Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 luglio 2026

Cassazione n. 24105/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

so dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] generaledello Stato;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Giurato;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 1347/2023depositata il 28/03/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], dipendente del Ministero della difesa, ha agito ingiudizio per ottenerne la condanna al pagamento di una somma didenaro pari alla differenza tra la retribuzione spettante per la suaNumero registro generale 3135/2024Numero sezionale 3255/2026Numero di raccolta generale 24105/2026Data pubblicazione 27/07/2026qualifica di appartenenza e quella spettante per la qualificacorrispondente alle mansioni effettivamente svolte.La domanda della [OSCURATO:PERSONA] è stata inizialmente accolta dal Tribunale diRoma con sentenza del 23 novembre 2006 e confermata dalla Corted’appello di Roma con sentenza n. 9396/2012 del 15 novembre 2012;quest’ultima decisione è stata tuttavia annullata con rinvio dalla Cortedi cassazione con ordinanza n. 2359 del 2020.Con la sentenza n. 1347/2023, pubblicata il 28 marzo 2023, la Corted’appello di Roma, giudicando in sede di rinvio, ha rigettato l’originarioricorso della lavoratrice e ha altresì rigettato la domanda del Ministerodella difesa volta a ottenere la restituzione di quanto versato alla Picain esecuzione delle sentenze di primo e secondo grado.2.

Per la cassazione della sentenza, ricorre il Ministero della difesasulla base di un unico motivo, illustrato con memoria.3. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso, il Ministero ricorrente denuncia, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di unfatto decisivo per il giudizio, costituito dal documento con cui ilMinistero avrebbe provato di aver versato alla [OSCURATO:PERSONA], in esecuzione dellesentenze di primo e secondo grado, la somma complessiva di euro9.748,52.Sostiene il ricorrente che la Corte territoriale avrebbe rigettato ladomanda di restituzione valorizzando solo (in senso negativo) una notadel Direttore generale per il personale civile, che si era limitata ariepilogare i pagamenti erogati, omettendo del tutto di considerare lamissiva che la [OSCURATO:PERSONA] aveva inviato al Ministero in risposta a una precisarichiesta di restituzione.Dunque, la missiva avrebbe dimostrato l’avvenuta percezione dellasomma da parte della lavoratrice e costituirebbe dunque un fattoNumero registro generale 3135/2024Numero sezionale 3255/2026Numero di raccolta generale 24105/2026Data pubblicazione 27/07/2026decisivo per l’accoglimento della domanda di restituzione.La sua omessa considerazione vizierebbe la sentenza impugnata.2.

Il motivo è fondato.2.1.

Il vizio di motivazione codificato nel nuovo testo dell’art. 360,primo comma, n. 5, c.p.c. può essere denunciato in sede di legittimitàquando il giudice di merito abbia omesso di esaminare un fatto in sensostorico-naturalistico, in grado, se considerato, di risultare decisivo aifini della risoluzione della controversia.Come più volte affermato da questa Corte, il fatto decisivo così definitopuò essere anche rappresentato in un documento ritualmente acquisitoal processo e non esaminato, quando esso «offra la prova dicircostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza enon di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie chehanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo chela ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento» (v.

Cass., Sez.1, Ordinanza n. 16583 del 13/06/2024, ma anche più di recente Cass.,Sez. 3, Ordinanza n. 5516 del 11/03/2026).Ciò naturalmente a condizione che il ricorrente, in ossequio al principiodi specificità del ricorso per cassazione ex art. 366 c.p.c., indichi anchele modalità con cui il documento ha avuto ingresso nel processo e ilmomento in cui l’eccezione su di esso fondata è stata fatta valere nelgiudizio.2.2.

Ora, sotto quest’ultimo profilo, il Ministero ricorrente haspecificato a pag. 8 del ricorso per cassazione che il documento nonesaminato costituiva l’allegato n. 4 della memoria di costituzione del 15febbraio 2022 depositata nel giudizio di rinvio, memoria nella qualeesso aveva avanzato la richiesta di restituzione.Tanto è sufficiente a integrare il requisito di specificità del ricorso.Quanto alla decisività del fatto non esaminato, il Ministero ha riprodottoil contenuto del documento, dal quale emerge che la [OSCURATO:PERSONA] ha ammessoNumero registro generale 3135/2024Numero sezionale 3255/2026Numero di raccolta generale 24105/2026Data pubblicazione 27/07/2026di aver ricevuto la richiesta stragiudiziale del Ministero di restituzionedella somma a lei versata in esecuzione delle sentenze di primo esecondo grado, ha precisato di aver riassunto il giudizio davanti allaCorte d’appello di Roma a seguito della cassazione con rinvio dellaprima sentenza d’appello e ha poi concluso: «[i]n conseguenza,codesto Ministero non ha titolo per pretendere le somme richiesteavendo il ricorso, proposto in riassunzione, funzione prosecutoria inquanto mira ad una nuova definizione della controversia, essendopreordinato alla emanazione di una nuova sentenza di merito».Da tale ultima dichiarazione emerge con evidenza che la [OSCURATO:PERSONA] non hanegato di aver ricevuto la somma richiesta, essendosi limitata adaffermare che, allo stato in cui si trovava il giudizio, il Ministero nonaveva diritto a chiederne la restituzione.Ecco allora che, nel momento in cui la Corte territoriale ha rigettato leoriginarie domande della [OSCURATO:PERSONA], così privando di causa l’attribuzionepatrimoniale in suo favore, per poi prendere in esame la domanda direstituzione del Ministero, ritualmente avanzata nel giudizio di rinvio, ilmancato esame del documento prodotto dalla difesa dello stessoMinistero ha determinato il vizio della sentenza oggi denunciato.La Corte territoriale ha infatti esaminato la domanda di restituzione,ma l’ha rigettata prendendo in considerazione il solo documento n. 3,ossia la nota interna in cui la Direzione generale per il personale civiledel Ministero rispondeva all’Ufficio per la gestione del contenzioso edava atto dell’avvenuto versamento.Tale documento di per sé non risultava esaustivo a dimostrarel’avvenuto pagamento, ma esso avrebbe potuto acquistare altrosignificato ove fosse stato esaminato alla luce della successiva letteradella [OSCURATO:PERSONA], in cui quest’ultima non negava la ricezione della somma, lacui produzione nel giudizio di rinvio è connessa e giustificata dalleesigenze istruttorie derivanti dalla sentenza di annullamento della CorteNumero registro generale 3135/2024Numero sezionale 3255/2026Numero di raccolta generale 24105/2026Data pubblicazione 27/07/2026di cassazione.Di qui la decisività del documento e la fondatezza del motivo.In senso contrario non vale sostenere, come fa la controricorrente, chela domanda di restituzione avanzata nella memoria di costituzione delMinistero nel giudizio di rinvio non fosse fondata su tale documento.La rituale indicazione di un documento tra gli allegati di un attoprocessuale di costituzione in giudizio, che nella specie lacontroricorrente non contesta, fa presumere che, offrendolo incomunicazione, di esso la parte intenda valersi a sostegno delladomanda spiegata nell’atto.3.

Il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va dunque cassata conrinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, anche perprovvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia allaCorte di appello di Roma in diversa composizione, cui demanda diprovvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 03 luglio 2026.La PresidenteIrene Tricomi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
so dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] generaledello Stato;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Giurato;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 1347/2023depositata il 28/03/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], dipendente del Ministero della difesa, ha agito ingiudizio per ottenerne la condanna al pagamento di una somma didenaro pari alla differenza tra la retribuzione spettante per la suaNumero registro generale 3135/2024Numero sezionale 3255/2026Numero di raccolta generale 24105/2026Data pubblicazione 27/07/2026qualifica di appartenenza e quella spettante per la qualificacorrispondente alle mansioni effettivamente svolte.La domanda della [OSCURATO:PERSONA] è stata inizialmente accolta dal Tribunale diRoma con sentenza del 23 novembre 2006 e confermata dalla Corted’appello di Roma con sentenza n. 9396/2012 del 15 novembre 2012;quest’ultima decisione è stata tuttavia annullata con rinvio dalla Cortedi cassazione con ordinanza n. 2359 del 2020.Con la sentenza n. 1347/2023, pubblicata il 28 marzo 2023, la Corted’appello di Roma, giudicando in sede di rinvio, ha rigettato l’originarioricorso della lavoratrice e ha altresì rigettato la domanda del Ministerodella difesa volta a ottenere la restituzione di quanto versato alla Picain esecuzione delle sentenze di primo e secondo grado.2. Per la cassazione della sentenza, ricorre il Ministero della difesasulla base di un unico motivo, illustrato con memoria.3. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso, il Ministero ricorrente denuncia, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di unfatto decisivo per il giudizio, costituito dal documento con cui ilMinistero avrebbe provato di aver versato alla [OSCURATO:PERSONA], in esecuzione dellesentenze di primo e secondo grado, la somma complessiva di euro9.748,52.Sostiene il ricorrente che la Corte territoriale avrebbe rigettato ladomanda di restituzione valorizzando solo (in senso negativo) una notadel Direttore generale per il personale civile, che si era limitata ariepilogare i pagamenti erogati, omettendo del tutto di considerare lamissiva che la [OSCURATO:PERSONA] aveva inviato al Ministero in risposta a una precisarichiesta di restituzione.Dunque, la missiva avrebbe dimostrato l’avvenuta percezione dellasomma da parte della lavoratrice e costituirebbe dunque un fattoNumero registro generale 3135/2024Numero sezionale 3255/2026Numero di raccolta generale 24105/2026Data pubblicazione 27/07/2026decisivo per l’accoglimento della domanda di restituzione.La sua omessa considerazione vizierebbe la sentenza impugnata.2. Il motivo è fondato.2.1. Il vizio di motivazione codificato nel nuovo testo dell’art. 360,primo comma, n. 5, c.p.c. può essere denunciato in sede di legittimitàquando il giudice di merito abbia omesso di esaminare un fatto in sensostorico-naturalistico, in grado, se considerato, di risultare decisivo aifini della risoluzione della controversia.Come più volte affermato da questa Corte, il fatto decisivo così definitopuò essere anche rappresentato in un documento ritualmente acquisitoal processo e non esaminato, quando esso «offra la prova dicircostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza enon di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie chehanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo chela ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento» (v. Cass., Sez.1, Ordinanza n. 16583 del 13/06/2024, ma anche più di recente Cass.,Sez. 3, Ordinanza n. 5516 del 11/03/2026).Ciò naturalmente a condizione che il ricorrente, in ossequio al principiodi specificità del ricorso per cassazione ex art. 366 c.p.c., indichi anchele modalità con cui il documento ha avuto ingresso nel processo e ilmomento in cui l’eccezione su di esso fondata è stata fatta valere nelgiudizio.2.2. Ora, sotto quest’ultimo profilo, il Ministero ricorrente haspecificato a pag. 8 del ricorso per cassazione che il documento nonesaminato costituiva l’allegato n. 4 della memoria di costituzione del 15febbraio 2022 depositata nel giudizio di rinvio, memoria nella qualeesso aveva avanzato la richiesta di restituzione.Tanto è sufficiente a integrare il requisito di specificità del ricorso.Quanto alla decisività del fatto non esaminato, il Ministero ha riprodottoil contenuto del documento, dal quale emerge che la [OSCURATO:PERSONA] ha ammessoNumero registro generale 3135/2024Numero sezionale 3255/2026Numero di raccolta generale 24105/2026Data pubblicazione 27/07/2026di aver ricevuto la richiesta stragiudiziale del Ministero di restituzionedella somma a lei versata in esecuzione delle sentenze di primo esecondo grado, ha precisato di aver riassunto il giudizio davanti allaCorte d’appello di Roma a seguito della cassazione con rinvio dellaprima sentenza d’appello e ha poi concluso: «[i]n conseguenza,codesto Ministero non ha titolo per pretendere le somme richiesteavendo il ricorso, proposto in riassunzione, funzione prosecutoria inquanto mira ad una nuova definizione della controversia, essendopreordinato alla emanazione di una nuova sentenza di merito».Da tale ultima dichiarazione emerge con evidenza che la [OSCURATO:PERSONA] non hanegato di aver ricevuto la somma richiesta, essendosi limitata adaffermare che, allo stato in cui si trovava il giudizio, il Ministero nonaveva diritto a chiederne la restituzione.Ecco allora che, nel momento in cui la Corte territoriale ha rigettato leoriginarie domande della [OSCURATO:PERSONA], così privando di causa l’attribuzionepatrimoniale in suo favore, per poi prendere in esame la domanda direstituzione del Ministero, ritualmente avanzata nel giudizio di rinvio, ilmancato esame del documento prodotto dalla difesa dello stessoMinistero ha determinato il vizio della sentenza oggi denunciato.La Corte territoriale ha infatti esaminato la domanda di restituzione,ma l’ha rigettata prendendo in considerazione il solo documento n. 3,ossia la nota interna in cui la Direzione generale per il personale civiledel Ministero rispondeva all’Ufficio per la gestione del contenzioso edava atto dell’avvenuto versamento.Tale documento di per sé non risultava esaustivo a dimostrarel’avvenuto pagamento, ma esso avrebbe potuto acquistare altrosignificato ove fosse stato esaminato alla luce della successiva letteradella [OSCURATO:PERSONA], in cui quest’ultima non negava la ricezione della somma, lacui produzione nel giudizio di rinvio è connessa e giustificata dalleesigenze istruttorie derivanti dalla sentenza di annullamento della CorteNumero registro generale 3135/2024Numero sezionale 3255/2026Numero di raccolta generale 24105/2026Data pubblicazione 27/07/2026di cassazione.Di qui la decisività del documento e la fondatezza del motivo.In senso contrario non vale sostenere, come fa la controricorrente, chela domanda di restituzione avanzata nella memoria di costituzione delMinistero nel giudizio di rinvio non fosse fondata su tale documento.La rituale indicazione di un documento tra gli allegati di un attoprocessuale di costituzione in giudizio, che nella specie lacontroricorrente non contesta, fa presumere che, offrendolo incomunicazione, di esso la parte intenda valersi a sostegno delladomanda spiegata nell’atto.3. Il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va dunque cassata conrinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, anche perprovvedere sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia allaCorte di appello di Roma in diversa composizione, cui demanda diprovvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 03 luglio 2026.La PresidenteIrene Tricomi
Sentenza Cassazione n. 24105/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris