CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 47399/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilita' del ricorso. E' presente I'-"Pavvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PALERMO, difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]01, il sostituto processuale avvocato [OSCURATO:PERSONA] stesso foro, come da delega ex art. 102 c.p.p. depositata in udienza. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] dopo aver illustrato ampiamente i motivi di ricorso, insiste nell'accoglimento chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Palermo, giudicando in sede di rinvio, ha confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di esercizio abusivo della organizzazione del gioco del lotto, di scommesse e concorsi pronostici, che la legge riserva allo Stato ed altri enti concessionari, di cui agli artt. 110 cod. pen., 4 e 5 legge n. 401/89, aggravato dall'art. 7 d.l. 151/91 (oggi art. 416-bis.1 cod. pen.), per avere operato al fine di avvantaggiare l'organizzazione mafiosa "[OSCURATO:PERSONA]"; commesso in Palermo, nel quartiere dello Zen, nel 2008. 2. Avverso la prefata sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) quanto segue. I) Violazione di legge e vizio di motivazione, per erronea valutazione della prova in ordine alla responsabilità del ricorrente. Deduce che le dichiarazioni dei collaboranti sono frutto di conoscenza indiretta, per cui la Corte territoriale adotta una motivazione apparente. Non è stata approfondita la delibazione di attendibilità personale dei collaboranti. Le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] sono state valorizzate solo in parte, in quanto il medesimo non ha mai precisato che l'imputato si occupasse del lotto clandestino ma ha solo detto che il quel periodo il Ferrara deteneva la cassa dello Zen. Tali dichiarazioni, inoltre, non sono state riscontrate da altri elementi probatori, visto che le conversazioni ambientali ed il materiale informatico acquisito riscontrano l'attività del lotto clandestino operata da altri coimputati. Anche le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si rivelano generiche, de relato, e non riscontrano quelle del Giordano. II) Violazione di legge in relazione all'aggravante ex art. 7 legge 152/91, per assenza di elementi che possano acclarare che il Ferrara nell'anno 2008 abbia esercitato abusivamente l'organizzazione di giochi e scommesse nell'interesse della locale consorteria mafiosa. III) Mancata declaratoria di prescrizione del reato, commesso nel 2008 ed il cui termine era già decorso alla data di emissione della (prima) sentenza della Corte di appello in data 24.2.2021.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto sviluppa censure di merito già proposte in sede di appello e motivatamente disattese dalla sentenza impugnata. Le censure, inoltre, non si confrontano con l'ampia motivazione offerta dalla Corte territoriale, peccando in tal senso anche di aspecificità. 2. Il primo motivo è anche manifestamente infondato, poiché, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la sentenza impugnata ha adeguatamente motivato in ordine all'attendibilità personale dei collaboranti. In particolare, i giudici palermitani hanno affermato che le dichiarazioni del Giordano a carico del Ferrara risultano precise, dettagliate e coerenti con le sue conoscenze, in ragione del ruolo svolto in seno al sodalizio mafioso del territorio dello Zen. Egli ha delineato in maniera precisa e puntuale il ruolo svolto nel settore del gioco clandestino dai fratelli Provenzano (Giuseppe e Antonino) e le sue dichiarazioni hanno trovato riscontro nelle conversazioni ambientali richiamate in motivazione (pagg. 33-36), in cui gli interlocutori parlavano senza mezzi termini di una attività di giocate al lotto ed ippica con riferimento ad una agenzia di scommesse che in quel momento stava attraversando una fase di difficoltà economica. E' stato dato atto della circostanza che il Giordano aveva inserito in tale contesto operativo il Ferrara, indicato, unitamente a [OSCURATO:PERSONA], quale referente per le attività delittuose delle scommesse nel quartiere palermitano dello Zen. In particolare, il Ferrara, che aveva gestito nel 2008 il gioco clandestino per conto della famiglia mafiosa del territorio, era accusato di trattenere una parte degli incassi, investendoli nel proprio centro scommesse. [OSCURATO:PERSONA] aveva quindi imposto il cambio di gestione ed il Ferrara aveva raccontato al Giordano di avere consegnato a [OSCURATO:PERSONA] la cassa del lotto clandestino. [OSCURATO:PERSONA] si era pure lamentato di tale decisione con il Giordano, essendogli stata sottratta una rilevante fonte di guadagno. La sentenza impugnata ha logicamente argomentato anche in ordine alle dichiarazioni rese dal collaborante [OSCURATO:PERSONA], tutt'altro che generiche, avendo costui descritto le modalità con le quali, in concreto, veniva svolta l'attività di raccolta delle scommesse clandestine per il lotto e il totocalcio. Pasta ha delineato il ruolo esercitato in tale attività per tutto il 2008 e il 2009 da [OSCURATO:PERSONA] dopo l'arresto di [OSCURATO:PERSONA], svelando i soggetti che avevano collaborato con lui, tra cui, per tutto il 2008, Ferrara e Spina per il quartiere dello Zen. Anche il Pasta ha confermato che fu proprio il Liga ad intervenire per rimuovere il Ferrara dal ruolo di gestore delle scommesse all'interno dello Zen. Infine, i giudici palermitani hanno congruamente motivato anche in ordine alle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], che hanno ribadito il ruolo del Ferrara nel settore delle scommesse clandestine, riscontrando le dichiarazioni dei precedenti collaboratori. 3. Alla manifesta infondatezza del primo motivo consegue l'inammissibilità anche del secondo motivo, risultando compiutamente e logicamente argomentato il ruolo del Ferrara nell'illecita attività di abusiva organizzazione di giochi e scommesse nell'interesse della locale consorteria mafiosa, condotta certamente integrativa della circostanza aggravante di cui all'art. 7 della legge 152/91 (art. 416-bis.1 cod. pen.). Al riguardo, infatti, i giudici palermitani hanno congruamente argomentato in ordine alla circostanza che la cosca mafiosa ha sempre attribuito al settore delle scommesse importanza decisiva per la propria sopravvivenza ed in ordine al fatto che l'imputato ha operato in un simile contesto nella piena consapevolezza di farlo per conto dell'organizzazione mafiosa, per rafforzarne e consolidarne la struttura operativa ed economica. 4. Il terzo motivo, sulla prescrizione, è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello correttamente osservato che la disciplina dettata dall'art. 160, comma 3, cod. pen., quanto alla previsione di termini massimi di prescrizione, non si applica "per i reati di cui all'art. 51, commi 3-bis e 3-quater cod. proc. pen." (tra cui rientra quello in esame), per i quali, pertanto, non è previsto un termine massimo: tali reati si prescrivono soltanto se, da ciascun atto interruttivo, sia decorso il termine (minimo) di prescrizione fissato dall'art. 157 cod. pen., che nel caso è pari a 12 anni, tenuto conto del raddoppio previsto, per il reato in questione, dal comma 6 dell'art. 157 cit. Ebbene, l'ultimo atto interruttivo è stato individuato nella sentenza di primo grado, emessa il 29.6.2016; sicché il termine di prescrizione del reato non è certamente ancora decorso. 5. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle