CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02975/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; u91 visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato i motivi di ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. OSSERVA Ritenuto che i motivi di ricorso, tesi a censurare la ritenuta responsabilità in ordine ai delitti di falsa testimonianza e calunnia per la sussistenza dell'esimente di cui all'art. 384 cod. pen. e la mancata concessione dei benefici di legge risultano riproduttivi di identiche censure confutate in sede di gravame con correttezza e pertinenti riferimenti in fatto e diritto dalla Corte di appello che ha messo in evidenza: quanto alla prospettata esimente, che al momento della deposizione falsa in cui ebbe, altresì, ad accusare i militari che avevano redatto il verbale sulla base delle dichiarazioni effettuate, il ricorrente non versasse in alcuna situazione tale da implicare una menomazione della libertà; quanto alla sussistenza dell'elemento oggettivo della calunnia, la Corte territoriale ha escluso che l'affermazione secondo cui i militari avessero falsificato il verbale e costretto il Verdecchia a rendere dichiarazioni che accusavano due donne di aver ceduto sostanza stupefacente, fosse affermazione eccentrica e non seria idonea ad escludere la fattispecie contestata; che anche manifestamente infondata, oltre che riproduttiva di identica censura, risulta la censura avverso la esclusa concessione dei benefici, ivendo la Corte di appello evidenziato l'impossibilità di riconoscere gli stessi in quanto già concessi in passato, tenuto conto che la censura si rivela anche generica nella parte in cui non contrasta l'assenza dei presupposti di legge a cui i Giudici di merito hanno fatto pertinente riferimento e specificamente richiamato; rilevato che il ricorrente, quanto al primo e secondo motivo, per mezzo di precluso diretto riferimento ai dati processuali che la Corte di merito ha mostrato di aver adeguatamente apprezzato, tenta di accreditare una differente e riduttiva ricostruzione dei fatti, operazione non consentita in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos