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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 novembre 2022

Cassazione n. 15295/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato riconosciuto responsabile dei reati di bancarotta distrattiva e documentale; considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia l'illogicità della motivazione in merito all'affermazione di responsabilità dell'imputato, è aspecifíco poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda in particolare pag. 3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso 1'8 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato riconosciuto responsabile dei reati di bancarotta distrattiva e documentale; considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia l'illogicità della motivazione in merito all'affermazione di responsabilità dell'imputato, è aspecifíco poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda in particolare pag. 3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'8 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 15295/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris