CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 marzo 2023
Cassazione n. 18489/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2022 del TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; si è proceduto de plano [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, del 19 ottobre 2022, il Tribunale di Torino ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata fra le parti nella misura indicata in dispositivo, per il reato ascrittogli, di tentato furto in abitazione, pluriaggravato. 2. L'imputato ha proposto ricorso, a mezzo del difensore, deducendo la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione alla omessa applicazione del disposto dell'art. 129 cod. proc. pen.. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. L'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. consente il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza". Nei medesimi non è pertanto ricompresa la verifica della sussistenza delle cause di proscioglimento previste dall'art. 129 cod. proc. pen.. L'inammissibilità deve essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.. 2. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende. Z cc_ o Così deciso, in Roma il 7 marzo 2023.