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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 dicembre 2023

Cassazione n. 42326/2024

Testo disponibile della fonte

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di VERONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio che ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria del difensore; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 22 maggio 2024 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'opposizione presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA], con sede nella Repubblica Ceca, avverso l'ordinanza del medesimo giudice dell'esecuzione emessa il 21 dicembre 2023.

La pronuncia ha ad oggetto la richiesta di restituzione, in favore della Dragnnar, di un immobile sito in Cerea, oggetto di confisca per equivalente nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] ed altri, definito con sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona il 5 luglio 2022, irrevocabile il 3 marzo 2023 per i reati di truffa, bancarotta fraudolenta, riciclaggio, autoriciclaggio e associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei predetti reati.

A fondamento della decisione, sono state richiamate le considerazioni svolte nel provvedimento impugnato in ordine alla riconducibilità ad [OSCURATO:PERSONA] del bene e della stessa società [OSCURATO:PERSONA].

In particolare, l'immobile è stato acquistato a seguito di trattative condotte direttamente da [OSCURATO:PERSONA], per come desunto dalle dichiarazioni della precedente proprietaria, [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre, le questioni di vicinato sono state sempre curate da Guzzo o dal padre dello stesso, non dalla Langrova, secondo quanto dichiarato da una vicina di casa; i lavori relativi al garage sono stati commissionati dallo stesso Guzzo la cui moglie, [OSCURATO:PERSONA], formale locataria, non ha mai pagato i canoni di locazione.

Le allegazioni contenute nell'atto di opposizione sono state ritenute smentite da numerosi elementi istruttori che hanno permesso di individuare Guzzo come il reale titolare dell'immobile.

Sono stati valorizzati i rapporti tra la Dragmar e [OSCURATO:PERSONA], figura apicale dell'associazione capeggiata da Guzzo e disponibile a costituire società, in Italia e Repubblica Ceca, ove fare confluire i proventi dei reati.

A tale proposito, sono state richiamate le risultanze di una nota di polizia giudiziaria del 16 maggio 2024.

2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], nella qualità sopra indicata, per mezzo del proprio difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi.

2.1. Con il primo ha eccepito vizi di motivazione e travisamento della prova con riferimento alla mancata disamina delle deduzioni difensive circa la ricostruzione dei fatti e le dichiarazioni rese, in sede di indagini difensive, da [OSCURATO:PERSONA] sull'assenza di collegamenti tra la società proprietaria dell'immobile e il suo legale rappresentante con Guzzo.

Dagli elementi preternnessi risulta l'effettiva estraneità della società rispetto alle attività illecite dell'associazione della quale faceva parte lo stesso Guzzo.

Erano state allegate circostanze sulla provenienza del denaro servito per l'acquisto dell'immobile, l'attività di intermediazione svolta da [OSCURATO:PERSONA], la successiva locazione del bene alla moglie di Guzzo, l'impossibilità di desumere dalla locazione l'esercizio delle prerogative dell'effettivo proprietario, l'attività abituale della società e la mancata gestione della stessa da parte di Guzzo.

Ha altresì eccepito la mancanza disamina delle dichiarazioni difensive rese da [OSCURATO:PERSONA] in ordine all'attività di intermediazione dallo stesso svolta in occasione della compravendita dell'immobile.

Tali dichiarazioni, ove valutate, avrebbero consentito di escludere la sussistenza dei collegamenti tra la società straniera e le attività delittuose di Guzzo.

2.2. Con il secondo motivo ha eccepito vizio di motivazione e travisamento della prova in ordine al contenuto di un'annotazione di polizia giudiziaria con riguardo al ruolo che la Dragmar e [OSCURATO:PERSONA] avrebbero svolto in seno alla società [OSCURATO:PERSONA].

I due sono stati indicati come membri del Consiglio di amministrazione della predetta società, mentre è risultato che la donna ha fatto parte dei Consiglio di sorveglianza e solo Vesentini è stato membro del Consiglio di amministrazione.

I ruoli, inoltre, sono stato ricoperti in momenti diversi e dalla comune partecipazione alla società non potrebbero trarsi le conclusioni alle quali è pervenuto il giudice dell'esecuzione, mancando ogni prova dei collegamenti tra Langrova e Guzzo.

3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.

Nell'interesse della ricorrente è stata depositata memoria di replica. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Il primo motivo denuncia fondatamente sia l'omessa considerazione delle allegazioni difensive svolte allo scopo di dimostrare l'estraneità della società [OSCURATO:PERSONA] alle attività illecite del sodalizio del quale faceva parte Guzzo, sia il travisamento per omissione delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] in sede di indagini difensive relativamente alla sua attività di intermediazione nelle operazioni di acquisto dell'immobile alle quali Guzzo sarebbe rimasto totalmente estraneo.

In realtà, il dato della riconducibilità a Guzzo della società i cui fondi sono stati utilizzati per l'acquisto dell'immobile è stato indicato dall'ordinanza impugnata come meramente probabile.

In termini generali, le argomentazioni spese nell'atto di opposizione da parte della Dragmar sono state ritenute contraddette da numerosi elementi di prova «che conducono ad individuare nella persona di [OSCURATO:PERSONA] il vero titolare dell'immobile, nonostante la formale intestazione in capo alla società (...)».

Tuttavia, è rimasto inesplorato il tema, pure introdotto in sede di opposizione mediante la produzione del verbale di indagini difensive del 13 maggio 2024 relativo alle informazioni assunte da [OSCURATO:PERSONA], soggetto che ha avuto un ruolo di intermediazione nella fase dell'acquisto dell'immobile del quale si controverte.

Le circostanze riferite da Bellini non sono ate oggetto di valutazione da parte del giudice dell'esecuzione, così come sono rimaste sostanzialmente prive di verifica completa le allegazioni difensive sviluppate alle pagg. 4 e 5 dell'opposizione con riguardo sia alla natura dell'attività di investimento ordinariamente svolta dalla [OSCURATO:PERSONA], sia alla possibilità di desumere, nel caso concreto, dall'esercizio delle prerogative del conduttore dell'immobile elementi per potere risalire alla reale proprietà dello stesso.

Si tratta di aspetti essenziali della ricostruzione che, tenuto conto delle allegazioni difensive e delle produzioni documentali, avrebbero dovuto essere considerati.

4. E' fondato anche il secondo motivo che denuncia l'errata ricostruzione dei ruoli di Vesentini (soggetto avente un ruolo particolarmente significativo nell'associazione a delinquere per la quale Guzzo ha riportato condanna definitiva) e Dragmar nella società [OSCURATO:PERSONA].

I rapporti all'interno di tale società sono stati l'unico dato dal quale il giudice dell'esecuzione ha desunto l'esistenza dei collegamenti tra Vesentini (e, quindi, Guzzo) e Dragmar.

A tale proposito, il giudice dell'esecuzione ha richiamato la nota di polizia giudiziaria del 16 maggio 2024 dalla quale emergerebbe il ruolo di legale rappresentante della Dragmar di diverse società di diritto ceco registrate in Italia, tutte aventi la stessa sede legale al medesimo indirizzo nella Repubblica Ceca.[OSCURATO:PERSONA] e Dragmar «risultano entrambi membri del consiglio di amministrazione di una società di diritto ceco, la [OSCURATO:PERSONA]» segnalata per reati di truffa e omessa dichiarazione dei redditi.

Sul punto, la ricorrente ha eccepito che dalla nota di polizia giudiziaria citata i due non risultano avere ricoperto incarichi nella predetta società nel medesimo periodo, hanno comunque svolto ruoli diversi e, in ogni caso, in società con ragioni sociali distinte.

Stando alla documentazione travisata, alla data del 30 marzo 2017, solo la Dragmar aveva un ruolo nella predetta società della quale era membro del Consiglio di sorveglianza, mentre Vesentini non ricopriva alcun incarico.

Tale dato, certamente significativo ai fini della ricostruzione dei rapporti rilevanti ai fini di interesse, siccome valorizzati dalla stessa ordinanza impugnata, non è stato oggetto di valutazione alcuna.

5. Alla luce di quanto esposto, s'impone, quindi, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona affinché, nella più ampia autonomia decisionale e valutativa, colmi le lacune motivazionali segnalate tenendo conto dei dati emersi dagli elementi preternnessi come risultanti nel loro effettivo significato probatorio.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di VERONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio che ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria del difensore; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 22 maggio 2024 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'opposizione presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA], con sede nella Repubblica Ceca, avverso l'ordinanza del medesimo giudice dell'esecuzione emessa il 21 dicembre 2023. La pronuncia ha ad oggetto la richiesta di restituzione, in favore della Dragnnar, di un immobile sito in Cerea, oggetto di confisca per equivalente nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] ed altri, definito con sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona il 5 luglio 2022, irrevocabile il 3 marzo 2023 per i reati di truffa, bancarotta fraudolenta, riciclaggio, autoriciclaggio e associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei predetti reati. A fondamento della decisione, sono state richiamate le considerazioni svolte nel provvedimento impugnato in ordine alla riconducibilità ad [OSCURATO:PERSONA] del bene e della stessa società [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, l'immobile è stato acquistato a seguito di trattative condotte direttamente da [OSCURATO:PERSONA], per come desunto dalle dichiarazioni della precedente proprietaria, [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, le questioni di vicinato sono state sempre curate da Guzzo o dal padre dello stesso, non dalla Langrova, secondo quanto dichiarato da una vicina di casa; i lavori relativi al garage sono stati commissionati dallo stesso Guzzo la cui moglie, [OSCURATO:PERSONA], formale locataria, non ha mai pagato i canoni di locazione. Le allegazioni contenute nell'atto di opposizione sono state ritenute smentite da numerosi elementi istruttori che hanno permesso di individuare Guzzo come il reale titolare dell'immobile. Sono stati valorizzati i rapporti tra la Dragmar e [OSCURATO:PERSONA], figura apicale dell'associazione capeggiata da Guzzo e disponibile a costituire società, in Italia e Repubblica Ceca, ove fare confluire i proventi dei reati. A tale proposito, sono state richiamate le risultanze di una nota di polizia giudiziaria del 16 maggio 2024. 2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], nella qualità sopra indicata, per mezzo del proprio difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi. 2.1. Con il primo ha eccepito vizi di motivazione e travisamento della prova con riferimento alla mancata disamina delle deduzioni difensive circa la ricostruzione dei fatti e le dichiarazioni rese, in sede di indagini difensive, da [OSCURATO:PERSONA] sull'assenza di collegamenti tra la società proprietaria dell'immobile e il suo legale rappresentante con Guzzo. Dagli elementi preternnessi risulta l'effettiva estraneità della società rispetto alle attività illecite dell'associazione della quale faceva parte lo stesso Guzzo. Erano state allegate circostanze sulla provenienza del denaro servito per l'acquisto dell'immobile, l'attività di intermediazione svolta da [OSCURATO:PERSONA], la successiva locazione del bene alla moglie di Guzzo, l'impossibilità di desumere dalla locazione l'esercizio delle prerogative dell'effettivo proprietario, l'attività abituale della società e la mancata gestione della stessa da parte di Guzzo. Ha altresì eccepito la mancanza disamina delle dichiarazioni difensive rese da [OSCURATO:PERSONA] in ordine all'attività di intermediazione dallo stesso svolta in occasione della compravendita dell'immobile. Tali dichiarazioni, ove valutate, avrebbero consentito di escludere la sussistenza dei collegamenti tra la società straniera e le attività delittuose di Guzzo. 2.2. Con il secondo motivo ha eccepito vizio di motivazione e travisamento della prova in ordine al contenuto di un'annotazione di polizia giudiziaria con riguardo al ruolo che la Dragmar e [OSCURATO:PERSONA] avrebbero svolto in seno alla società [OSCURATO:PERSONA]. I due sono stati indicati come membri del Consiglio di amministrazione della predetta società, mentre è risultato che la donna ha fatto parte dei Consiglio di sorveglianza e solo Vesentini è stato membro del Consiglio di amministrazione. I ruoli, inoltre, sono stato ricoperti in momenti diversi e dalla comune partecipazione alla società non potrebbero trarsi le conclusioni alle quali è pervenuto il giudice dell'esecuzione, mancando ogni prova dei collegamenti tra Langrova e Guzzo. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. Nell'interesse della ricorrente è stata depositata memoria di replica. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Il primo motivo denuncia fondatamente sia l'omessa considerazione delle allegazioni difensive svolte allo scopo di dimostrare l'estraneità della società [OSCURATO:PERSONA] alle attività illecite del sodalizio del quale faceva parte Guzzo, sia il travisamento per omissione delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] in sede di indagini difensive relativamente alla sua attività di intermediazione nelle operazioni di acquisto dell'immobile alle quali Guzzo sarebbe rimasto totalmente estraneo. In realtà, il dato della riconducibilità a Guzzo della società i cui fondi sono stati utilizzati per l'acquisto dell'immobile è stato indicato dall'ordinanza impugnata come meramente probabile. In termini generali, le argomentazioni spese nell'atto di opposizione da parte della Dragmar sono state ritenute contraddette da numerosi elementi di prova «che conducono ad individuare nella persona di [OSCURATO:PERSONA] il vero titolare dell'immobile, nonostante la formale intestazione in capo alla società (...)». Tuttavia, è rimasto inesplorato il tema, pure introdotto in sede di opposizione mediante la produzione del verbale di indagini difensive del 13 maggio 2024 relativo alle informazioni assunte da [OSCURATO:PERSONA], soggetto che ha avuto un ruolo di intermediazione nella fase dell'acquisto dell'immobile del quale si controverte. Le circostanze riferite da Bellini non sono ate oggetto di valutazione da parte del giudice dell'esecuzione, così come sono rimaste sostanzialmente prive di verifica completa le allegazioni difensive sviluppate alle pagg. 4 e 5 dell'opposizione con riguardo sia alla natura dell'attività di investimento ordinariamente svolta dalla [OSCURATO:PERSONA], sia alla possibilità di desumere, nel caso concreto, dall'esercizio delle prerogative del conduttore dell'immobile elementi per potere risalire alla reale proprietà dello stesso. Si tratta di aspetti essenziali della ricostruzione che, tenuto conto delle allegazioni difensive e delle produzioni documentali, avrebbero dovuto essere considerati. 4. E' fondato anche il secondo motivo che denuncia l'errata ricostruzione dei ruoli di Vesentini (soggetto avente un ruolo particolarmente significativo nell'associazione a delinquere per la quale Guzzo ha riportato condanna definitiva) e Dragmar nella società [OSCURATO:PERSONA]. I rapporti all'interno di tale società sono stati l'unico dato dal quale il giudice dell'esecuzione ha desunto l'esistenza dei collegamenti tra Vesentini (e, quindi, Guzzo) e Dragmar. A tale proposito, il giudice dell'esecuzione ha richiamato la nota di polizia giudiziaria del 16 maggio 2024 dalla quale emergerebbe il ruolo di legale rappresentante della Dragmar di diverse società di diritto ceco registrate in Italia, tutte aventi la stessa sede legale al medesimo indirizzo nella Repubblica Ceca.[OSCURATO:PERSONA] e Dragmar «risultano entrambi membri del consiglio di amministrazione di una società di diritto ceco, la [OSCURATO:PERSONA]» segnalata per reati di truffa e omessa dichiarazione dei redditi. Sul punto, la ricorrente ha eccepito che dalla nota di polizia giudiziaria citata i due non risultano avere ricoperto incarichi nella predetta società nel medesimo periodo, hanno comunque svolto ruoli diversi e, in ogni caso, in società con ragioni sociali distinte. Stando alla documentazione travisata, alla data del 30 marzo 2017, solo la Dragmar aveva un ruolo nella predetta società della quale era membro del Consiglio di sorveglianza, mentre Vesentini non ricopriva alcun incarico. Tale dato, certamente significativo ai fini della ricostruzione dei rapporti rilevanti ai fini di interesse, siccome valorizzati dalla stessa ordinanza impugnata, non è stato oggetto di valutazione alcuna. 5. Alla luce di quanto esposto, s'impone, quindi, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona affinché, nella più ampia autonomia decisionale e valutativa, colmi le lacune motivazionali segnalate tenendo conto dei dati emersi dagli elementi preternnessi come risultanti nel loro effettivo significato probatorio. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con
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