CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30160/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di BERGAMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che [OSCURATO:PERSONA], con l'istanza che il giudice dell'esecuzione ha vagliato emettendo il provvedimento impugnato e, poscia, con il ricorso, ha chiesto, tra l'altro, la rideterminazione in melius del trattamento sanzionatorio conseguente al riconoscimento della continuazione tra i reati accertati con le sentenze indicate, rispettivamente, con i numeri 1), 2) e 3); che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo ha disatteso la richiesta rilevando che, ferma restando l'individuazione del reato più grave in quello ex artt. 73 e 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, accertato con la sentenza sub 1), in relazione agli altri illeciti, accertati con le tre sentenze in oggetto, sono state applicate, a titolo di aumento per la continuazione, pene che non sono suscettibili di ulteriore rideterminazione in conseguenza del riconoscimento, in executivis, della continuazione anche tra i reati-satellite, che, ancorché accertati in tre distinte sedi processuali, rappresentano tutti espressione di un unico disegno criminoso, comprendente anche il reato più grave, che ha costituito punto di riferimento per la commisurazione del complessivo trattamento sanzionatorio; che il percorso argomentativo sotteso alla decisione impugnata appare logicamente e giuridicamente ineccepibile, mentre il ricorrente si limita a riproporre la richiesta disattesa dal giudice dell'esecuzione ed a tacciare la decisione impugnata di apparenza e manifesta illogicità senza, nondimeno, enucleare specifici profili di illegittimità; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de