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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 maggio 2022

Cassazione n. 23590/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza in data 14/12/2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Pescara, in data 26/03/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato p. e p. dall'art. 648, comma 2, c.p.

Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: -mancanza o manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, lett. e) c.p.p. (primo motivo); -inosservanza o erronea applicazione di legge penale ex art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p. in relazione all'ipotesi di reato contestata e ritenuta integrata (secondo motivo).

Il ricorso è inammissibile poiché generico.

Invero, tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha, non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze.

Nel caso di specie, con riferimento al primo motivo, il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.

Effettivamente, il ricorrente si limita a manifestare la propria doglianza in relazione alla mancanza estrinsecazione dell'iter logico - argomentativo adottato dai giudici del gravame per pervenire alla sussistenza certa della sua responsabilità penale.

Per contro, nel caso in esame, il giudice di appello con gli argomenti esposti in motivazione a pagg. 2 e 3 della sentenza ha già esposto come risulti provato che l'imputato sia l'autore del fatto, stante ogni fugato dubbio sulla sua presenza fisica alla guida di un furgone, dapprima rubato con l'aiuto di altri complici ignoti e poi oggetto di ricettazione ex art. 648 c.p.

Del tutto generico risulta anche il secondo motivo del ricorso, con cui il ricorrente sussume - in via assolutamente aspecifica - la mancata considerazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p. nella commisurazione della pena, a fronte di precipua motivazione in merito da parte della Corte di appello sulla mancata concessione delle attenuanti generiche (revoca per demerito della misura alternativa dell'esecuzione della pena detentiva presso il domicilio dell'imputato, essendosi dimostrato immeritevole della fruizione del beneficio penitenziario).

Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 03/05/2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] A OSTINACCHIO __ uEPOSITATO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza in data 14/12/2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Pescara, in data 26/03/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato p. e p. dall'art. 648, comma 2, c.p. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: -mancanza o manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, lett. e) c.p.p. (primo motivo); -inosservanza o erronea applicazione di legge penale ex art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p. in relazione all'ipotesi di reato contestata e ritenuta integrata (secondo motivo). Il ricorso è inammissibile poiché generico. Invero, tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha, non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie, con riferimento al primo motivo, il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Effettivamente, il ricorrente si limita a manifestare la propria doglianza in relazione alla mancanza estrinsecazione dell'iter logico - argomentativo adottato dai giudici del gravame per pervenire alla sussistenza certa della sua responsabilità penale. Per contro, nel caso in esame, il giudice di appello con gli argomenti esposti in motivazione a pagg. 2 e 3 della sentenza ha già esposto come risulti provato che l'imputato sia l'autore del fatto, stante ogni fugato dubbio sulla sua presenza fisica alla guida di un furgone, dapprima rubato con l'aiuto di altri complici ignoti e poi oggetto di ricettazione ex art. 648 c.p. Del tutto generico risulta anche il secondo motivo del ricorso, con cui il ricorrente sussume - in via assolutamente aspecifica - la mancata considerazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p. nella commisurazione della pena, a fronte di precipua motivazione in merito da parte della Corte di appello sulla mancata concessione delle attenuanti generiche (revoca per demerito della misura alternativa dell'esecuzione della pena detentiva presso il domicilio dell'imputato, essendosi dimostrato immeritevole della fruizione del beneficio penitenziario). Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 03/05/2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] A OSTINACCHIO __ uEPOSITATO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 23590/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris