CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 10355/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo I-1--Pfee-Erefr-e~e-pe4- il rigetto del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in qualità di sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], insiste per l'integrale conferma della sentenza impugnata associandosi alla richiesta del PG di rigetto del ricorso; deposita conclusioni e nota spese a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] è stato rinviato a giudizio per avere cagionato, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], processato separatamente, l'incendio doloso del capannone industriale della [OSCURATO:SOCIETA]. avvenuto il 12 dicembre 2013 verso le ore 19.45. All'esito del giudizio di primo grado l'imputato è stato condannato alla pena di anni sei di reclusione. Il Tribunale ha fondato la dichiarazione di responsabilità sulla base delle indagini effettuate dalla polizia giudiziaria e, essenzialmente, sulle videoriprese acquisite e sulla base di alcune conversazioni ambientali intercorse tra i due presunti autori, intercettate all'interno dell'autovettura di Boffetti, individuata come quella utilizzata dagli autori per recarsi a commettere il reato la sera del 12/12/2013 tra le ore 19 e le ore 20. Avverso la sentenza ha proposto appello la difesa censurando la conclusione del Tribunale che si sarebbe fondata su di un'errata lettura di una conversazione intercettata, quella avvenuta il 4 marzo 2014, il cui tenore sarebbe stato oggetto di una difforme trascrizione da parte del perito e del consulente di parte. Sotto altro profilo, poi, la difesa ha evidenziato che il primo giudice non avrebbe tenuto nella dovuta considerazione le dichiarazioni dei testi della difesa Bacuzzi, Gamba e Cortinivinus che, avendo rispettivamente dichiarato che l'imputato si era intrattenuto con i primi due sino alle 18.30/19.00 e con la terza verso le 20.20, avevano fornito una prova d'alibi posto che l'imputato che non avrebbe potuto essere contemporaneamente con i testi e sul luogo dove è stato commesso il reato tra le ore 19 e le 20. La Corte di Appello di Brescia, con sentenza del 1°/7/2022, in riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Bergamo, ha rideterminato la pena in anni cinque e mesi tre di reclusione e ha confermato nel resto la condanna nei confronti dell'imputato al risarcimento del danno nei confronti delle tre parti civili costituite. 2. La Prima Sezione della Corte di cassazione, con sentenza del 7 luglio 2023, ha annullato la sentenza di appello con rinvio per nuovo giudizio ravvisando l'illogicità della motivazione con riferimento alla valutazione delle deposizioni dei testi esaminati in dibattimento e all'omesso confronto con le censure sollevate in appello quanto alla possibilità che l'imputato potesse trovarsi nel luogo ove è stato appiccato l'incendio tra le ore 19 e le 20. La Corte ha osservato che il Giudice di appello si era limitato ad affermare che le dichiarazioni rese dai testi della difesa e da uno degli operanti, quanto ai tempi di percorrenza, non erano incompatibili con la presenza del ricorrente nel luogo e nell'ora in cui il reato era stato commesso, ma siffatta conclusione non risultava essere stata debitamente illustrata non potendosi ritenere sufficiente, per la I Sezione di questa Corte, il riferimento al contenuto delle conversazioni intercettate. Si legge nella sentenza rescindente che «pur volendo dare per certo il significato a queste attribuito dai giudici di merito, peraltro vigorosamente contestato dalla difesa, la prova d'alibi introdotta dal ricorrente non può essere superata con la mera affermazione che le dichiarazioni dei testi non sono incompatibili con la presenza del Tassetti nel luogo dell'incendio tra le ore 10 [rectius 19]e le ore 20». «I tempi indicati dai testi (quelli della difesa ritenuti credibili e uno degli operanti) e la distanza tra i luoghi [osserva sempre la Corte] non sono all'evidenza compatibili con la presenza di Tassetti a Grumello tra le ore 19 e le ore 20 e pertanto una eventuale conclusione in tal senso, considerato che la difesa aveva formulato una specifica censura proprio in ordine a tale aspetto, avrebbe dovuto essere oggetto di attenta valutazione e il giudice nella motivazione avrebbe dovuto fornire sul punto una risposta adeguata ed effettiva, dando conto di avere proceduto a una analisi rigorosa e complessiva degli elementi emersi». 3. La Corte d'appello di Brescia, decidendo in sede di rinvio, con la sentenza del 13 giugno 2024, qui impugnata, ha ridotto la pena ad anni cinque di reclusione e ha confermato nel resto la sentenza del Tribunale di Bergamo del 12 luglio 2017. 4. Il difensore di fiducia dell'imputato ricorre avverso la predetta sentenza articolando tre motivi qui riportati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 4.1. Con il primo motivo deduce la violazione delle norme processuali in quanto la Corte distrettuale non si sarebbe attenuta alle indicazioni della Corte di cassazione così reiterando il medesimo vizio motivazionale riscontrato nella sentenza annullata consistente nel fondare la prova del delitto esclusivamente sul contenuto di alcune intercettazioni ambientali e continuando a non confrontarsi con le prove d'alibi fornite dalla difesa limitandosi, questa volta, a ritenerle inattendibili solo in quanto incompatibili con le captazioni ambientali senza ricorrere alla parziale rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per nuovo esame dei testimoni Gamba e Bacuzzi. 4.2. Con il secondo motivo lamenta il vizio di motivazione e l'errore di legge processuale avendo la Corte d'appello disposto una nuova attività peritale da ritenersi irrilevante per essersi comunque sottratto, il predetto Collegio giudicante, all'interpretazione del testo delle intercettazioni alla luce delle prove d'alibi. L'uso della prima persona da parte del Tassetti nelle intercettazioni valorizzate dalla Corte, secondo l'assunto difensivo, non potrebbe considerarsi dirimente posto che anche in altre intercettazioni, che la difesa indica specificatamente, l'imputato fa uso della prima persona con riferimento a condotte che pacificamente non potevano essere a lui riferite. La Corte d'appello, poi, non avrebbe indicato alcuna fonte di prova utile per rafforzare l'interpretazione data al contenuto delle intercettazioni. 4.3. Con il terzo motivo deduce l'illogicità della motivazione (pag 15-16) nella parte in cui afferma con assoluta certezza che nonostante l'infermità accertata dell'imputato agli arti inferiori e alla mano destra, questi era stato comunque in grado di scavalcare la cancellata alta un metro e sessanta. 5. Con i motivi aggiunti, il ricorrente infine deduce l'illogicità della sentenza rispetto ai contenuti delle intercettazioni specificatamente indicate (nn. 87, 204, 244, 245 247) per essere stati estrapolati solo alcuni passi delle conversazioni da cui la Corte distrettuale ha tratto elementi per ritenere inconfutabile la prova della penale responsabilità del Tassetti senza considerare ulteriori intercettazioni da cui risulterebbe la ripetuta immedesimazione del Tassetti nelle risposte che il Boffetti avrebbe dovuto fornire ai carabinieri, immedesimazione da spiegarsi alla luce del rapporto di antica amicizia che lega i due uomini. Pari illogicità si riscontrerebbe poi nella ritenuta partecipazione del Tassetti al fatto delittuoso nonostante la sue riconosciute difficoltà deambulatorie. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1. Il primo e il secondo motivo di ricorso e i motivi aggiunti a questi collegati possono essere trattati unitariamente presentando innegabili aspetti comuni. Essi sono infondati ai limiti dell'inammissibilità. 1.1. Deve preliminarmente ricordarsi che, a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione, i poteri attribuiti al giudice del rinvio sono diversi a seconda che l'annullamento sia stato pronunciato per violazione o erronea applicazione della legge penale oppure per mancanza o manifesta illogicità della motivazione, come nel caso in esame (Sez. 5, n. 42814 del 19/06/2014, Cataldo, Rv. 261760). Nel primo caso, il giudice è vincolato al principio di diritto espresso dalla Corte, restando ferma la valutazione dei fatti come accertati dal provvedimento annullato; nel secondo caso, invece, «l'annullamento travolge gli accertamenti e le valutazioni già operate e, dunque, il giudice di rinvio è investito di pieni poteri di cognizione e può — salvi í limiti nascenti da eventuale giudicato interno — rivisitare il fatto con pieno apprezzamento ed autonomia di giudizio ed in esito alla compiuta rivisitazione addivenire a soluzioni diverse da quelle del precedente giudice di merito o condividerne le conclusioni purché motivi il proprio convincimento sulla base di argomentazioni diverse da quelle ritenute illogiche o carenti in sede di legittimità. Ne deriva che eventuali elementi di fatto e valutazioni contenute nella pronuncia di annullamento non sono vincolanti per il giudice del rinvio, ma rilevano esclusivamente come punti di riferimento al fine della individuazione del vizio o dei vizi segnalati e non, quindi, come dati che si impongono per la decisione demandatagli» (ex multis, Sez. 5, n. 34016 del 22/06/2010, Gannbino, Rv. 248413; Sez. 2 , n. 8733 del 22/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278629 - 02). Egli, quindi, non è vincolato né condizionato da eventuali valutazioni in fatto formulate dalla Corte di cassazione con la sentenza rescindente, spettando al solo giudice di merito, con i medesimi poteri che aveva il giudice il cui provvedimento è stato annullato, ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e apprezzarne il significato e il valore delle relative fonti di prova (Sez. 5, n. 36080 del 27/03/2015, Knox, Rv. 264861; Sez. 3, n. 7882 del 10/01/2012, Montali, Rv. 252333). Il solo limite che incontra è quello di non fondare la nuova decisione sugli stessi argomenti ritenuti illogici o carenti dalla Corte di cassazione (ex multis, Sez. 3, n. 34794 del 19/05/2017, F., Rv. 271345; Sez. 2, n. 27116 del 22/05/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259811; Sez. 5, n. 34016 del 22/06/2010, Rv. 248413; Sez. 5, n. 33847 del 19/04/2018, Cesarano, Rv. 273628 - 01 secondo cui «Nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento per vizio di motivazione mediante l'indicazione dei punti specifici di carenza o contraddittorietà, il potere del giudice di rinvio non è limitato all'esame dei singoli punti specificati, come se essi fossero isolati dal restante materiale probatorio, essendo il giudice stesso tenuto a compiere anche eventuali atti istruttori necessari per la decisione, nonché avendo l'onere di fornire in sentenza adeguata motivazione in ordine all'iter logico-giuridico seguito per giungere alla propria decisione, rispetto ai singoli punti specificati con la sentenza di rinvio.». Ne consegue che «non viola l'obbligo di uniformarsi al principio di diritto il giudice di rinvio che, dopo l'annullamento per vizio di motivazione, pervenga nuovamente all'affermazione di responsabilità sulla scorta di un percorso argonnentativo in parte diverso ed in parte arricchito rispetto a quello già censurato in sede di legittimità». (Sez. 2, n. 1726 del 05/12/2017, Liverani, Rv. 271696; Sez. 4, n. 2044 del 17/03/2015, S., Rv. 263864). 1.2. Alla luce di siffatti principi non può certo ritenersi che la Corte d'appello abbia violato il vincolo del rinvio. La Corte, infatti, dopo aver preliminarmente ricordato che la Corte di cassazione ha annullato la sentenza della Corte d'appello senza vincoli nel merito, ha ricostruito i fatti in modo minuzioso e non si è limitata, come invece sostenuto dal ricorrente, al mero richiamo del contenuto delle intercettazioni già esplorato nella sentenza rescissa, ma, dopo aver disposto una perizia per accertare la corretta interpretazione letterale delle conversazioni tra l'imputato e l'amico Boffetti in considerazione della loro rilevanza e delle difformità interpretative evidenziate nel corso del precedente giudizio, ha ampiamente motivato sul ruolo rivestito dall'imputato, indicando le fonti di prova sulle quali ha basato le sue argomentazioni e dando conto del percorso logico-giuridico seguito nella valutazione delle risultanze processuali (pagg. 6 e ss. della sentenza). Né può dirsi, come invece sostenuto dalla difesa, che la Corte d'appello si sarebbe sottratta al raffronto del contenuto delle intercettazioni con le prove d'alibi fornite dalla difesa posto che, dopo