CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 marzo 2023
Cassazione n. 01191/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2022 emessa dalla Corte d'appello di Napoli; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura senza l'osservanza di formalità, ai sensi dell'art. 610 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 585, comma 1, lett. b) e 544, comma 2, cod. proc. pen., perché tardivo. Ed invero, il ricorso è stato depositato in data 24/03/2023 a fronte di sentenza emessa il 25/11/2022 che prevedeva il deposito della motivazione nel termine di giorni sessanta. La sentenza è stata tempestivamente depositata e dalla data del previsto deposito - cioè 24/01/2023 - decorreva il termine di 45 giorni per il deposito del ricorso, che scadeva in data 10/03/2023. Il ricorso è stato, invece, depositato in data 24/03/2023. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm nde. Così deciso il 4 dicembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]