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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 19 febbraio 2024

Cassazione n. 12411/2024

Testo disponibile della fonte

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17007/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] 1 CENTRO, in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA alla viaBERTOLONI, n 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale come in atti -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentane in carica, elettivamente domiciliato in ROMA al viale delle MILIZIE, n. 38, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale come in atti -controricorrente – R.g. n. 17007 del 2021 Ad. 19/02/2024; estensore: C. Valle nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legale rappresentane in carica, domiciliato per le g ge in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale come in atti -controricorrente – nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] di ASSICURAZIONI e RIASSICURAZIONI in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso la SENTENZA d ella CORTE d 'APPELLO di NAPOLI n. 4365/2020depositata il 16/12/2020 .

R.g. n. 17007 del 2021 Ad. 19/02/2024; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta,nella camera di consiglio del 19/02/2024 , dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che la ASL Napoli n. 1 Centro v e n ne convenuta in giudizio da [OSCURATO:PERSONA], dinanzi al Tribunale di Napoli , per l’accertamento della responsabilità professionale del personale medicoche aveva operato la paziente e ve nne condannata , a titolo di risarcimento del danno alla salute della predetta, a causa dell’inadeguata cura di una frattura, al pagamento di oltre sessantamila euro(€ 61.956,70), con riconoscimento di manleva a carico di due compagnie assicuratrici, che sono, dopo operazioni di assorbimento e di fusione societaria, la UnipolSai S.p.a. e HDI Global SE; la sentenza del Tribunale venne appellata da entrambe le compagnie assicuratrici e la Corte d’Appello di Napoli, con sentenza n. 4365 del 16/12/2020, ha , in riforma della decisione di primo grado,escluso la vessatorietà delle clausole «a richiesta fatta» ( cd. claims made) di cui ai due contratti di assicurazione e ha rit enut o insussistentela nullità di esse; avverso la sentenza della Corte territoriale ricorre per cassazione la ASL n. 1 [OSCURATO:PERSONA], con atto affidato a due motivi; resistono con separati controricors i entrambe le compagnie assicuratrici, che hanno pure entrambe depositato memoria per l’adunanza camerale del 19/02/2024 , alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione; il Procuratore Generale non ha presentato conclusioni; R.g. n. 17007 del 2021 Ad. 19/02/2024; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] che la ASL Napoli n. 1 Centro pone i seguentimotivi di ricorso: primo motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 1917, 1322, 1362 e 1343 e 2965 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per la mancata rilevazione, da parte della Corte territoriale, delle nullità delle clausole claims made di cui ai due contratti di assicurazione rispettivamente intercorrenti con la UnipolSai Assicurazioni S.p.a. e con la HDI Global SE secondo motivo,violazione e falsa applicazione degli artt. 1917, 1322, 1418 e 1419 cod. civ. e degli artt. 11 della legge n. 24 del 8/03/2017, dell’art. 3, comma 5, lett. f) del d.l. n. 138 del 13/08/2011 conv. con modif. nella legge n. 148 del 14/11/2011 come novellato dall’art. 1, comma 26, della legge n. 124 del 4/08/2017, incentrato sul mancato rilievo delle nullità contrattuali delle due polizze di assicurazione, in relazione alla normativa specifica in materia nel settore sanitario; il Collegio ritiene che entrambi i motivi infondati, e lo è quindi l’intero ricorso, per un duplice ordine di ragioni: in ricorso non sono in alcun modo riportati i contenuti delle due polizze assicurative, almeno in via di stralcio o con riferimento ai paragrafi o agli articoli di rilevanza in causa, e con riferimento alle clausole asseritamente nulle; il ricorso incorre, pertanto, in carenza di specificità ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ. poiché parte ricorrente non trascrive direttamente il contenuto delle clausole contrattuali per la parte che dovrebbe sorreggere la censura, né, come sarebbe stato possibile in alternativa, lo riproduce indirettamente indicando la parte del documento o dell’atto, in cui troverebbe rispondenza l’indiretta riproduzione (da ultimo si veda Cass. n. 27475 del 20/11/2017 Rv. 646829 -01); R.g. n. 17007 del 2021 Ad. 19/02/2024; estensore: C. Valle il ricorso nella prima parte contiene un ampio richiamo a massime della giurisprudenza di questa Corte in tema di clausole «a richiesta fatta» (cd claims made, a partire da Sez.

U n. 9140 del 6/05/201 e quindi Sez.

U n. 22437 del 24/09/2018) ma i riferimenti alle dette massime sono del tutto avuls i dal contenuto concreto delle clausole contrattuali in essere tra la ASL e le due compagnie assicuratrici, posto che le clausole, come sopra rilevato. non sono in alcun modo adeguatamente riportate, cosicché è precluso a questa Corte un qualsiasi specifico controllo , anche eventualmente ai sensi dell’art. 1322 cod. civ., sulla motivazione resa dalla Corte territoriale, laddove essa ha affermato che non era stata rilevata alcuna nullità nei contratti di assicurazione stipulati con la ASL n. 1 [OSCURATO:PERSONA] dalla [OSCURATO:PERSONA] e dall’UnipolSai S.p.a.; inoltre, il primo motivo si incentra, in particolar e, su di un precedente di questa Corte (Cass. n. 8894 del 13/05/2020 Rv. 657843 -01), rimasto a quanto consta isolato , ma non lo correla in alcun modo al contenuto specifico delle condizioni contrattuali in essere con le due dette compagnie assicuratrici; entrambi i motivi, e da ciò deriva un ulteriore e autonomo ordine di inammissibilità del ricorso – adeguatamente evidenziato da entrambe le società assicuratrici nei rispettivi controricorsi, e la prospettazione non è stata contrastata dalla ricorrente, che non ha depositato memoria – non si confrontano con la circostanza, incontroversa, dell’essersi in presenza di contratti cd. a relazione perfetta, ossia stipulati non mediante l’adesione a schemi contrattuali predisposti dalle compagnie assicuratrici, e sui quali, pertanto, l’incidenza della loro forza contrattuale poteva essere supposta maggiore, bensì a contratti stipulati a seguito di specifiche trattative, cosicché pacificamente le due polizze erano state redatte con l’accordo della stessa [OSCURATO:PERSONA] R.g. n. 17007 del 2021 Ad. 19/02/2024; estensore: C. Valle stipulante, che aveva espletato gara a l fine della conclusione dei due contratti di assicurazione, le cui clausole erano in concreto, integralmente recettive di un capitolato, con conseguente realizzazione di un contratto appunto «a relazione perfetta» e non per adesione(sul punto si veda Cass. n. 19949 del 26/09/2007 Rv. 599681 -01); la circostanza, incontroversa, è fondamento ulteriore dell’esclusione dell’individuazione di cause di nullità contrattuale a discapito del contraente pubblico; il ricorso è, in conclusione, infondato e pertanto deve essere rigettato; le spese di lite di questa fase di legittimità seguono la soccombenza della ricorrente esono liquidate , in favore di ciascuna delle controricorrenti, come da dispositivo , in considerazione del valore della causa in rapporto all’attività processuale espletata; la decisione di rigetto dell’impugnazione comporta che deve attestarsi, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 30/05/2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 24/12/2012, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto; il deposito della motivazione è riservato nel termine di cui all’art. 380 bis.1, comma 2, cod. proc. civ.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA]in Euro 3.700,00 e in favore di UnipolSai S.p.a.

Assicurazioni in euro 3.900,00 per compensi, oltre, su dette somme, l e spese R.g. n. 17007 del 2021 Ad. 19/02/2024; estensore: C. Valle forfettarie nella misura del 15 per cento, gli esborsi liquidati in Euro 200,00, e gli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17007/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] 1 CENTRO, in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA alla viaBERTOLONI, n 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale come in atti -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentane in carica, elettivamente domiciliato in ROMA al viale delle MILIZIE, n. 38, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale come in atti -controricorrente – R.g. n. 17007 del 2021 Ad. 19/02/2024; estensore: C. Valle nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legale rappresentane in carica, domiciliato per le g ge in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale come in atti -controricorrente – nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] di ASSICURAZIONI e RIASSICURAZIONI in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso la SENTENZA d ella CORTE d 'APPELLO di NAPOLI n. 4365/2020depositata il 16/12/2020 . R.g. n. 17007 del 2021 Ad. 19/02/2024; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta,nella camera di consiglio del 19/02/2024 , dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che la ASL Napoli n. 1 Centro v e n ne convenuta in giudizio da [OSCURATO:PERSONA], dinanzi al Tribunale di Napoli , per l’accertamento della responsabilità professionale del personale medicoche aveva operato la paziente e ve nne condannata , a titolo di risarcimento del danno alla salute della predetta, a causa dell’inadeguata cura di una frattura, al pagamento di oltre sessantamila euro(€ 61.956,70), con riconoscimento di manleva a carico di due compagnie assicuratrici, che sono, dopo operazioni di assorbimento e di fusione societaria, la UnipolSai S.p.a. e HDI Global SE; la sentenza del Tribunale venne appellata da entrambe le compagnie assicuratrici e la Corte d’Appello di Napoli, con sentenza n. 4365 del 16/12/2020, ha , in riforma della decisione di primo grado,escluso la vessatorietà delle clausole «a richiesta fatta» ( cd. claims made) di cui ai due contratti di assicurazione e ha rit enut o insussistentela nullità di esse; avverso la sentenza della Corte territoriale ricorre per cassazione la ASL n. 1 [OSCURATO:PERSONA], con atto affidato a due motivi; resistono con separati controricors i entrambe le compagnie assicuratrici, che hanno pure entrambe depositato memoria per l’adunanza camerale del 19/02/2024 , alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione; il Procuratore Generale non ha presentato conclusioni; R.g. n. 17007 del 2021 Ad. 19/02/2024; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] che la ASL Napoli n. 1 Centro pone i seguentimotivi di ricorso: primo motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 1917, 1322, 1362 e 1343 e 2965 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per la mancata rilevazione, da parte della Corte territoriale, delle nullità delle clausole claims made di cui ai due contratti di assicurazione rispettivamente intercorrenti con la UnipolSai Assicurazioni S.p.a. e con la HDI Global SE secondo motivo,violazione e falsa applicazione degli artt. 1917, 1322, 1418 e 1419 cod. civ. e degli artt. 11 della legge n. 24 del 8/03/2017, dell’art. 3, comma 5, lett. f) del d.l. n. 138 del 13/08/2011 conv. con modif. nella legge n. 148 del 14/11/2011 come novellato dall’art. 1, comma 26, della legge n. 124 del 4/08/2017, incentrato sul mancato rilievo delle nullità contrattuali delle due polizze di assicurazione, in relazione alla normativa specifica in materia nel settore sanitario; il Collegio ritiene che entrambi i motivi infondati, e lo è quindi l’intero ricorso, per un duplice ordine di ragioni: in ricorso non sono in alcun modo riportati i contenuti delle due polizze assicurative, almeno in via di stralcio o con riferimento ai paragrafi o agli articoli di rilevanza in causa, e con riferimento alle clausole asseritamente nulle; il ricorso incorre, pertanto, in carenza di specificità ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ. poiché parte ricorrente non trascrive direttamente il contenuto delle clausole contrattuali per la parte che dovrebbe sorreggere la censura, né, come sarebbe stato possibile in alternativa, lo riproduce indirettamente indicando la parte del documento o dell’atto, in cui troverebbe rispondenza l’indiretta riproduzione (da ultimo si veda Cass. n. 27475 del 20/11/2017 Rv. 646829 -01); R.g. n. 17007 del 2021 Ad. 19/02/2024; estensore: C. Valle il ricorso nella prima parte contiene un ampio richiamo a massime della giurisprudenza di questa Corte in tema di clausole «a richiesta fatta» (cd claims made, a partire da Sez. U n. 9140 del 6/05/201 e quindi Sez. U n. 22437 del 24/09/2018) ma i riferimenti alle dette massime sono del tutto avuls i dal contenuto concreto delle clausole contrattuali in essere tra la ASL e le due compagnie assicuratrici, posto che le clausole, come sopra rilevato. non sono in alcun modo adeguatamente riportate, cosicché è precluso a questa Corte un qualsiasi specifico controllo , anche eventualmente ai sensi dell’art. 1322 cod. civ., sulla motivazione resa dalla Corte territoriale, laddove essa ha affermato che non era stata rilevata alcuna nullità nei contratti di assicurazione stipulati con la ASL n. 1 [OSCURATO:PERSONA] dalla [OSCURATO:PERSONA] e dall’UnipolSai S.p.a.; inoltre, il primo motivo si incentra, in particolar e, su di un precedente di questa Corte (Cass. n. 8894 del 13/05/2020 Rv. 657843 -01), rimasto a quanto consta isolato , ma non lo correla in alcun modo al contenuto specifico delle condizioni contrattuali in essere con le due dette compagnie assicuratrici; entrambi i motivi, e da ciò deriva un ulteriore e autonomo ordine di inammissibilità del ricorso – adeguatamente evidenziato da entrambe le società assicuratrici nei rispettivi controricorsi, e la prospettazione non è stata contrastata dalla ricorrente, che non ha depositato memoria – non si confrontano con la circostanza, incontroversa, dell’essersi in presenza di contratti cd. a relazione perfetta, ossia stipulati non mediante l’adesione a schemi contrattuali predisposti dalle compagnie assicuratrici, e sui quali, pertanto, l’incidenza della loro forza contrattuale poteva essere supposta maggiore, bensì a contratti stipulati a seguito di specifiche trattative, cosicché pacificamente le due polizze erano state redatte con l’accordo della stessa [OSCURATO:PERSONA] R.g. n. 17007 del 2021 Ad. 19/02/2024; estensore: C. Valle stipulante, che aveva espletato gara a l fine della conclusione dei due contratti di assicurazione, le cui clausole erano in concreto, integralmente recettive di un capitolato, con conseguente realizzazione di un contratto appunto «a relazione perfetta» e non per adesione(sul punto si veda Cass. n. 19949 del 26/09/2007 Rv. 599681 -01); la circostanza, incontroversa, è fondamento ulteriore dell’esclusione dell’individuazione di cause di nullità contrattuale a discapito del contraente pubblico; il ricorso è, in conclusione, infondato e pertanto deve essere rigettato; le spese di lite di questa fase di legittimità seguono la soccombenza della ricorrente esono liquidate , in favore di ciascuna delle controricorrenti, come da dispositivo , in considerazione del valore della causa in rapporto all’attività processuale espletata; la decisione di rigetto dell’impugnazione comporta che deve attestarsi, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 30/05/2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 24/12/2012, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto; il deposito della motivazione è riservato nel termine di cui all’art. 380 bis.1, comma 2, cod. proc. civ. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA]in Euro 3.700,00 e in favore di UnipolSai S.p.a. Assicurazioni in euro 3.900,00 per compensi, oltre, su dette somme, l e spese R.g. n. 17007 del 2021 Ad. 19/02/2024; estensore: C. Valle forfettarie nella misura del 15 per cento, gli esborsi liquidati in Euro 200,00, e gli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se
Sentenza Cassazione n. 12411/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris