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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 11598/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2021 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato; uditi i difensori, avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 3 marzo 2021, la Corte di appello di Bologna - per quanto qui rileva - ha confermato la sentenza del Tribunale di Ravenna, con la quale l'imputato era stato condannato alla pena di anni tre di reclusione per il reato di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 74 del 2000, perché, in qualità di amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., al fine di evadere le imposte dirette (Ires) sulla base di una falsa rappresentazione nelle scritture contabili per euro 260.271,00, avvalendosi di mezzi fraudolenti, in particolare di negozi giuridici simulati, esponeva per l'anno di imposta 2010 elementi passivi fittizi, per una somma pari a quella indicata.

2. Avverso la sentenza l'imputato, tramite i propri difensori, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento.

2.1. Con un primo motivo di censura, si deducono la violazione dell'art. 3 del d.lgs. n. 74 del 2000, nonché vizi di motivazione, sul rilievo che giudici di merito non avrebbero valutato adeguatamente gli elementi dai quali la Guardia di Finanza ha dedotto il superamento della duplice soglia di punibilità di euro 30.000,00 dell'imposta evasa e di elementi passivi fittizi pari al 5% di quelli attivi per l'anno 2010.

Con riferimento ai contratti aventi ad oggetto l'Hotel AMI, secondo la Corte d'appello, sarebbe anomalo l'innalzamento del prezzo di subaffitto (euro 375.000,00) concordato tra la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. rispetto a quello di affitto (euro 120.000,00) concordato tra la prima e la [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], l'anomalia deriverebbe dall'assunto - erroneo - secondo cui il prezzo di vendita del ramo alberghiero (euro 8.000,00) equivarrebbe al prezzo di mercato del cespite, in quanto tale considerato come attendibile canone annuo di affitto.

Tale prezzo corrisponderebbe in realtà alla differenza tra le attività dell'azienda ceduta e le passività trasferite alla cessionaria (Lions s.r.I.), che, unitamente al costo di locazione dell'immobile ad uso alberghiero (euro 75.000,00), consentirebbe di giungere alla somma complessiva di euro 83.000,00.

Evidente, dunque, sarebbe l'impossibilità di ricondurre alla differenza tra attività e passività dell'azienda il costo del canone di affitto annuale della stessa.

Da qui, l'erronea qualificazione, quali fittizi e dunque non deducibili, di alcuni elementi passivi da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. nel periodo di imposta oggetto di contestazione (anno 2010).

In particolare, si tratterebbe della differenza tra l'ammontare del prezzo di subaffitto per l'anno 2010 (euro 238.356,16) e del prezzo di affitto del ramo di azienda unitamente a quello di locazione dell'immobile, sempre per l'anno 2010 (euro 52.756,16), pervenendo così gli operatori della Guardia di Finanza a calcolare euro 185.600,00 di passività fittizie non deducibili.

La Corte d'appello, pur a fronte di puntuale ricostruzione avvalorata dal consulente di parte, ha ritenuto che l'accrescimento del prezzo di subaffitto non potesse giustificarsi in ragione dell'accollo delle passività dell'azienda, dal momento che lo stesso era stato concordato soltanto nella prima cessione tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. e non nei successivi contratti di affitto.

Prendendo atto di tale circostanza, inoltre, la Corte distrettuale avrebbe contraddittoriamente ritenuto congruo il canone di affitto stipulato tra la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la [OSCURATO:SOCIETA]. (euro 120.000,00 di cui soltanto 76.273,97 riferiti all'anno 2010).

Applicando lo stesso metodo di calcolo della Guardia di Finanza, le passività fittizie indeducibili per l'anno 2010 si ridurrebbero ad euro 162.082,19 (euro 238.356,16 detratto il canone di affitto per l'anno 2010, pari ad euro 76.273,97).

Con riguardo ai contratti aventi ad oggetto l'Hotel K2, la Guardia di Finanza avrebbe errato nel ritenere passività fittizie non deducibili, esposte dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per l'anno 2010, parte dei costi (euro 74.671,00) sostenuti per il subaffitto dell'immobile e dell'azienda alberghiera Hotel K2 deducendo dal costo del subaffitto per l'anno 2010 (euro 90.904,11), sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., l'importo del canone annuo di affitto di azienda pattuito tra la Work in [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]. (quest'ultima dante causa della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.). [OSCURATO:SOCIETA], la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avrebbe ottenuto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. il subaffitto del ramo di azienda comprensivo della locazione dell'immobile (euro 25.000,00), mentre il canone di locazione di quest'ultimo (euro 65.000,00) restava a carico della dante causa.

Ne consegue che il canone annuo, comprensivo di affitto di azienda e locazione dell'immobile, dovrebbe presumibilmente ammontare a complessivi euro 90.000,00, riducendosi le passività gravanti sull'esercizio commerciale dell'anno 2010 ad euro 58.438,35.

Dunque, la quota non deducibile si ridurrebbe ad euro 32.465,76 (euro 90.904,11 detratto il canone di affitto per l'anno 2010, pari ad euro 58.438,35).

Da tali rilievi emergerebbe come la somma non deducibile, in quanto ritenuta fittizia, si ridurrebbe ad euro complessivi 194.547,95, (euro 162.082,19, per la vicenda Hotel AMI + euro 32.465,76, per la vicenda Hotel K2), inferiore al 5% (calcolato in euro 211.731,00) degli elementi attivi indicati nella dichiarazione annuale per il periodo 2010.

Il risultato non sarebbe differente neppure assumendo, erroneamente, come canone di affitto dell'azienda il valore corrispondente alla differenza tra le attività e le passività del ramo alberghiero Hotel K2 (euro 6.000,00), come fatto per il ramo Hotel AMI dalla Guardia di Finanza, giungendosi alla somma, comunque inferiore al predetto 5%, di euro 206.889,94.

2.2. Con un secondo motivo di ricorso, si lamentano la violazione degli artt. 3 del d.lgs. n. 74 del 2000, 10-bis della legge n. 212 del 2000 e 1 del d.lgs. n. 128 del 2015, nonché vizi della motivazione in ordine alla consumazione del reato contestato.

La Corte d'appello avrebbe omesso di valutare le puntuali censure della difesa, esplicative delle ragioni che avevano indotto la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ad acquisire la gestione dell'azienda (Hotel AMI), nonché della giustificazione dell'aumento progressivo del canone di affitto, dovuto alla volontà della concedente di recuperare gli investimenti effettuati sul cespite aziendale nel corso della precedente gestione.

Anche con riferimento all'azienda Hotel K2 sarebbe stata fornita congrua giustificazione, disattesa parimenti dalla Corte distrettuale, in ordine alla liceità dei trasferimenti intercorsi tra la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (proprietaria dell'immobile) e la Work in [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., prima, e la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., poi (in qualità rispettivamente di cessionaria del ramo di azienda e di locataria dell'immobile).

In entrambe le vicende negoziali, sarebbe stata esplicitata l'intenzione di separare la proprietà degli immobili alberghieri dalle imprese commerciali, esposte al relativo rischio, garantendo al contempo alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. una più marcata presenza nel settore turistico.

Al contrario, i giudici di merito avrebbero accertato il dolo di evasione, non di mera elusione, in capo al ricorrente, omettendo di considerare l'intervenuta depenalizzazione dell'abuso del diritto e il superamento della dicotomia tra dolo di evasione e di elusione ad opera della giurisprudenza successiva.

Non potrebbe dirsi che gli atti pubblici strumentali ai descritti trasferimenti siano simulati, oggettivamente o soggettivamente, avendo avuto puntuale esecuzione.

Eventualmente gli stessi sarebbero non opponibili all'amministrazione finanziaria qualora integranti una condotta di abuso del diritto, ma comunque pienamente validi ed efficaci.

Dovrebbe, inoltre, considerarsi che le passività asseritamente fittizie esposte dalla società incriminata sarebbero derivate da obbligazioni assunte a favore di altre persone giuridiche, le quali, corrispondentemente, avrebbero dovuto vedere accrescere i propri elementi positivi di reddito.

La finalità evasiva si sarebbe dovuta perseguire attraverso una incapienza dei patrimoni delle società danti causa, insuscettibili di aggressioni da parte dell'amministrazione finanziaria.

Al contrario, mentre le predette società restano titolari di ampi patrimoni, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. è stata dichiarata fallita.

Le operazioni asseritamente fraudolente, dunque, non avrebbero prodotto alcuna indebita utilità fiscale a favore del gruppo di società che le avrebbe poste in essere, secondo i giudici di merito, al fine esclusivo di evadere le imposte.

2.3. Con un terzo motivo di doglianza, la difesa contesta l'erronea applicazione degli artt. 110 cod. pen., 2639 cod. civ. e 3 del d.lgs. n. 74 del 2000, nonché vizi della motivazione in relazione alla arbitraria attribuzione al ricorrente della qualifica di amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] si sarebbe dimesso dalla carica nel maggio 2010, prima della stipula dei contratti oggetto delle presunte operazioni fraudolente.

Il ricorrente sarebbe comparso unicamente in veste di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., avendo ceduto la gestione della prima società al fratello [OSCURATO:PERSONA].

Nel momento di presentazione della dichiarazione Ires (settembre 2011), l'allora legale rappresentate D'[OSCURATO:PERSONA] avrebbe sottoscritto il documento, inoltrandolo ai competenti uffici finanziari.

Non sarebbe, dunque, ravvisabile l'esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici della figura di amministratore di società di capitali, dovendosi inoltre escludere la responsabilità dell'extraneus amministratore di fatto, a fronte dell'assoluzione dell'amministratore di diritto della società nel caso in esame, trattandosi di reato proprio.

2.4. In quarto luogo, si deduce la violazione degli artt. 178, comma 1, lettera c), 157, comma 8-bis, 170, cod. proc. pen., 59, disp. att. cod. proc. pen., 7 e 8 della legge n. 890 del 1982.

Si lamenta che, nonostante la difesa avesse eccepito la nullità della notificazione all'imputato del decreto di citazione per il giudizio di appello, eseguita mediante il servizio postale con recapito dell'atto al domicilio dichiarato dall'imputato (ivi non rinvenuto), non era stato dato corso alla richiesta di effettuare la notifica mediante consegna al difensore, essendo state violate le norme relative alle notificazioni a mezzo posta.

2.5. Infine, la difesa denuncia la violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen., nonché vizi della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio.

La Corte di appello avrebbe fondato il diniego delle attenuanti generiche esclusivamente sulla intensità del dolo - idoneo a trarre in inganno anche "inconsapevoli professionisti" prestatisi ad affiancare il ricorrente nel suo intento criminoso - e sulla mancanza di resipiscenza in sede processuale.

Si sarebbe assunto a parametro di determinazione della pena un elemento costitutivo del reato stesso, oltre a valutarsi in modo arbitrario e infondato la callida circonvenzione dei professionisti coinvolti nella vicenda e del fratello del ricorrente.

3. Con atto datato 4 febbraio 2021, la difesa del ricorrente ha presentato motivi nuovi, in parte ribadendo le doglianze già sollevate con il ricorso principale.

3.1. Con una prima articolata censura, in parte ripetitiva dei rilievi esposti sub 2.1.,

2.2. e 2.3., si precisa che le operazioni, asseritamente fittizie, di cessione, locazione e subaffitto del ramo di azienda Hotel AMI, sarebbero state funzionali a riorganizzare la gestione complessiva delle strutture ricettive, concentrandole nelle mani di un'unica società (la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.) e, allo stesso tempo, a consentire alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di recuperare l'investimento effettuato sul complesso alberghiero attraverso i canoni di sub-affitto e sub-locazione.

Esigenze che spiegherebbero il progressivo, ma del tutto lecito, aumento dei canoni da un cessionario all'altro, mostrandosi lo stesso quale indice della validità ed efficacia dei contratti in questione.

In secondo luogo, la difesa contesta il ritenuto accertamento della duplice idoneità dell'artificio utilizzato dal ricorrente, impeditivo dell'accertamento delle imposte dovute e decettivo rispetto agli organi accertatori.

Al contrario, i contratti di cui si tratta sarebbero stati predisposti da pubblici ufficiali, sottoscritti alla loro presenza e regolarmente pubblicizzati, escludendo ogni forma di simulazione oggettiva o soggettiva.

Tuttalpiù, potrebbe trattarsi di mera elusione fiscale, non caratterizzata da quegli occultamenti fraudolenti richiesti ai fini dell'evasione penalmente rilevante.

Infine, si reiterano le censure relative al riconoscimento della qualifica di amministratore di fatto in capo al ricorrente.

3.2. Con una seconda doglianza, la difesa insiste nella insufficienza della motivazione relativamente al diniego delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

1.1. Il primo motivo - da trattare congiuntamente alla prima parte del motivo nuovo sub

3.1. - con cui si contestano la violazione dell'art. 3 del d.lgs. n. 74 del 2000, nonché vizi di motivazione relativamente alla insussistenza del superamento della duplice soglia di punibilità, è infondato.

Le contestazioni del ricorrente non sono idonee ad avvalorare, attraverso concreti elementi di prova, la ricostruzione alternativa, già vagliata e motivatamente disattesa dalla Corte d'appello, che possa giustificare il progressivo incremento dei canoni di affitto di azienda e di locazione degli immobili nei vari passaggi tra le società coinvolte nel caso in esame.

Da un lato, la difesa intende inficiare il metodo di calcolo e la veridicità dei valori monetari utilizzati dalla Guardia di Finanza nelle sue operazioni di accertamento, avvalendosi delle sole conclusioni del consulente tecnico di parte.

Dall'altro, il ricorrente rimane fermo nel sostenere che la lievitazione dei canoni sostenuti dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sarebbe frutto della volontà delle sue concedenti di recuperare gli investimenti intrapresi nella precedente gestione.

Non avvedendosi, in questo modo, della inverosimiglianza di una siffatta ricostruzione, sottolineata dalla Corte d'appello (pag. 8 della sentenza), alla luce del contesto complessivo in cui sono avvenute le operazioni.

La Corte territoriale ritiene, in ciò non smentita dalla difesa, che l'incremento dei canoni da una cessione all'altra non trovi riscontro nell'assunzione, da parte della cessionaria, delle passività prodotte dall'azienda ceduta, ad eccezione che nel primo trasferimento.

Tutto ciò trova puntuale riscontro nei contratti di affitto, la cui eventuale erronea interpretazione non è stata specificamente prospettata in questa sede.

Come bene evidenziato dai giudici di merito, la tesi della remunerazione degli investimenti compiuti dalle precedenti cessionarie non risulta sostenibile alla luce: della trasformazione della [OSCURATO:PERSONA] da s.a.s. a s.r.I., successivamente alla risoluzione di un precedente contratto di affitto avente ad oggetto il medesimo ramo d'azienda e contestualmente alla stipula di un analogo contratto con la Lions s.r.I.; della irragionevolezza dell'accollo, da parte della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in qualità di cessionaria "finale", dell'intero costo di precedenti investimenti, da altri effettuati; della evidente strumentalità delle società che avevano preso parte alle operazioni negoziali, essendo state le stesse costituite nel medesimo giorno della stipulazione dei contratti e non avendo svolto effettiva attività di impresa da cui potessero generarsi investimenti da recuperare successivamente.

Quanto alla vicenda che ha coinvolto l'Hotel K2, possono ribadirsi le considerazioni che precedono, assistendosi anche qui: all'assenza di accollo delle passività da parte delle cessionarie; alla contestuale creazione di due società ad hoc (Work in [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA]) simultaneamente alla stipula dei contratti di affitto e locazione del complesso alberghiero; alla mera natura cartolare delle operazioni descritte, non smentita dalla formale regolarità degli atti, al contrario strumentale ad accrescerne la portata fraudolenta e simulatoria.

1.2. Il secondo motivo - da trattare congiuntamente alla seconda parte del motivo nuovo sub

3.1. - con il quale si lamentano l'erronea applicazione dell'art. 10-bis della legge n. 212 del 2000, nonché vizi della motivazione in ordine alla consumazione del reato contestato, è parimenti infondato.

In tema di violazioni finanziarie, l'istituto dell'abuso del diritto di cui all'art. 10-bis

I. 27 luglio 2000, n. 212, che, per effetto della modifica introdotta dall'art. 1 del d.lgs. 5 agosto 2015, n. 128, esclude ormai la rilevanza penale delle condotte ad esso riconducibili, ha applicazione solo residuale rispetto alle disposizioni concernenti comportamenti fraudolenti, simulatori o comunque finalizzati alla creazione e all'utilizzo di documentazione falsa di cui al d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, cosicché esso non viene mai in rilievo quando i fatti in contestazione integrino le fattispecie penali connotate da tali elementi costitutivi (Sez. 3, n. 38016 del 21/04/2017, Rv. 270550; Sez. 3, n. 40272 del 01/10/2015, Rv. 264950).

È stato correttamente ricordato dalla Corte d'appello che, in materia di reati tributari, il "dolo di elusione", ossia la generica volontà consapevole di avvalersi degli strumenti negoziali previsti dagli artt. 37 e 37-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per ottenere vantaggi fiscali non dovuti, non si identifica con il dolo specifico di evasione che, in quanto integrato dalla deliberata ed esclusiva intenzione di sottrarsi al pagamento delle imposte nella piena consapevolezza della illiceità del fine e del mezzo, esprime un disvalore ulteriore idoneo a selezionare gli illeciti penalmente rilevanti da quelli che tali non sono (Sez. 3, n. 43809 del 24/10/2014 - dep. 2015, Rv. 265120).

Nel caso di specie, la Corte d'appello ha correttamente evidenziamo come le condotte poste in essere dall'imputato avessero la finalità di abbattere la base imponibile, esponendo elementi passivi in realtà inesistenti, al fine specifico di evadere le imposte.

Il carattere fraudolento dei negozi giuridici è evidente alla luce della complessa impalcatura di contratti simulati, che integra quel quid pluris richiesto al fine di non poter ritenere integrata un'ipotesi di mera elusione fiscale, penalmente irrilevante.

La complessiva considerazione di tutti i passaggi dell'operazione contrattuale rivela chiaramente la finalità evasiva, mentre - come già osservato - la registrazione di tali operazioni negoziali non ne elimina la connotazione fraudolenta, rendendo anzi più difficoltoso per l'amministrazione finanziaria l'accertamento delle imposte dovute ed evase.

1.3. Il terzo motivo di ricorso - che può essere esaminato congiuntamente all'ultima parte del motivo nuovo sub

3.1. - con il quale la difesa contesta l'erronea applicazione degli artt. 110 cod. pen., 2639 cod. civ. e 3 del d.lgs. n. 74 del 2000, nonché vizi della motivazione in relazione alla qualifica di amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., è infondato.

È ricorrente, nella giurisprudenza di legittimità, l'affermazione di responsabilità dell'amministratore di fatto, in concorso con l'amministratore di diritto.

In particolare, possono richiamarsi principi di diritto che, seppur elaborati con riferimento a fattispecie penali tributarie diverse da quella in esame, sono pienamente applicabili al caso di specie.

