad onta "dell'erronea indicazione del nomen iuris, alla effettiva volontà dell'interessato, e non anche quando quest'ultimo abbia effettivamente voluto ed esattamente denominato il mezzo di impugnazione non consentito dalla legge, dovendo in quest'ultimo caso dichiararsi inammissibile l'impugnazione (Sez. U., n. 16 del 26/11/1997, Nexhi, Rv. 209336). 6. Ciò posto, l'impugnazione proposta è inammissibile perché deduce censure di merito e chiede espressamente la rivalutazione delle prove, censure che sono estranee al perimetro normativo dei vizi sindacabili nel giudizio di legittimità. Nel caso in esame, dal nomen iuris attribuito all'atto di impugnazione, invero reiterato anche nelle richieste finali alla Corte di Appello, e dal contenuto del gravame, emerge che intenzione indiscutibile del Procuratore generale è stata appunto quella di proporre appello e non ricorso per cassazione, in quanto il tenore dei prospettati motivi di gravame concerne esclusivamente profili di merito sulla base dei quali viene fondata la richiesta di condanna del Carbonaro. Il ricorso del Procuratore generale va pertanto d