CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 febbraio 2022
Cassazione n. 07182/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di Bologna, con sentenza resa il 5 maggio 2021 ha confermato la sentenza resa dal GUP del Tribunale di Bologna il 25 settembre 2020 che, all'esito di giudizio abbreviato, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di tentata rapina in concorso e di porto di un oggetto atto ad offendere. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione poiché la corte di appello non ha ritenuto di concedere all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena già negato dal primo giudice. Il ricorso è inammissibile poiché non si confronta con le motivazioni rese dalla corte d'appello, che ha fornito adeguata ed esaustiva risposta alla medesima censura sollevata con il gravame. La corte ha infatti evidenziato che non può essere formulata nel caso in esame una valutazione prognostica favorevole circa la futura astensione del [OSCURATO:PERSONA] dal commettere reati in ragione della obiettiva gravità della condotta posta in essere e della sua condizione di consumatore di stupefacenti con precedenti condanne per guida in stato di ebbrezza e spaccio. Trattasi di motivazione non manifestamente illogica e conforme alle norme di legge e ai criteri dettati in tema dalla giurisprudenza. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15/2/2022 [OSCURATO:PERSONA] ente MARIA D , [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA]\TO r N C