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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 dicembre 2017

Cassazione n. 22209/2026

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dellaToscana n. 2624/2017, depositata il 20/12/2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/6/2026dal [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] riceveva un avviso di accertamento per l’annod’imposta 2010 con la contestazione dell’omessa esposizione diredditi diversi per euro 24.975,00 nel quadro RV della dichiarazionepresentata in Italia, in applicazione del principio worldwide taxatione ai sensi degli artt. 67, lett. l) t.u.i.r. e 2 e 4 d.l. n. 167 del 1990.Numero registro generale 18579/2018Numero sezionale 5039/2026Numero di raccolta generale 22209/2026Un altro avviso di accertamento era stato notificato al contribuenteData pubblicazione 29/06/2026per l’anno precedente.

Nel 2009 il ricorrente aveva acquistato unesercizio pubblico per il prezzo di euro 200.000,00, ricevendodall’estero più bonifici per euro 190.044,00; nel 2010 aveva ricevutosempre dall’estero la somma di euro 24.975,00.

A seguito di unarichiesta di chiarimenti, il 3/9/2012 il contribuente dichiarava allaGuardia di finanza che il denaro gli era stato prestato per aprireun’attività commerciale e che non disponeva di documentazioneperché non era stato stipulato alcun atto scritto.2.

Con la sentenza n. 125/2015 la CTP di Prato rigettava il ricorso,rilevando che la somma ricevuta appariva in netto contrasto conl’attestazione di assenza di redditi per il 2010.

Le dichiarazioni deinonni e l’“atto di donazione” datato 24/10/2013 contrastavano conl’iniziale giustificazione sul prestito e la carenza di documentazionescritta.

Mentre i passaggi di denaro erano avvenuti nel 2009 e nel2010, l’atto notarile risaliva al 2013 e si limitava a recepire delledichiarazioni di terzi, sicché non rappresentava una prova certaidonea a confutare la ricostruzione dell’Ufficio.3.

La CTR della Toscana, con la sentenza 2624/2017, rigettaval’impugnazione del contribuente.

Per il giudice di appello:- la verità di quanto affermato avanti il notaio non era verificabiledal pubblico ufficiale sicché all’atto depositato non poteva assegnarsialcuna valenza accertativa in ordine all’effettività della traditio dellesomme di denaro mediante una donazione;- la divergenza fra le dichiarazioni iniziali su prestiti e quellesuccessive, l’esibizione della copia dell’atto di liberalità a quattro annidi distanza dei bonifici e solo dopo le contestazioni della Guardia difinanza e dell’Agenzia delle entrate (la contestazione dell’Agenziaaveva preceduto di un giorno l’atto rogato all’estero), il collegamentofra gli importi ricevuti nel 2009 e il 2010 e l’inverosimiglianza di unadonazione per un importo così elevato (nulla era noto sulla capacitàeconomica dei presunti donanti, tenendo anche conto dei redditi2 di 7Numero registro generale 18579/2018Numero sezionale 5039/2026Numero di raccolta generale 22209/2026medi nello Stato di origine) costituivano presunzioni gravi, precise eData pubblicazione 29/06/2026concordanti che permettevano di ritenere inattendibili ledichiarazioni e di considerare il documento un tentativo di fornireuna “copertura” alla movimentazione bancaria;- nella casistica giudiziaria sono frequentissimi i casi in cuivengono presentate dichiarazioni rilasciate avanti a notai relative adonazioni posteriormente alla notifica di avvisi di accertamento,collegati a bonifici provenienti dalla [OSCURATO:PERSONA].Sovente si tratta di capitali trasferiti all’estero e riportati in Italia almomento opportuno, spesso per iniziative imprenditoriali.4.

Il contribuente ha proposto ricorso affidato a due motivimentre l’Agenzia delle entrate ha resistito mediante controricorso.5.

La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio,ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo, rubricato «violazione degli artt. 2727 e2729 c.c. nonché dell’art. 32, co. 1 n.

D.P.R. n. 600/1973, inrelazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. in ordine al valore di provapresuntiva delle dichiarazioni di terzi in atti», il contribuente lamentache il ragionamento del giudice è viziato sul piano logico perchéfinisce per escludere ogni valore di prova presuntiva alladichiarazioni di terzi contenute nell’atto notarile.

Indipendentementedal tempo della loro formazione e produzione, le dichiarazioni deiterzi rilevano come prove atipiche aventi il valore di presunzionisemplici, che il giudice è tenuto a valutare.

È del tutto normale chele dichiarazioni di terzi siano formate in un momento successivomentre gli accenni del giudice al noto procedimento penaledenominato money transfer, a cui il contribuente era estraneo,costituiscono mere congetture.2.

Con il secondo motivo, rubricato «violazione degli artt. 2727 e2729 c.c. nonché dell’art. 32, co. 1 n.

D.P.R. n. 600/1973, inrelazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. per mancata valutazione analitica e3 di 7Numero registro generale 18579/2018Numero sezionale 5039/2026Numero di raccolta generale 22209/2026complessiva degli indizi», il contribuente deduce che il giudice diData pubblicazione 29/06/2026appello ha omesso di esaminare a) il fatto pacifico della giovanissimaetà del contribuente, che all’epoca aveva diciannove anni e nonsvolgeva attività lavorativa; b) il fatto notorio della solidarietàcaratterizzante la comunità cinese, come risulta da un precedentedella CTR della Toscana.

Si tratta di fatti decisivi che, se valutatiunitamente alla dichiarazioni dei nonni, integrano presunzioni gravi,precise e concordanti del fatto che il bonifico costituisca unadonazione.3.

I due motivi, attinenti entrambi alla violazione delle regoledella prova presuntiva, possono essere esaminati congiuntamente esono infondati.3.1 In tema di ricorso alle presunzioni e di valutazione deglielementi presuntivi, la violazione o falsa applicazione delle normesulla prova presuntiva può essere censurata in sede di legittimità per"vizio di sussunzione" non per il fatto che il giudice di merito abbiainterpretato gli indizi in un modo piuttosto che in un altro, bensì soloquando questi pervenga al giudizio di "gravità, precisione econcordanza" degli indizi violando il corretto metodo di valutazionedi tali concetti, il quale prevede che (I) si applichi il ragionamentoprobabilistico per valutare la gravità; (II) si stimi il grado diprobabilità dell'ipotesi rispetto al fatto, per valutare la precisione;(III) si metta in relazione ogni indizio con tutti gli altri, per valutarela concordanza (Cass. 21762/2025).

Con riferimento agli artt. 2727e 2729 c.c., spetta al giudice di merito valutare l'opportunità di farericorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre afondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenzaai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, qualoraadeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità.

Per leSezioni Unite la critica del ragionamento presuntivo non è consentitain sede di legittimità quando «si concreta o in un’attività diretta adevidenziare soltanto che le circostanze fattuali in relazione alle quali4 di 7Numero registro generale 18579/2018Numero sezionale 5039/2026Numero di raccolta generale 22209/2026il ragionamento presuntivo è stato enunciato dal giudice di meritoData pubblicazione 29/06/2026avrebbero dovuto essere ricostruite in altro modo […], o nella meraprospettazione di una inferenza probabilistica semplicemente diversada quella che si dice applicata dal giudice di merito» (Cass., Sez.

U.,1758/2018).3.2 La censura in ordine all'utilizzo o meno del ragionamentopresuntivo non può limitarsi a prospettare l'ipotesi di unconvincimento diverso da quello espresso dal giudice, dovendopiuttosto fare emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà delragionamento decisorio.

Il giudice non ha omesso di prendere inconsiderazione le dichiarazioni rese da terzi relative a una donazione,contenute in un atto ricognitivo ma ha ritenuto le dichiarazioniinattendibili, principalmente per le contraddittorie giustificazionifornite dal contribuente nel corso nel tempo e l’intempestività concui il documento era stato formato.

Se è vero che la CTR ha ricordatol’esistenza di giustificazioni analoghe emerse in altri procedimentigiudiziari, non ha individuato (nella motivazione può leggersi: “anchea voler tacere che costituisce oramai un fatto notorio …”) in talesomiglianza di difese uno degli elementi presuntivi su cui fondare ilproprio giudizio.3.3 Il primo motivo si risolve in una diretta censura contro lavalutazione delle prove da parte del giudice di secondo grado.

Ilricorrente pur deducendo apparentemente, una violazione di normedi legge, mira, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dalgiudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazionedel giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado dimerito (Cass. 8758/2017).

Oggetto del giudizio che si vorrebbedemandare a questa Corte non è l’analisi e l’applicazione dellenorme, bensì l’apprezzamento delle prove, rimesso alla valutazionedel giudice di merito (Cass. 17744/2022, Cass. 3340/2019, Cass.640/2019 e Cass. 24155/2017).5 di 7Numero registro generale 18579/2018Numero sezionale 5039/20263.4 Deve escludersi che la sola mancata valutazione di unNumero di raccolta generale 22209/2026elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esaDmatae p udbib liucanzio ne 29/06/2026punto decisivo.

Non occorre che tra il fatto noto e quello ignotosussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale,essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fattonoto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo uncriterio di normalità, visto che la deduzione logica è una valutazioneche, in quanto tale, deve essere probabilmente convincente, nonoggettivamente inconfutabile (Cass. 22366/2021, Cass. 14207/2024e Cass. 21762/2025).

La mancata valorizzazione della giovane etàdel contribuente non comporta una violazione di legge.

L’allegazionecirca l’assenza di precedenti esperienze lavorative del contribuenteè come tale una mera deduzione difensiva, dato che non vengonoindicati gli elementi che avevano confermato tale circostanza.

Lasolidarietà caratterizzante la comunità cinese – anch’essa richiamatanel secondo motivo - non corrisponde a un fatto notorio, così comenon lo è il riferimento contenuto nella sentenza alla falsagiustificazione della donazione per trasferire capitali dall’esterorinvenibile in molte vicende simili.

Quest’ultimo riferimento, comegià ricordato, non rientra peraltro tra gli elementi presuntivivalorizzati dal giudice e non corrisponde alla ratio decidendi.4.

Il ricorso deve essere rigettato.

Le spese processuali, liquidatenel rispetto dei parametri del d.m. n. 55 del 2014, tenuto conto delvalore della causa, seguono la soccombenza del ricorrente e vengonoliquidate come da dispositivo.

Sussistono i presupposti processualiper imporre al contribuente il pagamento del cd. doppio contributounificato.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamentoin favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità,liquidate nella somma di euro 2.300,00 per compensi, oltre allespese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del6 di 7Numero registro generale 18579/2018Numero sezionale 5039/2026d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della legge n.Numero di raccolta generale 22209/2026228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti prDoactae psusbbulicaalziio ne 29/06/2026per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 19/6/2026la PresidenteAndreina Giudicepietro7 di 7

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dellaToscana n. 2624/2017, depositata il 20/12/2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/6/2026dal [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] riceveva un avviso di accertamento per l’annod’imposta 2010 con la contestazione dell’omessa esposizione diredditi diversi per euro 24.975,00 nel quadro RV della dichiarazionepresentata in Italia, in applicazione del principio worldwide taxatione ai sensi degli artt. 67, lett. l) t.u.i.r. e 2 e 4 d.l. n. 167 del 1990.Numero registro generale 18579/2018Numero sezionale 5039/2026Numero di raccolta generale 22209/2026Un altro avviso di accertamento era stato notificato al contribuenteData pubblicazione 29/06/2026per l’anno precedente. Nel 2009 il ricorrente aveva acquistato unesercizio pubblico per il prezzo di euro 200.000,00, ricevendodall’estero più bonifici per euro 190.044,00; nel 2010 aveva ricevutosempre dall’estero la somma di euro 24.975,00. A seguito di unarichiesta di chiarimenti, il 3/9/2012 il contribuente dichiarava allaGuardia di finanza che il denaro gli era stato prestato per aprireun’attività commerciale e che non disponeva di documentazioneperché non era stato stipulato alcun atto scritto.2. Con la sentenza n. 125/2015 la CTP di Prato rigettava il ricorso,rilevando che la somma ricevuta appariva in netto contrasto conl’attestazione di assenza di redditi per il 2010. Le dichiarazioni deinonni e l’“atto di donazione” datato 24/10/2013 contrastavano conl’iniziale giustificazione sul prestito e la carenza di documentazionescritta. Mentre i passaggi di denaro erano avvenuti nel 2009 e nel2010, l’atto notarile risaliva al 2013 e si limitava a recepire delledichiarazioni di terzi, sicché non rappresentava una prova certaidonea a confutare la ricostruzione dell’Ufficio.3. La CTR della Toscana, con la sentenza 2624/2017, rigettaval’impugnazione del contribuente. Per il giudice di appello:- la verità di quanto affermato avanti il notaio non era verificabiledal pubblico ufficiale sicché all’atto depositato non poteva assegnarsialcuna valenza accertativa in ordine all’effettività della traditio dellesomme di denaro mediante una donazione;- la divergenza fra le dichiarazioni iniziali su prestiti e quellesuccessive, l’esibizione della copia dell’atto di liberalità a quattro annidi distanza dei bonifici e solo dopo le contestazioni della Guardia difinanza e dell’Agenzia delle entrate (la contestazione dell’Agenziaaveva preceduto di un giorno l’atto rogato all’estero), il collegamentofra gli importi ricevuti nel 2009 e il 2010 e l’inverosimiglianza di unadonazione per un importo così elevato (nulla era noto sulla capacitàeconomica dei presunti donanti, tenendo anche conto dei redditi2 di 7Numero registro generale 18579/2018Numero sezionale 5039/2026Numero di raccolta generale 22209/2026medi nello Stato di origine) costituivano presunzioni gravi, precise eData pubblicazione 29/06/2026concordanti che permettevano di ritenere inattendibili ledichiarazioni e di considerare il documento un tentativo di fornireuna “copertura” alla movimentazione bancaria;- nella casistica giudiziaria sono frequentissimi i casi in cuivengono presentate dichiarazioni rilasciate avanti a notai relative adonazioni posteriormente alla notifica di avvisi di accertamento,collegati a bonifici provenienti dalla [OSCURATO:PERSONA].Sovente si tratta di capitali trasferiti all’estero e riportati in Italia almomento opportuno, spesso per iniziative imprenditoriali.4. Il contribuente ha proposto ricorso affidato a due motivimentre l’Agenzia delle entrate ha resistito mediante controricorso.5. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio,ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, rubricato «violazione degli artt. 2727 e2729 c.c. nonché dell’art. 32, co. 1 n. D.P.R. n. 600/1973, inrelazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. in ordine al valore di provapresuntiva delle dichiarazioni di terzi in atti», il contribuente lamentache il ragionamento del giudice è viziato sul piano logico perchéfinisce per escludere ogni valore di prova presuntiva alladichiarazioni di terzi contenute nell’atto notarile. Indipendentementedal tempo della loro formazione e produzione, le dichiarazioni deiterzi rilevano come prove atipiche aventi il valore di presunzionisemplici, che il giudice è tenuto a valutare. È del tutto normale chele dichiarazioni di terzi siano formate in un momento successivomentre gli accenni del giudice al noto procedimento penaledenominato money transfer, a cui il contribuente era estraneo,costituiscono mere congetture.2. Con il secondo motivo, rubricato «violazione degli artt. 2727 e2729 c.c. nonché dell’art. 32, co. 1 n. D.P.R. n. 600/1973, inrelazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. per mancata valutazione analitica e3 di 7Numero registro generale 18579/2018Numero sezionale 5039/2026Numero di raccolta generale 22209/2026complessiva degli indizi», il contribuente deduce che il giudice diData pubblicazione 29/06/2026appello ha omesso di esaminare a) il fatto pacifico della giovanissimaetà del contribuente, che all’epoca aveva diciannove anni e nonsvolgeva attività lavorativa; b) il fatto notorio della solidarietàcaratterizzante la comunità cinese, come risulta da un precedentedella CTR della Toscana. Si tratta di fatti decisivi che, se valutatiunitamente alla dichiarazioni dei nonni, integrano presunzioni gravi,precise e concordanti del fatto che il bonifico costituisca unadonazione.3. I due motivi, attinenti entrambi alla violazione delle regoledella prova presuntiva, possono essere esaminati congiuntamente esono infondati.3.1 In tema di ricorso alle presunzioni e di valutazione deglielementi presuntivi, la violazione o falsa applicazione delle normesulla prova presuntiva può essere censurata in sede di legittimità per"vizio di sussunzione" non per il fatto che il giudice di merito abbiainterpretato gli indizi in un modo piuttosto che in un altro, bensì soloquando questi pervenga al giudizio di "gravità, precisione econcordanza" degli indizi violando il corretto metodo di valutazionedi tali concetti, il quale prevede che (I) si applichi il ragionamentoprobabilistico per valutare la gravità; (II) si stimi il grado diprobabilità dell'ipotesi rispetto al fatto, per valutare la precisione;(III) si metta in relazione ogni indizio con tutti gli altri, per valutarela concordanza (Cass. 21762/2025). Con riferimento agli artt. 2727e 2729 c.c., spetta al giudice di merito valutare l'opportunità di farericorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre afondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenzaai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, qualoraadeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità. Per leSezioni Unite la critica del ragionamento presuntivo non è consentitain sede di legittimità quando «si concreta o in un’attività diretta adevidenziare soltanto che le circostanze fattuali in relazione alle quali4 di 7Numero registro generale 18579/2018Numero sezionale 5039/2026Numero di raccolta generale 22209/2026il ragionamento presuntivo è stato enunciato dal giudice di meritoData pubblicazione 29/06/2026avrebbero dovuto essere ricostruite in altro modo […], o nella meraprospettazione di una inferenza probabilistica semplicemente diversada quella che si dice applicata dal giudice di merito» (Cass., Sez. U.,1758/2018).3.2 La censura in ordine all'utilizzo o meno del ragionamentopresuntivo non può limitarsi a prospettare l'ipotesi di unconvincimento diverso da quello espresso dal giudice, dovendopiuttosto fare emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà delragionamento decisorio. Il giudice non ha omesso di prendere inconsiderazione le dichiarazioni rese da terzi relative a una donazione,contenute in un atto ricognitivo ma ha ritenuto le dichiarazioniinattendibili, principalmente per le contraddittorie giustificazionifornite dal contribuente nel corso nel tempo e l’intempestività concui il documento era stato formato. Se è vero che la CTR ha ricordatol’esistenza di giustificazioni analoghe emerse in altri procedimentigiudiziari, non ha individuato (nella motivazione può leggersi: “anchea voler tacere che costituisce oramai un fatto notorio …”) in talesomiglianza di difese uno degli elementi presuntivi su cui fondare ilproprio giudizio.3.3 Il primo motivo si risolve in una diretta censura contro lavalutazione delle prove da parte del giudice di secondo grado. Ilricorrente pur deducendo apparentemente, una violazione di normedi legge, mira, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dalgiudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazionedel giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado dimerito (Cass. 8758/2017). Oggetto del giudizio che si vorrebbedemandare a questa Corte non è l’analisi e l’applicazione dellenorme, bensì l’apprezzamento delle prove, rimesso alla valutazionedel giudice di merito (Cass. 17744/2022, Cass. 3340/2019, Cass.640/2019 e Cass. 24155/2017).5 di 7Numero registro generale 18579/2018Numero sezionale 5039/20263.4 Deve escludersi che la sola mancata valutazione di unNumero di raccolta generale 22209/2026elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esaDmatae p udbib liucanzio ne 29/06/2026punto decisivo. Non occorre che tra il fatto noto e quello ignotosussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale,essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fattonoto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo uncriterio di normalità, visto che la deduzione logica è una valutazioneche, in quanto tale, deve essere probabilmente convincente, nonoggettivamente inconfutabile (Cass. 22366/2021, Cass. 14207/2024e Cass. 21762/2025). La mancata valorizzazione della giovane etàdel contribuente non comporta una violazione di legge. L’allegazionecirca l’assenza di precedenti esperienze lavorative del contribuenteè come tale una mera deduzione difensiva, dato che non vengonoindicati gli elementi che avevano confermato tale circostanza. Lasolidarietà caratterizzante la comunità cinese – anch’essa richiamatanel secondo motivo - non corrisponde a un fatto notorio, così comenon lo è il riferimento contenuto nella sentenza alla falsagiustificazione della donazione per trasferire capitali dall’esterorinvenibile in molte vicende simili. Quest’ultimo riferimento, comegià ricordato, non rientra peraltro tra gli elementi presuntivivalorizzati dal giudice e non corrisponde alla ratio decidendi.4. Il ricorso deve essere rigettato. Le spese processuali, liquidatenel rispetto dei parametri del d.m. n. 55 del 2014, tenuto conto delvalore della causa, seguono la soccombenza del ricorrente e vengonoliquidate come da dispositivo. Sussistono i presupposti processualiper imporre al contribuente il pagamento del cd. doppio contributounificato. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamentoin favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità,liquidate nella somma di euro 2.300,00 per compensi, oltre allespese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del6 di 7Numero registro generale 18579/2018Numero sezionale 5039/2026d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della legge n.Numero di raccolta generale 22209/2026228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti prDoactae psusbbulicaalziio ne 29/06/2026per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 19/6/2026la PresidenteAndreina Giudicepietro7 di 7