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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 febbraio 2023

Cassazione n. 47893/2023

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to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24 luglio 1975 Avverso l'ordinanza resa il 9 Marzo 2023 dal Tribunale di Brindisi visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.Con l'ordinanza impugnata il giudice dell'esecuzione ha ordinato alla Agenzia delle Entrate di Brindisi di trascrivere la confisca di cui alla sentenza emessa nel processo penale n. 815/14 R.G. anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] che su alcuni beni confiscati vantava un diritto di usufrutto. 2.Avverso detta ordinanza propone ricorso il procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA], il quale nella veste di terzo interessato deduce violazione di legge e in particolare degli articoli 666 comma 3, 178 lett. c) e 179 cod. proc.pen. poiché il predetto non ha ricevuto per tempo l'avviso di udienza in camera di consiglio emesso il 9 Febbraio 2023 e comunicato all'interessato soltanto il 16 Marzo 2023, quando l'udienza era già stata celebrata .

La tardiva notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza non ha consentito la vocatio in iudícium per la regolare instaurazione del contraddittorio e ha determinato la nulli ' a-2 assoluta dell'udienza e di tutti gli atti successivi.

Il ricorso è fondato.

Nel procedimento di esecuzione l'omesso avviso all'interessato della fissazione della data di udienza è causa di nullità di ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, per effetto della estensiva applicazione delle regole dettate per l'omessa citazione dell'imputato e del suo difensore nei casi in cui ne sia obbligatoria la presenza. (Sez. 3, Sentenza n. 404 del 11/11/2020 Cc. (dep. 08/01/2021 ) Rv. 280189 - 01) Nel caso in esame la tardiva vocatio in iudicíum non ha consentito alla parte interessata di partecipare all'udienza e di svolgere nel pieno del contraddittorio le proprie eventuali osservazioni.

Si impone l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza emessa e la trasmissione degli atti al Tribunale di Brindisi.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Brindisi per l'ulteriore corso.

Roma 19 ottobre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] (".n Piero M ssini D'Agostini [OSCURATO:PERSONA] .5

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24 luglio 1975 Avverso l'ordinanza resa il 9 Marzo 2023 dal Tribunale di Brindisi visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.Con l'ordinanza impugnata il giudice dell'esecuzione ha ordinato alla Agenzia delle Entrate di Brindisi di trascrivere la confisca di cui alla sentenza emessa nel processo penale n. 815/14 R.G. anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] che su alcuni beni confiscati vantava un diritto di usufrutto. 2.Avverso detta ordinanza propone ricorso il procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA], il quale nella veste di terzo interessato deduce violazione di legge e in particolare degli articoli 666 comma 3, 178 lett. c) e 179 cod. proc.pen. poiché il predetto non ha ricevuto per tempo l'avviso di udienza in camera di consiglio emesso il 9 Febbraio 2023 e comunicato all'interessato soltanto il 16 Marzo 2023, quando l'udienza era già stata celebrata . La tardiva notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza non ha consentito la vocatio in iudícium per la regolare instaurazione del contraddittorio e ha determinato la nulli ' a-2 assoluta dell'udienza e di tutti gli atti successivi. Il ricorso è fondato. Nel procedimento di esecuzione l'omesso avviso all'interessato della fissazione della data di udienza è causa di nullità di ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, per effetto della estensiva applicazione delle regole dettate per l'omessa citazione dell'imputato e del suo difensore nei casi in cui ne sia obbligatoria la presenza. (Sez. 3, Sentenza n. 404 del 11/11/2020 Cc. (dep. 08/01/2021 ) Rv. 280189 - 01) Nel caso in esame la tardiva vocatio in iudicíum non ha consentito alla parte interessata di partecipare all'udienza e di svolgere nel pieno del contraddittorio le proprie eventuali osservazioni. Si impone l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza emessa e la trasmissione degli atti al Tribunale di Brindisi. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Brindisi per l'ulteriore corso. Roma 19 ottobre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] (".n Piero M ssini D'Agostini [OSCURATO:PERSONA] .5
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