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CassazionedecretoSezione LDecisione del 15 dicembre 2016

Cassazione n. 11843/2024

Testo disponibile della fonte

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 262/2018 R.G. proposto da -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] SANTORO, elettivamente domiciliate in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 55 , presso lo studio del l’ a vv . [OSCURATO:PERSONA], che le rappresenta e difende unitamente all’avv.[OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti - avverso la s entenza n. 1040 /201 6 della Corte d’Appello di L’Aquila, depositata il 15.12.2016;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21.2.2024dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Le attuali controricorrenti – già pubbliche impiegate presso l’Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni, trasformata dapprima in ente pubblico economicoe poi in [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. – vennero trasferite alle dipendenze dell’I.N.P.D.A.P. (ora confluito nell’I.N.P.S.) , istituto presso il quale già lavoravano in posizione di comando,ai sensi dell’art. 4 del decreto legge n. 163 del 1995, convertito in legge n. 273 del 1995, disposizione resa applicabile alla fattispecie dall’art. 45, comma 10,della legge n. 448 del 1998 e dall’art. 53, comma 10, della legge n. 449 del 1997.

Inquadrate nell’istituto di destinazione in Area B, posizione B2, si rivolsero al Tribunale di Chieti , in funzione di giudice del lavoro, per chiedere l’accertamento del proprio diritto al superiore inquadramento in Area C, posizione C1, in quanto ritenuto meglio corrispondente all’inquadramento loro attribuito nell’ente di provenienza(in origine, sesta categoria dei postelegrafonici).

Il Tribunale accolse le domand e del le lavorat rici , ma la Corte d’Appello di L’Aquila, accogliendo il gravame proposto dall’I.N.P.D.A.P., riformò la sentenza di primo gradoe, quindi, rigettò ledomande di inquadramento al l’area superiore .

Contro la decisione della Corte d’Appello le lavoratrici proposero ricorso per cassazione, che venne accoltoda questa Corte, cassando la sentenza impugnata e rinviando il processo alla medesima Corte territoriale, alla quale dettò il seguente principio di diritto: «il trasferimento su domanda del lavoratore già dipendente dell’Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni (poitrasformata in ente pubblico economico e poi in S.p.A.) ad una diversaamministrazione, presso la quale il medesimo prestava attività in posizione di fuori ruolo o di comando al momento della trasformazione, determina la continuazione del rapporto di lavoro con l’amministrazione di destinazione,verificandosi un fenomeno di mera modificazione soggettiva nel lato datoriale del rapporto medesimo.

Ciò comporta l’inquadramento del dipendente sulla base della posizione già posseduta nella precedente fase del rapporto, inquadramento da individuarsi in quello maggiormente corrispondente, nell’ambito della disciplina legale e contrattuale applicabile nell ’ ente ad quem , all ’ inquadramento in essere presso l’ente a quo».

La Corte d’Appello di L’Aquila, in sede di rinvio,ha così deciso: «rigetta l’appello e, per l’effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata»;quindi, ha riconosciuto alle lavoratrici il diritto all’inquadramento superiore, condannando il datore di lavoro al pagamento delle spese di lite relative aigradi del processo successivi al primo.

Contro tale sentenza l’I.N.P.S. ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi.

Le lavoratrici si sono difes e con controricorso , illustrato anche con memoria depositata nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione incamera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo si denuncia «nullità della sentenza o del procedimento (art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.) in relazione alla violazione dei principi di cui all’art. 111 Cost. ed, in particolare, del comma 2, in una lettura integrata con l’art. 6 CEDU».Ilricorrente imputa alla sentenza impugnata di non avere rispettato il principio di diritto affermato nella sentenza di cassazione con rinvio, la quale, avendo inteso dare seguito a quanto statuito nel precedente n. 503/2011 delle Sezioni Unite, doveva interpretarsi nel sensoche il confronto delle declaratorie delle mansioni nell’ordinamento di provenienza e in quello dell’ente di destinazione andava effettuato con riguardo alle vecchie qualifiche funzionali (definit e nella legge n. 797 del 1981, per il personale dell’amministrazione postale, e nel d.P.R. 285 del 1988, per il personaledegli enti pubblici non economici), senza considerare i nuov i sistem i di classificazione introdott i dalla contrattazione collettivasuccessiva.

2. Il secondo motivo censura « Violazione/falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro ovvero, in particolare, degli artt. 1362 e ss. c.c. –anche con riferimento alla declaratoria mansioni di cui al CCNL Poste 1994-97, nonché di cui al CCNL [OSCURATO:PERSONA] non Economici1998-2001 ed al [OSCURATO:PERSONA] 1999-2001 – dell’art. 3 della legge n. 797 del 1981 (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), in relazione alla violazione dei principi di cui all’art. 111 Cost. e in particolare del comma 7, in una lettura integrata con l’art. 6 CEDU».

Con questo motivo il ricorrente contesta, nel merito, anche sulla base dei medesimi riferimenti contrattuali utilizzati nella sentenza impugnata, il giudizio sulla corrispondenza degli inquadramenti espresso dalla Corte territoriale.

3. I due motivi, da esaminare congiuntamenteper la loro stretta connessione logica e giuridica, sono fondati, volendosi qui dare continuità all’orientamento dettato da Cass.

S.U. n. 503/2011 e seguìto in altri precedenti pronunciati con riguardo alla medesima vicenda del passaggio all’I.N.P.D.A.P. dei dipendenti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.(Cass. nn. 11189/2011; S.U. n. 10291/2012; Cass. nn. 15091/2018; 15298/2018; nonché, con riferimento a una qualifica di provenienza inferiore, Cass. n. 11553/2021).

3.1. Rimosso con la cassazione l’errore contenuto nella prima sentenza della Corte d’Appello di L’Aquila (chenon aveva confrontato i contenuti professionali delle diverse declaratorie, attribuendo valore decisivo all’accettazione del trasferimento da parte delle lavoratrici), in sede di rinvio il confronto avrebbe dovuto essere svolto secondo le indicazioni contenute nella predetta sentenza delle Sezioni unite n. 503/2011, alla quale la sentenza di rinvio (Cass. n. 14124/2015)si era espressamente richiamata.

Al riguardo va, infatti, precisato che in caso di ricorso proposto avverso la sentenza emessa in sede di rinvio, ove sia in discussione la portata del decisum della pronuncia rescindente, la Corte di cassazione, nel verificare se il giudice di rinvio si sia uniformato al principio di diritto da essa enunciato, deve interpretare la propria sentenza in relazione alla questione decisa ed al contenuto della domandaproposta in giudizio dalla parte (Cass. n. 3955/2018), sicché ciò comporta anche che il principiodi diritto formalmente enunciato deve essere letto alla luce delle argomentazioni che lo sorreggono.

Le Sezioni unite hanno precisato che, data la particolarità della vicenda(che ha visto l’eccezionale passaggio alla pubblica amministrazione di dipendenti di una società ormai di diritto privato, giustificato dalla loro pregressa condizione di pubblici impiegati), la verifica della corrispondenza delle declaratorie deve essere effettuata con riferimento all ’i nquadramento rivestito nell’ambito dell’ordinamento pubblicistico dai dipendenti postali transitati alle dipendenze dell’I.N.P.D.A.P .

Criterio che « trova ulteriore giustificazione anche nella maggiore omogeneità tra i criteri di inquadramento in vigore nell’ambito delle due amministrazioni pubbliche e nella circostanza della minore idoneità specificativa delle dilatate e meno numerose categorie di inquadramento introdotte dalla contrattazione collettiva dopo la privatizzazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti postali».

Applicato tale criterio, le Sezioni unite hanno proceduto esse stesse al confronto tra le declaratorie, riscontrando una sostanziale equivalenza di livello di mansioni tra la sesta categoria della classificazione delle Poste e la sesta qualifica funzionale degli enti pubblici economici, rispettivamente definite nella legge n. 797 del 1981 e nel d.P.R. n. 285 del 1988 ( e del pari sono state ritenute corrispondenti le rispettive tipologie di mansioni inserite nelle superiori settime qualifiche).

Il corollario dell’esito di tale confronto è così testualmente espresso nella sentenza delle Sezioni unite: « Una volta individuato nella sesta qualifica il livello di inquadramento congruo secondo il sistema delle qualifiche funzionali già vigente per gli enti pubblici non economici, consegue, come è pacifico, l’inquadramento nell’area B, posizione B2, della disciplina introdotta dal CCNL per il quadriennio 1998 - 2001, in base alla tabella per il primo inquadramento del personale in servizio.

D’altra parte il ricorso a tale procedimento di previa individuazione della corrispondenza dell’inquadramento di provenienza con quello delle qualifiche funzionali è giustificato dal fatto che quest’ultimo è quello che era applicabile al tempo della vigenza dell’inquadramento costituente il primo termine di paragone ed è di tipo più omogeneo con lo stesso, e quindi consente una più precisa valutazione di corrispondenza, oltre ad assicurare parità di trattamento con il personale già in servizio presso l'ente di destinazione.

Peraltro la esattezza del risultato finale è confermata dal rilievo che nella posizione B2 sono espressamente indicati gli stessi profili di assistente amministrativo e di assistente tecnico precedentemente previsti nella sestaqualifica funzionale».

3.2. La Corte d’Appello di L’Aquila non si è attenutaa tale criterio, dal momento che ha ritenuto di dover procedere al raffronto delle rispettive posizioni di lavorosulla base de l CCNL stipulato il 26.11.1994 per [OSCURATO:PERSONA] (che accorpò in quattroaree il personale precedentemente inquadrato in nove livelli) e del CCNL 1998-2001 per gli [OSCURATO:PERSONA] (che invece inquadr ò in tre aree professionali i dipendenti precedentemente suddivisi in nove qualifiche).

Mediante l’utilizzo di tale diverso criterio, la Corte territoriale è giunta ad una valutazione diversarispetto a quella cui era giunta la sentenza delle Sezioni Unite che, in quanto richiamata dalla sentenza di cassazione con rinvio, doveva intendersi vincolante anche nel presente processo e alla quale, comunque, si intende qui dare convinta adesione.

Né quanto qui sostenuto potrebbe essere smentito dal rilievo secondo cui l’applicazione dei criteri indicati dalle Sezioni Unite rendeva già all’epoca non necessario l’accertamento in fatto che, nella normalità, il giudizio di rinvio richiede.

È stato al riguardo osservato che la mancata decisione nel merito da parte del giudice di legittimità, ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c., pur in una situazione in cui non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto, non modifica i poteri/doveri del giudice del rinvio che al principio di diritto enunciato è comunque tenuto ad uniformarsi (v.

Cass. n. 24932/2015 e numerose successive conformi) e, quindi, ove il principio di diritto venga disatteso, è consentito alla Corte di Cassazione, chiamata nuovamente a pronunciare sulla medesima fattispecie, di avvalersi del potere conferito dal citato art. 384, comma 2, c.p.c., senza che ciò incontri alcun limite nella precedente pronuncia rescindente.

4. Il ricorso merita pertanto accoglimento , la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito exart. 384, comma 2, c.p.c. con il rigetto delle domande originariedelle lavoratrici.

5. La particolarità della tormentata vicenda, che ha avuto esiti contrastanti nei vari gradi di giudizio, giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite.

6. Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, non sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115del 2002.

P.Q

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 262/2018 R.G. proposto da -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] SANTORO, elettivamente domiciliate in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 55 , presso lo studio del l’ a vv . [OSCURATO:PERSONA], che le rappresenta e difende unitamente all’avv.[OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti - avverso la s entenza n. 1040 /201 6 della Corte d’Appello di L’Aquila, depositata il 15.12.2016;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21.2.2024dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Le attuali controricorrenti – già pubbliche impiegate presso l’Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni, trasformata dapprima in ente pubblico economicoe poi in [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. – vennero trasferite alle dipendenze dell’I.N.P.D.A.P. (ora confluito nell’I.N.P.S.) , istituto presso il quale già lavoravano in posizione di comando,ai sensi dell’art. 4 del decreto legge n. 163 del 1995, convertito in legge n. 273 del 1995, disposizione resa applicabile alla fattispecie dall’art. 45, comma 10,della legge n. 448 del 1998 e dall’art. 53, comma 10, della legge n. 449 del 1997. Inquadrate nell’istituto di destinazione in Area B, posizione B2, si rivolsero al Tribunale di Chieti , in funzione di giudice del lavoro, per chiedere l’accertamento del proprio diritto al superiore inquadramento in Area C, posizione C1, in quanto ritenuto meglio corrispondente all’inquadramento loro attribuito nell’ente di provenienza(in origine, sesta categoria dei postelegrafonici). Il Tribunale accolse le domand e del le lavorat rici , ma la Corte d’Appello di L’Aquila, accogliendo il gravame proposto dall’I.N.P.D.A.P., riformò la sentenza di primo gradoe, quindi, rigettò ledomande di inquadramento al l’area superiore . Contro la decisione della Corte d’Appello le lavoratrici proposero ricorso per cassazione, che venne accoltoda questa Corte, cassando la sentenza impugnata e rinviando il processo alla medesima Corte territoriale, alla quale dettò il seguente principio di diritto: «il trasferimento su domanda del lavoratore già dipendente dell’Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni (poitrasformata in ente pubblico economico e poi in S.p.A.) ad una diversaamministrazione, presso la quale il medesimo prestava attività in posizione di fuori ruolo o di comando al momento della trasformazione, determina la continuazione del rapporto di lavoro con l’amministrazione di destinazione,verificandosi un fenomeno di mera modificazione soggettiva nel lato datoriale del rapporto medesimo. Ciò comporta l’inquadramento del dipendente sulla base della posizione già posseduta nella precedente fase del rapporto, inquadramento da individuarsi in quello maggiormente corrispondente, nell’ambito della disciplina legale e contrattuale applicabile nell ’ ente ad quem , all ’ inquadramento in essere presso l’ente a quo». La Corte d’Appello di L’Aquila, in sede di rinvio,ha così deciso: «rigetta l’appello e, per l’effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata»;quindi, ha riconosciuto alle lavoratrici il diritto all’inquadramento superiore, condannando il datore di lavoro al pagamento delle spese di lite relative aigradi del processo successivi al primo. Contro tale sentenza l’I.N.P.S. ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. Le lavoratrici si sono difes e con controricorso , illustrato anche con memoria depositata nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione incamera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo si denuncia «nullità della sentenza o del procedimento (art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.) in relazione alla violazione dei principi di cui all’art. 111 Cost. ed, in particolare, del comma 2, in una lettura integrata con l’art. 6 CEDU».Ilricorrente imputa alla sentenza impugnata di non avere rispettato il principio di diritto affermato nella sentenza di cassazione con rinvio, la quale, avendo inteso dare seguito a quanto statuito nel precedente n. 503/2011 delle Sezioni Unite, doveva interpretarsi nel sensoche il confronto delle declaratorie delle mansioni nell’ordinamento di provenienza e in quello dell’ente di destinazione andava effettuato con riguardo alle vecchie qualifiche funzionali (definit e nella legge n. 797 del 1981, per il personale dell’amministrazione postale, e nel d.P.R. 285 del 1988, per il personaledegli enti pubblici non economici), senza considerare i nuov i sistem i di classificazione introdott i dalla contrattazione collettivasuccessiva. 2. Il secondo motivo censura « Violazione/falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro ovvero, in particolare, degli artt. 1362 e ss. c.c. –anche con riferimento alla declaratoria mansioni di cui al CCNL Poste 1994-97, nonché di cui al CCNL [OSCURATO:PERSONA] non Economici1998-2001 ed al [OSCURATO:PERSONA] 1999-2001 – dell’art. 3 della legge n. 797 del 1981 (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), in relazione alla violazione dei principi di cui all’art. 111 Cost. e in particolare del comma 7, in una lettura integrata con l’art. 6 CEDU». Con questo motivo il ricorrente contesta, nel merito, anche sulla base dei medesimi riferimenti contrattuali utilizzati nella sentenza impugnata, il giudizio sulla corrispondenza degli inquadramenti espresso dalla Corte territoriale. 3. I due motivi, da esaminare congiuntamenteper la loro stretta connessione logica e giuridica, sono fondati, volendosi qui dare continuità all’orientamento dettato da Cass. S.U. n. 503/2011 e seguìto in altri precedenti pronunciati con riguardo alla medesima vicenda del passaggio all’I.N.P.D.A.P. dei dipendenti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.(Cass. nn. 11189/2011; S.U. n. 10291/2012; Cass. nn. 15091/2018; 15298/2018; nonché, con riferimento a una qualifica di provenienza inferiore, Cass. n. 11553/2021). 3.1. Rimosso con la cassazione l’errore contenuto nella prima sentenza della Corte d’Appello di L’Aquila (chenon aveva confrontato i contenuti professionali delle diverse declaratorie, attribuendo valore decisivo all’accettazione del trasferimento da parte delle lavoratrici), in sede di rinvio il confronto avrebbe dovuto essere svolto secondo le indicazioni contenute nella predetta sentenza delle Sezioni unite n. 503/2011, alla quale la sentenza di rinvio (Cass. n. 14124/2015)si era espressamente richiamata. Al riguardo va, infatti, precisato che in caso di ricorso proposto avverso la sentenza emessa in sede di rinvio, ove sia in discussione la portata del decisum della pronuncia rescindente, la Corte di cassazione, nel verificare se il giudice di rinvio si sia uniformato al principio di diritto da essa enunciato, deve interpretare la propria sentenza in relazione alla questione decisa ed al contenuto della domandaproposta in giudizio dalla parte (Cass. n. 3955/2018), sicché ciò comporta anche che il principiodi diritto formalmente enunciato deve essere letto alla luce delle argomentazioni che lo sorreggono. Le Sezioni unite hanno precisato che, data la particolarità della vicenda(che ha visto l’eccezionale passaggio alla pubblica amministrazione di dipendenti di una società ormai di diritto privato, giustificato dalla loro pregressa condizione di pubblici impiegati), la verifica della corrispondenza delle declaratorie deve essere effettuata con riferimento all ’i nquadramento rivestito nell’ambito dell’ordinamento pubblicistico dai dipendenti postali transitati alle dipendenze dell’I.N.P.D.A.P . Criterio che « trova ulteriore giustificazione anche nella maggiore omogeneità tra i criteri di inquadramento in vigore nell’ambito delle due amministrazioni pubbliche e nella circostanza della minore idoneità specificativa delle dilatate e meno numerose categorie di inquadramento introdotte dalla contrattazione collettiva dopo la privatizzazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti postali». Applicato tale criterio, le Sezioni unite hanno proceduto esse stesse al confronto tra le declaratorie, riscontrando una sostanziale equivalenza di livello di mansioni tra la sesta categoria della classificazione delle Poste e la sesta qualifica funzionale degli enti pubblici economici, rispettivamente definite nella legge n. 797 del 1981 e nel d.P.R. n. 285 del 1988 ( e del pari sono state ritenute corrispondenti le rispettive tipologie di mansioni inserite nelle superiori settime qualifiche). Il corollario dell’esito di tale confronto è così testualmente espresso nella sentenza delle Sezioni unite: « Una volta individuato nella sesta qualifica il livello di inquadramento congruo secondo il sistema delle qualifiche funzionali già vigente per gli enti pubblici non economici, consegue, come è pacifico, l’inquadramento nell’area B, posizione B2, della disciplina introdotta dal CCNL per il quadriennio 1998 - 2001, in base alla tabella per il primo inquadramento del personale in servizio. D’altra parte il ricorso a tale procedimento di previa individuazione della corrispondenza dell’inquadramento di provenienza con quello delle qualifiche funzionali è giustificato dal fatto che quest’ultimo è quello che era applicabile al tempo della vigenza dell’inquadramento costituente il primo termine di paragone ed è di tipo più omogeneo con lo stesso, e quindi consente una più precisa valutazione di corrispondenza, oltre ad assicurare parità di trattamento con il personale già in servizio presso l'ente di destinazione. Peraltro la esattezza del risultato finale è confermata dal rilievo che nella posizione B2 sono espressamente indicati gli stessi profili di assistente amministrativo e di assistente tecnico precedentemente previsti nella sestaqualifica funzionale». 3.2. La Corte d’Appello di L’Aquila non si è attenutaa tale criterio, dal momento che ha ritenuto di dover procedere al raffronto delle rispettive posizioni di lavorosulla base de l CCNL stipulato il 26.11.1994 per [OSCURATO:PERSONA] (che accorpò in quattroaree il personale precedentemente inquadrato in nove livelli) e del CCNL 1998-2001 per gli [OSCURATO:PERSONA] (che invece inquadr ò in tre aree professionali i dipendenti precedentemente suddivisi in nove qualifiche). Mediante l’utilizzo di tale diverso criterio, la Corte territoriale è giunta ad una valutazione diversarispetto a quella cui era giunta la sentenza delle Sezioni Unite che, in quanto richiamata dalla sentenza di cassazione con rinvio, doveva intendersi vincolante anche nel presente processo e alla quale, comunque, si intende qui dare convinta adesione. Né quanto qui sostenuto potrebbe essere smentito dal rilievo secondo cui l’applicazione dei criteri indicati dalle Sezioni Unite rendeva già all’epoca non necessario l’accertamento in fatto che, nella normalità, il giudizio di rinvio richiede. È stato al riguardo osservato che la mancata decisione nel merito da parte del giudice di legittimità, ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c., pur in una situazione in cui non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto, non modifica i poteri/doveri del giudice del rinvio che al principio di diritto enunciato è comunque tenuto ad uniformarsi (v. Cass. n. 24932/2015 e numerose successive conformi) e, quindi, ove il principio di diritto venga disatteso, è consentito alla Corte di Cassazione, chiamata nuovamente a pronunciare sulla medesima fattispecie, di avvalersi del potere conferito dal citato art. 384, comma 2, c.p.c., senza che ciò incontri alcun limite nella precedente pronuncia rescindente. 4. Il ricorso merita pertanto accoglimento , la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito exart. 384, comma 2, c.p.c. con il rigetto delle domande originariedelle lavoratrici. 5. La particolarità della tormentata vicenda, che ha avuto esiti contrastanti nei vari gradi di giudizio, giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite. 6. Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, non sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115del 2002. P.Q
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