avere affermato che «la perizia espletata in questa sede consente innanzitutto di considerare oramai definitivamente certa la traduzione, o l'interpretazione che dir si voglia, [...] e che questo costituisce un indubbio elemento di novità di cui si deve necessariamente tenere conto e che in sede di ricorso in Cassazione non era presente» e aver esaminato in modo unitario il contenuto delle conversazioni ambientali e ricostruito nuovamente e minuziosamente i movimenti dell'imputato e dell'amico, ha concluso che le deposizioni dei testi della difesa, amici di lungo tempo dell'imputato, (che renderebbero impossibile la partecipazione di questo all'incendio) dovevano considerarsi inattendibili, giungendo a tale affermazione sulla base della considerazione, non manifestamente illogica, che avendo il compendio probatorio relativo alle conversazioni captate tra l'imputato e il Boffetti dato conto «in maniera inequivoca della partecipazione di Tassetti all'incendio [...] delle due l'una: o i due testi non hanno detto il vero, oppure bisogna giungere alla conclusione che le conversazioni tra Boffetti e Tassetti, intercettate e trascritte, siano completamente prive di senso logico» (cfr. pagg. 14 e 15 della sentenza). A fronte di tale motivazione, chiara, lineare e priva di manifeste aporie, tutte le deduzioni difensive si risolvono in questioni di merito, non valutabili in questa sede dovendosi ricordare che «Il controllo del giudice di legittimità sulla struttura della motivazione non può risolversi nella sovrapposizione dell'apprezzamento di tale giudice su quello compiuto nelle fasi di merito, dovendo, invece, consistere nella verifica di un razionale apparato argomentativo collegante i vari punti della decisione e della coordinazione tra le diverse proposizioni attraverso le quali si sviluppa il filo logico sotteso alla valutazione degli elementi probatori indicati nel testo del provvedimento. La funzione della indagine di legittimità sulla motivazione non è, dunque, quella di sindacare l'intrinseca attendibilità dei risultati della interpretazione delle prove e di attingere il merito dell'analisi ricostruttiva dei fatti, ma quella, completamente diversa, di accertare se gli elementi probatori posti a base della decisione siano stati valutati seguendo le regole della logica e secondo linee argomentative adeguate che rendono giustificate, sul piano della conseguenzialità, le conclusioni tratte dai fatti accertati, verificando la congruenza dei passaggi logici attraverso i quali si articola la decisione del giudice di merito.» (Sez. 1, n. 1428 del 30/11/1995, dep. 1996, Riggio, Rv. 203673 - 01). 2. Con terzo motivo e poi con i motivi aggiunti si lamenta l'illogicità della motivazione (pagg 15 e 16) nella parte in cui si afferma con assoluta certezza che l'imputato si era introdotto all'interno del capannone per appiccarvi l'incendio, scavalcando una cancellata di un metro e sessanta, nonostante fosse stata accertata, dal consulente della difesa, la sua grave menomazione agli arti inferiori e alla mano destra. Orbene, anche sul punto, la sentenza fornisce una motivazione non manifestamente illogica valorizzando il dato che l'imputato era avvezzo all'uso abituale delle moto da "trial", di cui ne possedeva più d'una, le quali richiedono l'indiscussa capacità del guidatore di muoversi agevolmente e di guidare il veicolo posizionandosi anche in piedi sulle pedane. Tanto è sufficiente per ritenere non manifestamente illogica la sentenza ove si consideri tra l'altro che, come evidenziato nella sentenza qui impugnata (pag. 7), «come precisava il [OSCURATO:PERSONA] che svolse le indagini, una delle due persone [viste alle 19,30 muniti di torce e latte entrare nel capannone e versare il contenuto delle taniche in vari punti e poi appiccare il fuoco] aveva una camminata leggermente claudicante, particolare non neutro ai fini del processo in quanto anche il Tassetti ha una camminata claudicante avendo un problema alla gamba come evidenziato» . 3. Sulla base delle considerazioni svolte, il ricorso proposto deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili come liquidate in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato