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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 42903/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/04/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di PANTELLERIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, il Giudice di pace di Pantelleria ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro 258,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 590, co. 5 cod. pen. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza, proponendo due motivi di impugnazione.

2.1. Vizio di motivazione in relazione all'errata valutazione e ricostruzione del fatto.

2.2. Violazione di legge in relazione alla mancata quantificazione del concorso di colpa della p.o. rilevante ai fini del trattamento sanzionatorio.

3. Il primo motivo di ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità.

Per i reati di competenza del giudice di pace, a seguito della novella di cui al d.lgs 6 febbraio 2018, n.11 che ha introdotto il comma 2 bis dell'art. 606 cod proc pen, il ricorso per cassazione è ammissibile solo per violazione di legge e non per vizio di motivazione.

4. Con riferimento al secondo motivo di ricorso, nessuna violazione di legge è configurabile.

Secondo giurisprudenza consolidata, nell'ipotesi di colpe concorrenti, al fine della quantificazione in concreto della pena, il giudice adempie al dovere di motivazione dando atto di aver preso in considerazione le modalità del sinistro e di aver raffrontato le condotte dei soggetti coinvolti (Sez. 4, n. 38559 del 27/06/2017, Leone, Rv. 271024; Sez. 4, n. 31346 del 18/06/2013 Rv. 256287 - 01).

Nel caso di specie, il giudice ha considerato che, anche ipotizzando una colpa concorrente della vittima, il grado della colpa dell'imputata doveva essere considerato ai fini del trattamento sanzionatorio in ragione dell'eccesso di velocità e della violazione dell'obbligo di dare precedenza.

Pertanto, risulta adeguatamente ed esaustivamente motivata la determinazione del complessivo trattamento sanzionatorio inflitto, pari a €.258,00 di multa.

5. Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 17 ottobre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/04/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di PANTELLERIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, il Giudice di pace di Pantelleria ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro 258,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 590, co. 5 cod. pen. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza, proponendo due motivi di impugnazione. 2.1. Vizio di motivazione in relazione all'errata valutazione e ricostruzione del fatto. 2.2. Violazione di legge in relazione alla mancata quantificazione del concorso di colpa della p.o. rilevante ai fini del trattamento sanzionatorio. 3. Il primo motivo di ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità. Per i reati di competenza del giudice di pace, a seguito della novella di cui al d.lgs 6 febbraio 2018, n.11 che ha introdotto il comma 2 bis dell'art. 606 cod proc pen, il ricorso per cassazione è ammissibile solo per violazione di legge e non per vizio di motivazione. 4. Con riferimento al secondo motivo di ricorso, nessuna violazione di legge è configurabile. Secondo giurisprudenza consolidata, nell'ipotesi di colpe concorrenti, al fine della quantificazione in concreto della pena, il giudice adempie al dovere di motivazione dando atto di aver preso in considerazione le modalità del sinistro e di aver raffrontato le condotte dei soggetti coinvolti (Sez. 4, n. 38559 del 27/06/2017, Leone, Rv. 271024; Sez. 4, n. 31346 del 18/06/2013 Rv. 256287 - 01). Nel caso di specie, il giudice ha considerato che, anche ipotizzando una colpa concorrente della vittima, il grado della colpa dell'imputata doveva essere considerato ai fini del trattamento sanzionatorio in ragione dell'eccesso di velocità e della violazione dell'obbligo di dare precedenza. Pertanto, risulta adeguatamente ed esaustivamente motivata la determinazione del complessivo trattamento sanzionatorio inflitto, pari a €.258,00 di multa. 5. Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17 ottobre
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