In primo luogo, del reato di omessa presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte dirette o IVA, l'amministratore di fatto risponde quale autore principale, in quanto titolare effettivo della gestione sociale e, pertanto, nelle condizioni di poter compiere l'azione dovuta, mentre l'amministratore di diritto, quale mero prestanome, è responsabile a titolo di concorso per omesso impedimento dell'evento (artt. 40, comma secondo, cod. pen. e 2932 cod. civ.), a condizione che ricorra l'elemento soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice (Sez. 2, n. 8632 del 22/12/2020 - dep. 2021, Rv. 280723; Sez. 3, n. 1722 del 25/09/2019 - dep. 2020, Rv. 277507; Sez. 3, n. 38780 del 14/05/2015, Rv. 264971).

Il reato di omessa dichiarazione è configurabile anche nei confronti dell'amministratore di fatto, in quanto egli va equiparato a quello di diritto (Sez. 4, n. 24650 del 16/04/2015, Rv. 263728).

Inoltre, giova ricordare l'orientamento secondo cui, in tema di concorso di persone nel reato, l'assoluzione per difetto dell'elemento soggettivo in capo al concorrente "intraneo" nel reato proprio non esclude di per sé la responsabilità del concorrente "estraneo", che resta punibile nei casi di autoria mediata di cui all'art. 48 cod. pen. e in tutti gli altri casi in cui la carenza dell'elemento soggettivo riguardi solo il concorrente "intraneo" e non sia quindi estensibile (Sez. 4, n. 36730 del 20/04/2018, Rv. 273822; Sez. 5, n. 57706 del 28/09/2017, Rv. 272081).

Nel caso di specie, deve rilevarsi come l'assoluzione dell'amministratore di diritto - pur formalmente pronunciato con la formula "per non avere commesso il fatto" - si fondi sulla considerazione di circostanze specifiche e strettamente 8 /Kk inerenti alla posizione di quest'ultimo, vale a dire sulla carenza dell'elemento soggettivo.

Infatti, si trattava di un ex dipendente, convinto di assumere una formale carica gestoria a fronte di un aumento della retribuzione e tenuto ad eseguire le direttive provenienti dal ricorrente, reale dominus della società, senza alcun margine di effettiva autonomia.

Tale circostanza, secondo i giudici di merito, presenta un'indubbia incidenza sull'elemento soggettivo del reato, il quale presuppone una conoscenza della falsità degli elementi passivi esposti e della conseguente connotazione fraudolenta dei negozi sottostanti.

Le suesposte considerazioni in ordine al concreto ruolo svolto dall'amministratore di diritto, lungi dal destituire di fondamento la condanna del ricorrente, avvalorano la tesi della titolarità, da parte dell'imputato, dell'effettivo e reale potere di gestione della [OSCURATO:SOCIETA] correttamente evidenziato dei giudici di merito, non soltanto egli impartiva direttive ai diversi amministratori di diritto che si sono succeduti all'interno della società, ma partecipava anche alle riunioni con il commercialista che si occupava della contabilità, decideva tutte le questioni relative alle retribuzioni dei dipendenti o ai rapporti con i fornitori e trattava in prima persona con i professionisti incaricati di effettuare le operazioni negoziali oggetto di esame in questa sede.

La semplice qualità di socio, su cui la difesa ha particolarmente insistito, non può giustificare una simile intromissione nell'attività di gestione della società, attraverso la semplice intenzione di tutelare la propria posizione soggettiva.

Alla luce di ciò, il contratto di collaborazione stipulato con la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non può che ritenersi un mero espediente per giustificare la presenza del ricorrente nella società, rispetto alla quale lo stesso era già stato ritenuto, in sede fallimentare, imprenditore occulto.

1.4. La quarta censura, con la quale si deduce la violazione degli artt. 178, comma 1, lett. c), 157, comma 8-bis, 170, cod. proc. pen., 59, disp. att. cod. proc. pen., 7 e 8 della legge n. 890 del 1982, è manifestamente infondata.

Deve rilevarsi, infatti, che nel caso di specie non può trovare applicazione l'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen., che disciplina le modalità della prima notificazione all'imputato non detenuto, bendi l'art. 161 cod. proc. pen., relativo alle notificazioni nel domicilio dichiarato o eletto.

In tal senso, va ricordato che è legittima la notificazione eseguita mediante consegna al difensore, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., nel caso in cui l'addetto al servizio postale incaricato della notificazione attesti l'irreperibilità del destinatario nel domicilio dichiarato o eletto, atteso che, ai fini dell'integrazione del presupposto dell'impossibilità della notificazione in tale domicilio, legittimante la notificazione sostitutiva al difensore, sono sufficienti anche solo la temporanea assenza dell'imputato al momento dell'accesso dell'ufficiale notificatore o la non agevole individuazione dello specifico luogo (Sez. , n. 23880 del 05/05/2021, Rv. • 281419).

Nella fattispecie in esame, la difesa non ha specificamente dedotto l'impossibilità di effettuare la notificazione nel domicilio dichiarato o eletto dal ricorrente, non potendosi ritenere integrato il presupposto di cui all'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., che avrebbe reso necessaria la notificazione mediante consegna al difensore, come già evidenziato dalla Corte d'appello con ordinanza del 15 dicembre 2020. [OSCURATO:SOCIETA] si limita ad asserire una presunta «elevata probabilità, se non la certezza, che il destinatario del decreto di citazione non abbia avuto tempestiva conoscenza della fissazione del processo», senza addurre elementi a sostegno di tale prospettazione.

Pertanto, è legittima - nel caso si specie - la notificazione eseguita a mezzo del servizio postale secondo le forme ordinarie, che prevedono, in caso di momentanea irreperibilità del destinatario nel domicilio dichiarato, il deposito del plico presso la casa comunale e il contestuale avviso all'interessato dell'avvenuto deposito mediante raccomandata.

Avviso la cui regolarità non è neppure contestata, con la conseguenza che deve ritenersi applicabile il principio in base al quale la notificazione a mezzo del servizio postale, nel caso di mancata consegna o rifiuto di ricezione del plico, si perfeziona con il decorso di dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata o con il ritiro del piego da parte del destinatario se anteriore al decorso del detto termine di dieci giorni (Sez. 4, n. 18949 del 27/03/2019, Rv. 276263).

1.5. Infine, il motivo con cui si deduce la violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen., nonché vizi della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio - analogo per contenuto al motivo nuovo sub

3.2. - è inammissibile.

Deve ricordarsi che, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Rv. 259899).

La Corte d'appello, condividendo sul punto le motivazioni espresse dal Tribunale, ha legittimamente attribuito rilevanza all'intensità del dolo sottostante alla condotta, articolata con modalità particolarmente insidiose e fraudolente, nonché all'entità del danno cagionato all'amministrazione finanziaria.

Il ricorrente ha ricoperto un ruolo di primo piano nell'illecito e non ha assolto all'onere di allegare alcun elemento positivo idoneo a giustificare la concessione delle attenuanti generiche.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2021 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato; uditi i difensori, avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 3 marzo 2021, la Corte di appello di Bologna - per quanto qui rileva - ha confermato la sentenza del Tribunale di Ravenna, con la quale l'imputato era stato condannato alla pena di anni tre di reclusione per il reato di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 74 del 2000, perché, in qualità di amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., al fine di evadere le imposte dirette (Ires) sulla base di una falsa rappresentazione nelle scritture contabili per euro 260.271,00, avvalendosi di mezzi fraudolenti, in particolare di negozi giuridici simulati, esponeva per l'anno di imposta 2010 elementi passivi fittizi, per una somma pari a quella indicata. 2. Avverso la sentenza l'imputato, tramite i propri difensori, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. Con un primo motivo di censura, si deducono la violazione dell'art. 3 del d.lgs. n. 74 del 2000, nonché vizi di motivazione, sul rilievo che giudici di merito non avrebbero valutato adeguatamente gli elementi dai quali la Guardia di Finanza ha dedotto il superamento della duplice soglia di punibilità di euro 30.000,00 dell'imposta evasa e di elementi passivi fittizi pari al 5% di quelli attivi per l'anno 2010. Con riferimento ai contratti aventi ad oggetto l'Hotel AMI, secondo la Corte d'appello, sarebbe anomalo l'innalzamento del prezzo di subaffitto (euro 375.000,00) concordato tra la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. rispetto a quello di affitto (euro 120.000,00) concordato tra la prima e la [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], l'anomalia deriverebbe dall'assunto - erroneo - secondo cui il prezzo di vendita del ramo alberghiero (euro 8.000,00) equivarrebbe al prezzo di mercato del cespite, in quanto tale considerato come attendibile canone annuo di affitto. Tale prezzo corrisponderebbe in realtà alla differenza tra le attività dell'azienda ceduta e le passività trasferite alla cessionaria (Lions s.r.I.), che, unitamente al costo di locazione dell'immobile ad uso alberghiero (euro 75.000,00), consentirebbe di giungere alla somma complessiva di euro 83.000,00. Evidente, dunque, sarebbe l'impossibilità di ricondurre alla differenza tra attività e passività dell'azienda il costo del canone di affitto annuale della stessa. Da qui, l'erronea qualificazione, quali fittizi e dunque non deducibili, di alcuni elementi passivi da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. nel periodo di imposta oggetto di contestazione (anno 2010). In particolare, si tratterebbe della differenza tra l'ammontare del prezzo di subaffitto per l'anno 2010 (euro 238.356,16) e del prezzo di affitto del ramo di azienda unitamente a quello di locazione dell'immobile, sempre per l'anno 2010 (euro 52.756,16), pervenendo così gli operatori della Guardia di Finanza a calcolare euro 185.600,00 di passività fittizie non deducibili. La Corte d'appello, pur a fronte di puntuale ricostruzione avvalorata dal consulente di parte, ha ritenuto che l'accrescimento del prezzo di subaffitto non potesse giustificarsi in ragione dell'accollo delle passività dell'azienda, dal momento che lo stesso era stato concordato soltanto nella prima cessione tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. e non nei successivi contratti di affitto. Prendendo atto di tale circostanza, inoltre, la Corte distrettuale avrebbe contraddittoriamente ritenuto congruo il canone di affitto stipulato tra la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la [OSCURATO:SOCIETA]. (euro 120.000,00 di cui soltanto 76.273,97 riferiti all'anno 2010). Applicando lo stesso metodo di calcolo della Guardia di Finanza, le passività fittizie indeducibili per l'anno 2010 si ridurrebbero ad euro 162.082,19 (euro 238.356,16 detratto il canone di affitto per l'anno 2010, pari ad euro 76.273,97). Con riguardo ai contratti aventi ad oggetto l'Hotel K2, la Guardia di Finanza avrebbe errato nel ritenere passività fittizie non deducibili, esposte dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per l'anno 2010, parte dei costi (euro 74.671,00) sostenuti per il subaffitto dell'immobile e dell'azienda alberghiera Hotel K2 deducendo dal costo del subaffitto per l'anno 2010 (euro 90.904,11), sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., l'importo del canone annuo di affitto di azienda pattuito tra la Work in [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]. (quest'ultima dante causa della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.). [OSCURATO:SOCIETA], la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avrebbe ottenuto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. il subaffitto del ramo di azienda comprensivo della locazione dell'immobile (euro 25.000,00), mentre il canone di locazione di quest'ultimo (euro 65.000,00) restava a carico della dante causa. Ne consegue che il canone annuo, comprensivo di affitto di azienda e locazione dell'immobile, dovrebbe presumibilmente ammontare a complessivi euro 90.000,00, riducendosi le passività gravanti sull'esercizio commerciale dell'anno 2010 ad euro 58.438,35. Dunque, la quota non deducibile si ridurrebbe ad euro 32.465,76 (euro 90.904,11 detratto il canone di affitto per l'anno 2010, pari ad euro 58.438,35). Da tali rilievi emergerebbe come la somma non deducibile, in quanto ritenuta fittizia, si ridurrebbe ad euro complessivi 194.547,95, (euro 162.082,19, per la vicenda Hotel AMI + euro 32.465,76, per la vicenda Hotel K2), inferiore al 5% (calcolato in euro 211.731,00) degli elementi attivi indicati nella dichiarazione annuale per il periodo 2010. Il risultato non sarebbe differente neppure assumendo, erroneamente, come canone di affitto dell'azienda il valore corrispondente alla differenza tra le attività e le passività del ramo alberghiero Hotel K2 (euro 6.000,00), come fatto per il ramo Hotel AMI dalla Guardia di Finanza, giungendosi alla somma, comunque inferiore al predetto 5%, di euro 206.889,94. 2.2. Con un secondo motivo di ricorso, si lamentano la violazione degli artt. 3 del d.lgs. n. 74 del 2000, 10-bis della legge n. 212 del 2000 e 1 del d.lgs. n. 128 del 2015, nonché vizi della motivazione in ordine alla consumazione del reato contestato. La Corte d'appello avrebbe omesso di valutare le puntuali censure della difesa, esplicative delle ragioni che avevano indotto la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ad acquisire la gestione dell'azienda (Hotel AMI), nonché della giustificazione dell'aumento progressivo del canone di affitto, dovuto alla volontà della concedente di recuperare gli investimenti effettuati sul cespite aziendale nel corso della precedente gestione. Anche con riferimento all'azienda Hotel K2 sarebbe stata fornita congrua giustificazione, disattesa parimenti dalla Corte distrettuale, in ordine alla liceità dei trasferimenti intercorsi tra la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (proprietaria dell'immobile) e la Work in [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., prima, e la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., poi (in qualità rispettivamente di cessionaria del ramo di azienda e di locataria dell'immobile). In entrambe le vicende negoziali, sarebbe stata esplicitata l'intenzione di separare la proprietà degli immobili alberghieri dalle imprese commerciali, esposte al relativo rischio, garantendo al contempo alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. una più marcata presenza nel settore turistico. Al contrario, i giudici di merito avrebbero accertato il dolo di evasione, non di mera elusione, in capo al ricorrente, omettendo di considerare l'intervenuta depenalizzazione dell'abuso del diritto e il superamento della dicotomia tra dolo di evasione e di elusione ad opera della giurisprudenza successiva. Non potrebbe dirsi che gli atti pubblici strumentali ai descritti trasferimenti siano simulati, oggettivamente o soggettivamente, avendo avuto puntuale esecuzione. Eventualmente gli stessi sarebbero non opponibili all'amministrazione finanziaria qualora integranti una condotta di abuso del diritto, ma comunque pienamente validi ed efficaci. Dovrebbe, inoltre, considerarsi che le passività asseritamente fittizie esposte dalla società incriminata sarebbero derivate da obbligazioni assunte a favore di altre persone giuridiche, le quali, corrispondentemente, avrebbero dovuto vedere accrescere i propri elementi positivi di reddito. La finalità evasiva si sarebbe dovuta perseguire attraverso una incapienza dei patrimoni delle società danti causa, insuscettibili di aggressioni da parte dell'amministrazione finanziaria. Al contrario, mentre le predette società restano titolari di ampi patrimoni, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. è stata dichiarata fallita. Le operazioni asseritamente fraudolente, dunque, non avrebbero prodotto alcuna indebita utilità fiscale a favore del gruppo di società che le avrebbe poste in essere, secondo i giudici di merito, al fine esclusivo di evadere le imposte. 2.3. Con un terzo motivo di doglianza, la difesa contesta l'erronea applicazione degli artt. 110 cod. pen., 2639 cod. civ. e 3 del d.lgs. n. 74 del 2000, nonché vizi della motivazione in relazione alla arbitraria attribuzione al ricorrente della qualifica di amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] si sarebbe dimesso dalla carica nel maggio 2010, prima della stipula dei contratti oggetto delle presunte operazioni fraudolente. Il ricorrente sarebbe comparso unicamente in veste di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., avendo ceduto la gestione della prima società al fratello [OSCURATO:PERSONA]. Nel momento di presentazione della dichiarazione Ires (settembre 2011), l'allora legale rappresentate D'[OSCURATO:PERSONA] avrebbe sottoscritto il documento, inoltrandolo ai competenti uffici finanziari. Non sarebbe, dunque, ravvisabile l'esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici della figura di amministratore di società di capitali, dovendosi inoltre escludere la responsabilità dell'extraneus amministratore di fatto, a fronte dell'assoluzione dell'amministratore di diritto della società nel caso in esame, trattandosi di reato proprio. 2.4. In quarto luogo, si deduce la violazione degli artt. 178, comma 1, lettera c), 157, comma 8-bis, 170, cod. proc. pen., 59, disp. att. cod. proc. pen., 7 e 8 della legge n. 890 del 1982. Si lamenta che, nonostante la difesa avesse eccepito la nullità della notificazione all'imputato del decreto di citazione per il giudizio di appello, eseguita mediante il servizio postale con recapito dell'atto al domicilio dichiarato dall'imputato (ivi non rinvenuto), non era stato dato corso alla richiesta di effettuare la notifica mediante consegna al difensore, essendo state violate le norme relative alle notificazioni a mezzo posta. 2.5. Infine, la difesa denuncia la violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen., nonché vizi della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. La Corte di appello avrebbe fondato il diniego delle attenuanti generiche esclusivamente sulla intensità del dolo - idoneo a trarre in inganno anche "inconsapevoli professionisti" prestatisi ad affiancare il ricorrente nel suo intento criminoso - e sulla mancanza di resipiscenza in sede processuale. Si sarebbe assunto a parametro di determinazione della pena un elemento costitutivo del reato stesso, oltre a valutarsi in modo arbitrario e infondato la callida circonvenzione dei professionisti coinvolti nella vicenda e del fratello del ricorrente. 3. Con atto datato 4 febbraio 2021, la difesa del ricorrente ha presentato motivi nuovi, in parte ribadendo le doglianze già sollevate con il ricorso principale. 3.1. Con una prima articolata censura, in parte ripetitiva dei rilievi esposti sub 2.1., 2.2. e 2.3., si precisa che le operazioni, asseritamente fittizie, di cessione, locazione e subaffitto del ramo di azienda Hotel AMI, sarebbero state funzionali a riorganizzare la gestione complessiva delle strutture ricettive, concentrandole nelle mani di un'unica società (la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.) e, allo stesso tempo, a consentire alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di recuperare l'investimento effettuato sul complesso alberghiero attraverso i canoni di sub-affitto e sub-locazione. Esigenze che spiegherebbero il progressivo, ma del tutto lecito, aumento dei canoni da un cessionario all'altro, mostrandosi lo stesso quale indice della validità ed efficacia dei contratti in questione. In secondo luogo, la difesa contesta il ritenuto accertamento della duplice idoneità dell'artificio utilizzato dal ricorrente, impeditivo dell'accertamento delle imposte dovute e decettivo rispetto agli organi accertatori. Al contrario, i contratti di cui si tratta sarebbero stati predisposti da pubblici ufficiali, sottoscritti alla loro presenza e regolarmente pubblicizzati, escludendo ogni forma di simulazione oggettiva o soggettiva. Tuttalpiù, potrebbe trattarsi di mera elusione fiscale, non caratterizzata da quegli occultamenti fraudolenti richiesti ai fini dell'evasione penalmente rilevante. Infine, si reiterano le censure relative al riconoscimento della qualifica di amministratore di fatto in capo al ricorrente. 3.2. Con una seconda doglianza, la difesa insiste nella insufficienza della motivazione relativamente al diniego delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 1.1. Il primo motivo - da trattare congiuntamente alla prima parte del motivo nuovo sub 3.1. - con cui si contestano la violazione dell'art. 3 del d.lgs. n. 74 del 2000, nonché vizi di motivazione relativamente alla insussistenza del superamento della duplice soglia di punibilità, è infondato. Le contestazioni del ricorrente non sono idonee ad avvalorare, attraverso concreti elementi di prova, la ricostruzione alternativa, già vagliata e motivatamente disattesa dalla Corte d'appello, che possa giustificare il progressivo incremento dei canoni di affitto di azienda e di locazione degli immobili nei vari passaggi tra le società coinvolte nel caso in esame. Da un lato, la difesa intende inficiare il metodo di calcolo e la veridicità dei valori monetari utilizzati dalla Guardia di Finanza nelle sue operazioni di accertamento, avvalendosi delle sole conclusioni del consulente tecnico di parte. Dall'altro, il ricorrente rimane fermo nel sostenere che la lievitazione dei canoni sostenuti dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sarebbe frutto della volontà delle sue concedenti di recuperare gli investimenti intrapresi nella precedente gestione. Non avvedendosi, in questo modo, della inverosimiglianza di una siffatta ricostruzione, sottolineata dalla Corte d'appello (pag. 8 della sentenza), alla luce del contesto complessivo in cui sono avvenute le operazioni. La Corte territoriale ritiene, in ciò non smentita dalla difesa, che l'incremento dei canoni da una cessione all'altra non trovi riscontro nell'assunzione, da parte della cessionaria, delle passività prodotte dall'azienda ceduta, ad eccezione che nel primo trasferimento. Tutto ciò trova puntuale riscontro nei contratti di affitto, la cui eventuale erronea interpretazione non è stata specificamente prospettata in questa sede. Come bene evidenziato dai giudici di merito, la tesi della remunerazione degli investimenti compiuti dalle precedenti cessionarie non risulta sostenibile alla luce: della trasformazione della [OSCURATO:PERSONA] da s.a.s. a s.r.I., successivamente alla risoluzione di un precedente contratto di affitto avente ad oggetto il medesimo ramo d'azienda e contestualmente alla stipula di un analogo contratto con la Lions s.r.I.; della irragionevolezza dell'accollo, da parte della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in qualità di cessionaria "finale", dell'intero costo di precedenti investimenti, da altri effettuati; della evidente strumentalità delle società che avevano preso parte alle operazioni negoziali, essendo state le stesse costituite nel medesimo giorno della stipulazione dei contratti e non avendo svolto effettiva attività di impresa da cui potessero generarsi investimenti da recuperare successivamente. Quanto alla vicenda che ha coinvolto l'Hotel K2, possono ribadirsi le considerazioni che precedono, assistendosi anche qui: all'assenza di accollo delle passività da parte delle cessionarie; alla contestuale creazione di due società ad hoc (Work in [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA]) simultaneamente alla stipula dei contratti di affitto e locazione del complesso alberghiero; alla mera natura cartolare delle operazioni descritte, non smentita dalla formale regolarità degli atti, al contrario strumentale ad accrescerne la portata fraudolenta e simulatoria. 1.2. Il secondo motivo - da trattare congiuntamente alla seconda parte del motivo nuovo sub 3.1. - con il quale si lamentano l'erronea applicazione dell'art. 10-bis della legge n. 212 del 2000, nonché vizi della motivazione in ordine alla consumazione del reato contestato, è parimenti infondato. In tema di violazioni finanziarie, l'istituto dell'abuso del diritto di cui all'art. 10-bis I. 27 luglio 2000, n. 212, che, per effetto della modifica introdotta dall'art. 1 del d.lgs. 5 agosto 2015, n. 128, esclude ormai la rilevanza penale delle condotte ad esso riconducibili, ha applicazione solo residuale rispetto alle disposizioni concernenti comportamenti fraudolenti, simulatori o comunque finalizzati alla creazione e all'utilizzo di documentazione falsa di cui al d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, cosicché esso non viene mai in rilievo quando i fatti in contestazione integrino le fattispecie penali connotate da tali elementi costitutivi (Sez. 3, n. 38016 del 21/04/2017, Rv. 270550; Sez. 3, n. 40272 del 01/10/2015, Rv. 264950). È stato correttamente ricordato dalla Corte d'appello che, in materia di reati tributari, il "dolo di elusione", ossia la generica volontà consapevole di avvalersi degli strumenti negoziali previsti dagli artt. 37 e 37-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per ottenere vantaggi fiscali non dovuti, non si identifica con il dolo specifico di evasione che, in quanto integrato dalla deliberata ed esclusiva intenzione di sottrarsi al pagamento delle imposte nella piena consapevolezza della illiceità del fine e del mezzo, esprime un disvalore ulteriore idoneo a selezionare gli illeciti penalmente rilevanti da quelli che tali non sono (Sez. 3, n. 43809 del 24/10/2014 - dep. 2015, Rv. 265120). Nel caso di specie, la Corte d'appello ha correttamente evidenziamo come le condotte poste in essere dall'imputato avessero la finalità di abbattere la base imponibile, esponendo elementi passivi in realtà inesistenti, al fine specifico di evadere le imposte. Il carattere fraudolento dei negozi giuridici è evidente alla luce della complessa impalcatura di contratti simulati, che integra quel quid pluris richiesto al fine di non poter ritenere integrata un'ipotesi di mera elusione fiscale, penalmente irrilevante. La complessiva considerazione di tutti i passaggi dell'operazione contrattuale rivela chiaramente la finalità evasiva, mentre - come già osservato - la registrazione di tali operazioni negoziali non ne elimina la connotazione fraudolenta, rendendo anzi più difficoltoso per l'amministrazione finanziaria l'accertamento delle imposte dovute ed evase. 1.3. Il terzo motivo di ricorso - che può essere esaminato congiuntamente all'ultima parte del motivo nuovo sub 3.1. - con il quale la difesa contesta l'erronea applicazione degli artt. 110 cod. pen., 2639 cod. civ. e 3 del d.lgs. n. 74 del 2000, nonché vizi della motivazione in relazione alla qualifica di amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., è infondato. È ricorrente, nella giurisprudenza di legittimità, l'affermazione di responsabilità dell'amministratore di fatto, in concorso con l'amministratore di diritto. In particolare, possono richiamarsi principi di diritto che, seppur elaborati con riferimento a fattispecie penali tributarie diverse da quella in esame, sono pienamente applicabili al caso di specie. In primo luogo, del reato di omessa presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte dirette o IVA, l'amministratore di fatto risponde quale autore principale, in quanto titolare effettivo della gestione sociale e, pertanto, nelle condizioni di poter compiere l'azione dovuta, mentre l'amministratore di diritto, quale mero prestanome, è responsabile a titolo di concorso per omesso impedimento dell'evento (artt. 40, comma secondo, cod. pen. e 2932 cod. civ.), a condizione che ricorra l'elemento soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice (Sez. 2, n. 8632 del 22/12/2020 - dep. 2021, Rv. 280723; Sez. 3, n. 1722 del 25/09/2019 - dep. 2020, Rv. 277507; Sez. 3, n. 38780 del 14/05/2015, Rv. 264971). Il reato di omessa dichiarazione è configurabile anche nei confronti dell'amministratore di fatto, in quanto egli va equiparato a quello di diritto (Sez. 4, n. 24650 del 16/04/2015, Rv. 263728). Inoltre, giova ricordare l'orientamento secondo cui, in tema di concorso di persone nel reato, l'assoluzione per difetto dell'elemento soggettivo in capo al concorrente "intraneo" nel reato proprio non esclude di per sé la responsabilità del concorrente "estraneo", che resta punibile nei casi di autoria mediata di cui all'art. 48 cod. pen. e in tutti gli altri casi in cui la carenza dell'elemento soggettivo riguardi solo il concorrente "intraneo" e non sia quindi estensibile (Sez. 4, n. 36730 del 20/04/2018, Rv. 273822; Sez. 5, n. 57706 del 28/09/2017, Rv. 272081). Nel caso di specie, deve rilevarsi come l'assoluzione dell'amministratore di diritto - pur formalmente pronunciato con la formula "per non avere commesso il fatto" - si fondi sulla considerazione di circostanze specifiche e strettamente 8 /Kk inerenti alla posizione di quest'ultimo, vale a dire sulla carenza dell'elemento soggettivo. Infatti, si trattava di un ex dipendente, convinto di assumere una formale carica gestoria a fronte di un aumento della retribuzione e tenuto ad eseguire le direttive provenienti dal ricorrente, reale dominus della società, senza alcun margine di effettiva autonomia. Tale circostanza, secondo i giudici di merito, presenta un'indubbia incidenza sull'elemento soggettivo del reato, il quale presuppone una conoscenza della falsità degli elementi passivi esposti e della conseguente connotazione fraudolenta dei negozi sottostanti. Le suesposte considerazioni in ordine al concreto ruolo svolto dall'amministratore di diritto, lungi dal destituire di fondamento la condanna del ricorrente, avvalorano la tesi della titolarità, da parte dell'imputato, dell'effettivo e reale potere di gestione della [OSCURATO:SOCIETA] correttamente evidenziato dei giudici di merito, non soltanto egli impartiva direttive ai diversi amministratori di diritto che si sono succeduti all'interno della società, ma partecipava anche alle riunioni con il commercialista che si occupava della contabilità, decideva tutte le questioni relative alle retribuzioni dei dipendenti o ai rapporti con i fornitori e trattava in prima persona con i professionisti incaricati di effettuare le operazioni negoziali oggetto di esame in questa sede. La semplice qualità di socio, su cui la difesa ha particolarmente insistito, non può giustificare una simile intromissione nell'attività di gestione della società, attraverso la semplice intenzione di tutelare la propria posizione soggettiva. Alla luce di ciò, il contratto di collaborazione stipulato con la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non può che ritenersi un mero espediente per giustificare la presenza del ricorrente nella società, rispetto alla quale lo stesso era già stato ritenuto, in sede fallimentare, imprenditore occulto. 1.4. La quarta censura, con la quale si deduce la violazione degli artt. 178, comma 1, lett. c), 157, comma 8-bis, 170, cod. proc. pen., 59, disp. att. cod. proc. pen., 7 e 8 della legge n. 890 del 1982, è manifestamente infondata. Deve rilevarsi, infatti, che nel caso di specie non può trovare applicazione l'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen., che disciplina le modalità della prima notificazione all'imputato non detenuto, bendi l'art. 161 cod. proc. pen., relativo alle notificazioni nel domicilio dichiarato o eletto. In tal senso, va ricordato che è legittima la notificazione eseguita mediante consegna al difensore, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., nel caso in cui l'addetto al servizio postale incaricato della notificazione attesti l'irreperibilità del destinatario nel domicilio dichiarato o eletto, atteso che, ai fini dell'integrazione del presupposto dell'impossibilità della notificazione in tale domicilio, legittimante la notificazione sostitutiva al difensore, sono sufficienti anche solo la temporanea assenza dell'imputato al momento dell'accesso dell'ufficiale notificatore o la non agevole individuazione dello specifico luogo (Sez. , n. 23880 del 05/05/2021, Rv. • 281419). Nella fattispecie in esame, la difesa non ha specificamente dedotto l'impossibilità di effettuare la notificazione nel domicilio dichiarato o eletto dal ricorrente, non potendosi ritenere integrato il presupposto di cui all'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., che avrebbe reso necessaria la notificazione mediante consegna al difensore, come già evidenziato dalla Corte d'appello con ordinanza del 15 dicembre 2020. [OSCURATO:SOCIETA] si limita ad asserire una presunta «elevata probabilità, se non la certezza, che il destinatario del decreto di citazione non abbia avuto tempestiva conoscenza della fissazione del processo», senza addurre elementi a sostegno di tale prospettazione. Pertanto, è legittima - nel caso si specie - la notificazione eseguita a mezzo del servizio postale secondo le forme ordinarie, che prevedono, in caso di momentanea irreperibilità del destinatario nel domicilio dichiarato, il deposito del plico presso la casa comunale e il contestuale avviso all'interessato dell'avvenuto deposito mediante raccomandata. Avviso la cui regolarità non è neppure contestata, con la conseguenza che deve ritenersi applicabile il principio in base al quale la notificazione a mezzo del servizio postale, nel caso di mancata consegna o rifiuto di ricezione del plico, si perfeziona con il decorso di dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata o con il ritiro del piego da parte del destinatario se anteriore al decorso del detto termine di dieci giorni (Sez. 4, n. 18949 del 27/03/2019, Rv. 276263). 1.5. Infine, il motivo con cui si deduce la violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen., nonché vizi della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio - analogo per contenuto al motivo nuovo sub 3.2. - è inammissibile. Deve ricordarsi che, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Rv. 259899). La Corte d'appello, condividendo sul punto le motivazioni espresse dal Tribunale, ha legittimamente attribuito rilevanza all'intensità del dolo sottostante alla condotta, articolata con modalità particolarmente insidiose e fraudolente, nonché all'entità del danno cagionato all'amministrazione finanziaria. Il ricorrente ha ricoperto un ruolo di primo piano nell'illecito e non ha assolto all'onere di allegare alcun elemento positivo idoneo a giustificare la concessione delle attenuanti generiche.
Sentenza Cassazione n. 11598/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris