CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 ottobre 2025
Cassazione n. 33032/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.15676/2022 R.G. proposto da : I.C.P. ITALIANA COSTRUZIONI E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA P.[OSCURATO:PERSONA], 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro I.N.A.I.L., in persona del Direttore pro tempore della Direzione centrale rapporto assicurativo, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 144, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]’ LORELLA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- e contro I.N.P.S. – [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l’avvocatura centrale dell’istituto, in [OSCURATO:PERSONA] 29, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 4185/2021 pubblicata il 14/12/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] con due distinti ricorsi la I.C.P. propose opposizione avanti al Tribunale di Roma avverso due intimazioni di pagamento, la prima notificata il 13/09/2017 e la seconda il 10/04/2018, aventi ad oggetto: a) la prima, una cartella I.N.P.S. per somme aggiuntive, cinque cartelle I.N.A.I.L. per premi e accessori, tredici avvisi di addebito I.N.P.S. per contributi e accessori; b) la seconda, tre avvisi di addebito I.N.P.S. per contributi e accessori; il Tribunale di Roma riunì i due procedimenti e all’esito con la sentenza n. 955/2019 accolse l’opposizione limitatamente agli avvisi di addebito I.N.P.S. notificati il 25/09/2012 e l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], per la sopravvenuta prescrizione estintiva; lasentenza del Tribunale di Roma fu impugnata in via principale da I.C.P. ed in via incidentale da I.N.P.S., che lamentò l’erroneo accoglimento della eccezione di prescrizione; la corte territoriale ha rigettato il gravame proposto in via principale e ha accolto quello incidentale. In parziale riforma della sentenza impugnata, ha rigettato l’opposizione anche con riferimento agli avvisi di addebito I.N.P.S. notificati il 25/09/2012 e l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; per la cassazione della sentenza ricorre I.C.P. con ricorso affidato a cinque motivi, ai quali I.N.P.S., I.N.A.I.L. e ADER resistono con controricorso; la parte ricorrente, nella memoria ex art.380 bis.1 comma primo cod. proc. civ. depositata il 28/10/2025 ha dichiarato: a) di aver aderito alla definizione agevolata (c.d. rottamazione quater) per «alcuni titoli sottesi agli atti impugnati», descritti al § 1 lettera da a) a h) della memoria; b) di aver provveduto al pagamento integrale delle quattro cartelle di pagamento descritte nel § 2 della memoria; con riferimento a questi titoli la parte ricorrente ha chiesto di «prendere atto della cessata materia del contendere»; [OSCURATO:PERSONA] la causa ha per oggetto due intimazioni di pagamento, la prima notificata alla parte ricorrente il 13/07/2017, alla quale sono sottesi 19 titoli esecutivi (cartelle di pagamento ed avvisi di addebito); la seconda notificata il 10/04/2018, alla quale sono sottesi 3 avvisi di addebito; con riferimento alla domanda spiegata nella memoria de qua il Collegio ritiene che non sussistano i presupposti per la pronuncia in camera di consiglio ex art.375 comma secondo cod. proc. civ., dovendosi compiutamente valutare gli effetti della rinuncia formulata dalla parte solo con riferimento a parte dei titoli esecutivi sottesi alle due intimazioni di pagamento oggetto di causa, e ciò anche alla luce della «Norma di interpretazione autentica in materia di estinzione dei giudizi a seguito di definizione agevolata» «Norma di interpretazione autentica in materia di estinzione dei giudizi a seguito di definizione agevolata» dettata dall’art.12 bis del d.l. n. 84/2025, convertito con modificazioni dalla legge n.108/2025; P.Q.M La Corte dispone trattarsi la causa in pubblica udienza e la